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Sentenza

Schiamazzi a Venezia: il legale rappresentante di un bar ritenuto responsabile per non aver impedito che gli avventori del locale provocassero rumore eccessivo nel frequentarlo.
Schiamazzi a Venezia: il legale rappresentante di un bar ritenuto responsabile per non aver impedito che gli avventori del locale provocassero rumore eccessivo nel frequentarlo.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 marzo – 10 maggio 2013, n. 20207
Presidente Bardovagni – Relatore Capozzi

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 28 febbraio 2012 il Tribunale di Venezia ha condannato A.C.G. alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 659 cod. pen. perché, quale legale rappresentante del bar (omissis), corrente in ..., località (omissis), nell'ambito dell'ordinaria gestione del bar, non aveva impedito che gli avventori del locale provocassero eccessivo rumore nel frequentare il locale, in tal modo provocando disturbo alle ordinarie occupazioni ed al riposo degli abitanti degli immobili siti nei pressi del bar stesso, in particolare della famiglia S. .
2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore Domenico SITÀ, quale legale rappresentante della s.r.l. "IMAGINA", responsabile civile, condannata, unitamente all'imputata A.C.G. , al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
Deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione illogica, in quanto, nella specie, gli esiti dibattimentali non avevano provato né la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, né l'avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 659 cod. pen., da individuare nella tutela della pubblica quiete e del generale diritto al riposo delle persone, intese come insieme dei consociati e non come singola persona disturbata dai rumori.
Nella specie invece il disturbo era stato percepito solo dai singoli soggetti che occupavano un locale contiguo rispetto alla fonte di provenienza dei rumori, si che questi ultimi avevano pertanto determinato il disturbo del riposo di un ampio e significativo numero di persone.
Inoltre non era stata fornita alcuna prova che i tavoli sistemati all'aperto dal gestore del bar (omissis) fossero irregolari e che l'attività svolta dal bar venisse svolta in orari non consentiti; il giudice aveva infine ritenuto attendibili e probanti le risultanze dei rilievi fonometrici svolti senza alcun contraddicono e garanzia di oggettiva attendibilità dal tecnico della parte offesa.

Considerato in diritto

1. Il ricorso proposto da SITÀ Domenico, nella sua veste di legale rappresentante della responsabile civile s.r.l. "IMAGINA", è inammissibile siccome manifestamente infondato.
2. La sentenza impugnata ha invero fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale elemento essenziale della contravvenzione di cui all'art. 659 primo comma cod. pen. è l'idoneità del fatto (nella specie: gli eccessivi rumori, strepiti e schiamazzi provocati dal personale e dai frequentatori del bar (omissis)) ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, si che non è richiesto l'effettivo disturbo arrecato al riposo di più persone, essendo invece necessario che venga accertata l'astratta attitudine del fatto medesimo ad arrecare tale tipo di disturbo ad un numero indeterminato di persone (cfr. Cass. 1^, 13,12.07 n. 246, Rv. 238814). E nella specie la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sia in ordine alla concreta sussistenza di voci e rumori provenienti dal bar anzidetto ben oltre la mezzanotte, tali da propagarsi per una vasta area circostante l'esercizio commerciale anzidetto (cfr. dep. testi Z. e P. ), sia la loro idoneità ad arrecare disturbo al riposo di un vasto ed indeterminato numero di persone, abitanti nelle abitazioni ubicati nella zona circostante, anche in considerazione della particolare conformazione della città di ..., caratterizzata da blocchi di edifici strettamente contigui fra di loro.
Né può avere rilevanza in senso contrario l'avere i due testi anzidetti mostrato di ritenere che il rumore prodotto dagli avventori del bar anzidetto, pur da essi percepito, non fosse da arrecare loro disturbo, occorrendo al contrario far riferimento al comune modo di sentire della generalità dei consociati; e, sotto tale ultimo aspetto, non è dubbio che il frastuono ed il vociare del personale e degli avventori di un bar è un evento oggetti va mente idoneo in sé ad arrecare disturbo al riposo delle persone costrette a vivere nelle vicinanze di tale fonte di rumori molesti.
3.Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame, con condanna del ricorrente, nella sua veste di responsabile civile, al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, oltre che alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel grado dalle parti civili ritualmente costituitesi, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente responsabile civile al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate in complessivi Euro 2.800,00 oltre ad accessori di legge.
Avv. Antonino Sugamele

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