Risponde di concorso in contrabbando di tabacchi lavorati esteri il conducente del semiarticolato che ha volutamente cooperato nel programma illecito, pur convinto che il contenuto del mezzo fosse merce contraffatta e non tabacco lavorato estero.
Cassazione penale sez. III 03/04/2013 ( ud. 03/04/2013 , dep.31/10/2013 )
Numero: 44266
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente -
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -
Dott. MARINI Luigi - Consigliere -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.L.G.F. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 769/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
13/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fraticelli,
che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Maurizio Paniz, per il ricorrente, il quale
ha concluso riportandosi al ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Trieste, con sentenza del 10/12/2010, dichiarava D.L.G., D.N. e Z.M. colpevoli del reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 291 bis e ter, lett. c), perchè in concorso tra loro, il D. e lo Z., in qualità di organizzatori del traffico in rapporti con i destinatari finali del carico e dei fornitori della falsa documentazione, il D.L. quale conducente dell'automotrice Scania, trg. (OMISSIS), che aveva agganciato un container proveniente da (OMISSIS), che si trovava presso il Punto Franco Nuovo di Trieste, introducevano in Italia, trasportavano e detenevano 345 colli, contenenti kg. 3.549 di tabacchi lavorati esteri, marca Marlboro, di contrabbando; condannava, il D.L., escluso l'aumento per la recidiva, concessa l'attenuante di cui all'art. 116 c.p., comma 2, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 12.000.000,00 di multa; gli altri due imputati a anni 2 di reclusione ed Euro 12.000.000,00 di multa ciascuno.
La Corte di Appello di Trieste, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse del D.L., con sentenza del 13/3/2012, ha confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:
- erronea applicazione degli artt. 43, 116 e 474 c.p.; manifesta illogicità della motivazione sulla mancata prova del dolo specifico stabilito dall'art. 474 c.p., rilevando che affinchè possa configurarsi concorso anomalo nel reato necessita la ricorrenza di tre requisiti: la adesione psichica dell'agente a commettere il reato meno grave; la commissione da parte di un concorrente di un reato diverso e più grave; un nesso psicologico, in termini di prevedibilità, tra la condotta dell'agente e l'evento diverso e più grave, in concreto verificatosi per mano di un concorrente. Nella specie, ai fini dell'addebitabilità del concorso anomalo in capo al prevenuto, non si ravvisa la presenza nè del primo, nè del terzo requisito.
Quanto all'adesione psichica di commettere il reato meno grave, va rilevato che l'illecito contestato al ricorrente è quello previsto dall'art. 474 c.p., che ha come elemento costitutivo soggettivo il dolo specifico di profitto, la sussistenza del quale non risulta in assoluto provata, nè può ricavarsi, come argomenta la Corte distrettuale, dalla consapevolezza nel prevenuto che i suoi complici agissero al fine di trame profitto. Conseguentemente rilevasi la mancanza del terzo requisito, in quanto non essendo stato provato che il D.L. fosse intenzionato a commettere il reato ex art. 474 c.p., a fortiori, risulta del tutto indimostrata anche l'eventualità che il reato diverso e più grave commesso dai coimputati potesse rappresentarsi nella psiche del ricorrente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata pronuncia, permette di rilevare l'assoluta logicità e correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in relazione alla concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto.
Osservasi che per la configurabilità del concorso anomalo, ex art. 116 c.p., sono necessari tre elementi: l'adesione dell'agente ad un reato concorsualmente voluto; la commissione, da parte di altro concorrente di un reato diverso o più grave (che non sia stato effettivamente previsto dall'agente o di cui lo stesso agente non aveva accettato il rischio di accadimento); nonchè la esistenza di un nesso causale, anche psicologico, tra l'azione del compartecipe al reato inizialmente voluto e il diverso o più grave reato, poi commesso da altro concorrente; reato più grave che sia oggetto tuttavia di rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, di quello concordato.
La responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ex art. 116 c.p., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo, come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta, facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (ex multis Cass. 13/1/2005, n. 7388); resta, di contro, escluso soltanto quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestata l'azione di taluno dei correi nel reato originario, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità (Cass. 15/11/2011, n. 4330; Cass. 22/6/1993, n. 7576).
Orbene, il D.L., anche ammesso che non conoscesse il carico effettivo e non fosse quindi concorrente diretto, è colpevole di concorso anomalo, in quanto, accettando di introdurre nello Stato prodotti da lui conosciuti come contraffatti, ha pure accettato la possibilità che il carico comprendesse, oltre questi anche altra mercè illecita, visto che tale trasporto costituisce il naturale sviluppo del trasporto illecito contestato.
Nella specie, assolutamente indiscutibile risulta il fatto nella sua materialità: l'arresto in flagranza di reato dell'imputato ed il sequestro del t.l.e., importato di contrabbando in Italia, attraverso il Punto Franco Nuovo di (OMISSIS), sono stati gli esiti di una operazione sotto copertura eseguita dal personale del R.O.N.O. CC. di (OMISSIS), che ha potuto osservare in diretta lo sbarco dell'illecito carico a Trieste, la concreta introduzione di esso nel territorio nazionale e il prelievo del semirimorchio da parte dell'imputato.
Il giudice di merito ha, di poi, rilevato come le emergenze istruttorie abbiano permesso di acclarare che il D.L. si era ben consapevolmente prestato, in accordo con i complici, ad agevolare l'attività di costoro, consistente nel fare entrare in Italia e consegnare al destinatario il container carico di mercè contraffatta, proveniente dall'estero (deposizione Ti.
Z.), traendo anch'egli profitto da tale illecita attività in relazione al contributo da lui stesso fornito per il buon esito dell'operazione.
Ulteriore elemento a conferma della evidenziata consapevolezza in capo al prevenuto di concorrere nel reato è ravvisabile nella condotta concreta dallo stesso posta in essere dal momento in cui, al porto di Trieste, agganciò alla motrice il semirimorchio con il carico: infatti, il percorso seguito dal D.L., corredato da diverse soste, da inversioni di marcia, dal transitare su strade con carreggiata strettissima per un tir, permette di ritenere che l'imputato, avendo subodorato di essere sotto attenzione da parte delle forze dell'ordine, cercasse di evitare pedinamenti; circostanza questa che, pertanto, si scontra palesemente con la proclamata ignoranza della illiceità della merce trasportata.
E', di poi, condivisibile quanto sostenuto dalla Corte territoriale di potere attribuire la condotta di introduzione in territorio dello Stato e di detenzione della merce in questione anche al D.L., poichè rientra a pieno titolo nella nozione di "introduzione nel territorio dello Stato" pure l'attività immediatamente successiva, finalizzata ad assicurare l'allontanamento del carico illecito dalla zona di confine e il trasporto dello stesso verso il luogo di destinazione: è indubbio, come rilevato, che l'imputato era consapevole di dovere prelevare al confine merce illegalmente introdotta in Italia, per, poi, trasportarla al destinatario; per cui, il D.L. ha volutamente cooperato nel programma illecito, pur convinto che il contenuto del semiarticolato fosse merce contraffatta e non t.l.e..
E' evidente, dunque, che il reato diverso e più grave, D.P.R. n. 43 del 1973, ex art. 291 bis e ter, lett. c), non si presenta, nella specie, come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali, sopravvenute e del tutto imprevedibili, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base, così, da escludere la responsabilità concorsuale del D.L., per come correttamente riconosciuta nella impugnata pronuncia.
Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il D.L. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen., deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
PQM
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013
26-12-2013 17:35
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