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Sentenza

Riconosciuto il diritto all'equo indennizzo alla vedova di un maresciallo di prima classe dell'Aeronautica Militare.
Riconosciuto il diritto all'equo indennizzo alla vedova di un maresciallo di prima classe dell'Aeronautica Militare.
Consiglio di Stato  sez. IV   
Data:
    13/06/2013 ( ud. 12/02/2013 , dep.13/06/2013 ) 
Numero:
    3291

 

    Intestazione

                             REPUBBLICA ITALIANA                         
                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                            Il Consiglio di Stato                        
    in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)                             
    ha pronunciato la presente                                           
                                   SENTENZA                              
    sul ricorso numero di registro generale 5643 del 2012, proposto da:  
    Te.  Ma.  Li.,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Ernesto  Sticchi
    Damiani,  con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Bocca
    di Leone 78 (St.Bdl);                                                
                                    contro                               
    Ministero    della    Difesa,   rappresentato   e   difeso  per legge
    dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato, domiciliata in Roma, via dei
    Portoghesi, 12;                                                      
    per la riforma                                                       
    della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II
    n. 00404/2012, resa tra le parti, concernente diniego equo indennizzo
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;  
    Viste le memorie difensive;                                          
    Visti tutti gli atti della causa;                                    
    Relatore  nell'udienza  pubblica del giorno 12 febbraio 2013 il Cons.
    Andrea  Migliozzi  e uditi per le parti gli avvocati Alfredo Caggiula
    (su  delega  dell'avv.  Ernesto  Sticchi Damiani) e Cristina Gerardis
    (Avv.Stato)                                                          
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


    Fatto

    La sig.ra Maria Te. Li., vedova ed erede del Maresciallo di prima classe dell'Aeronautica Militare Lu. Pi. Ma. già in servizio presso il Gruppo Radar dell'A.M. di Otranto, impugnava innanzi al Tar della Puglia sezione di Lecce il decreto del Ministero della Difesa del 30 ottobre 2006 di reiezione della domanda prodotta a suo tempo dal defunto sottufficiale di concessione di equo indennizzo unitamente ai presupposti parei del Comitato di Verifica della cause di servizio (CVCS) n.254 del 30/9/2005 en.36 del 10/5/2006.

    L'adito Tribunale con sentenza n.131/2009 accoglieva il proposto gravame e questa Sezione nel rigettare l'appello proposto dall'Amministrazione con sentenza n.6352/2009 confermava il dispositivo della gravata decisione sia pure con diversa motivazione.

    In particolare, questo giudice d'appello riteneva fondate le censure di omessa valutazione di documentazione rilevante e di difetto di motivazione dedotte col ricorso di primo grado, giudicando sussistenti i denunciati vizi di legittimità con riferimento sia alla determinazione negativamente assunta sia ai pareri resi dal Comitato di Verifica delle cause di servizio. peraltro libera ed impregiudicata la potestà valutativa di merito dell'Amministrazione cui faceva implicito rinvio per le definitive determinazioni.

    Successivamente,il Ministero intimato richiedeva con nota dell'11/11/2009 al Comitato di verifica un nuovo parere reso con delibera dell'11/12/2009 che confermava i precedenti negativi avvisi; quindi con decreto della Direzione Generale della Previdenza Militare veniva emesso "un nuovo provvedimento negativo sulla base delle nuove motivazioni espresse dal Comitato di verifica".

    L'interessata sul rilievo che l'Amministrazione si era sottratto all'obbligo di conformarsi alle statuizioni rese con la decisione n.6352/2009 proponeva ricorso per la corretta esecuzione del giudicato derivante da detta sentenza e questa Sezione con decisione 691/2011 accoglieva il gravame per ottemperanza.

    In quella sede questo giudice aveva modo di precisare come nella sentenza di merito fosse stato adeguatamente messo in risalto la consistenza dell'obbligo motivazionale a posto a carico dell'amministrazione relativamente all'onere di prendere in considerazione e di rendere espressamente conto dei dati contenuti in documentazione rilevante ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di che trattasi, rilevando il mancato adempimento alle statuizioni giurisdizionali, con conseguente ordine alla P.A. di "provvedere alla esatta e leale esecuzione del giudicato".

    Il Ministero con nota del10/3/2011 invitava il Comitato di verifica ad esprimere di nuovo parere sulla vicenda in conformità della sentenza n.691/2011 e sulla base della delibera del predetto Organismo assunta nell'adunanza n.7/11 del 25/3/2011, adottava il decreto n.2760/N del 27/4/2011 con cui confermava di non riconoscere come dipendenti da causa di servizio le infermità sofferte dal maresciallo Manca e respingeva, conseguentemente l'istanza di equo indennizzo a suo tempo presentata.

    La sig.ra Li. impugnava i suddetti atti e provvedimenti innanzi al Tar della Puglia che con sentenza n.404/2012 ha respinto il ricorso e avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto è insorta l'interessata a mezzo dell'appello all'esame.

    In particolare, secondo parte appellante il giudice di prime cure ha travisato i contenuti delle pronunce emesse da questa Sezione che imponevano al Comitato di Verifica prima e al Ministero poi di verificare il carteggio relativo al Maresciallo Manca e di dare puntuale esternazione dei contenuti di siffatta documentazione e ciò non può non inficiare le prese statuizioni.. Insiste poi nell'affermare la sussistenza degli elementi obliterati dal TAR e non confutati dall'Amministrazione in ordine alla fondatezza della domanda di equo indennizzo.

    Si è costituito in giudizio per resistere l'intimato Ministero.

    Con ordinanza n.3307/2012 questa Sezione in accoglimento di relativa istanza cautelare sospendeva l'esecutività dell'impugnata sentenza.

    Il Ministero della Difesa con decreto n.5512/C del 15/10/2012, in ottemperanza a quanto disposto con il provvedimento cautelare assunto da questo Consiglio di Stato, conferiva alla sig.ra Li. e agli altri eredi del maresciallo Manca l'equo indennizzo nella misura di euro 28.211,78, "salvo recupero di esito sfavorevole dell'appello".

    All'odierna udienza pubblica la causa viene trattenuta per la decisione.
    Diritto

    L'appello si appalesa fondato, con riforma dell'impugnata sentenza.

    Il Collegio è chiamato verificare la legittimità o meno del decreto ministeriale n.2760 del 27/4/2011 con cui l'Amministrazione nel rideterminarsi, in pretesa esecuzione del dictum reso da questa Sezione con la sentenza n.691/2011 sulla istanza di equo indennizzo avanzata dalla sig.ra Li., ha nuovamente rigettato, sulla scorta del parere espresso dal Comitato di verifica assunto nella seduta del 25 marzo 2011, la domanda di concessione del beneficio in parola.

    Ebbene, con riferimento agli atti oggetto della controversia all'attualità in rassegna ancora una volta il Collegio deve censurare l'operato della P.A. in ragione della sussistenza di vizi di legittimità già rilevati a suo carico sia in sede di giudizio di merito che di ottemperanza qui instaurati sempre in relazione alla vicenda di che trattasi e ora ancora una volta rinvenibili in determinazioni (parere del Comitato di Verifica prima e decreto conclusivo di reiezione del Ministero poi) che solo formalmente appaiono conformative delle statuizioni rese da questo giudice, ma che in realtà continuano per come "confezionate" a disattendere quanto precipuamente sancito dalla Sezione.

    Dunque, con le già rese statuizioni di questa Sezione è stata censurata a carico dell'Amministrazione procedente il comportamento immotivato ed omissivo tenuto in relazione alla documentazione che questa Sezione ha giudicato essenziale al fine di stabilire la dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dall'allora marito dell'attuale appellante, il maresciallo dell'A.M. Manca.

    In particolare, la documentazione ritenuta rilevante per valutare la sussistenza del nesso di causalità tra le patologie sofferte dal defunto sottufficiale e l'ambiente di lavoro in cui questi ha a suo tempo svolto il servizio d'istituto è quella costituita dalla relazione del 23 febbraio 2002 del Comandante del 32° Gruppo Radar dell'A.M.: in ordine a tali documenti si è inequivocabilmente sancito l'obbligo dell'Amministrazione di prendere in considerazione i dati, le notizie e gli elementi di giudizio ivi contenuti suindicati e di darne altresì adeguata contezza, ma tali adempimenti non risultano siano stati adeguatamente assolti.

    Invero,reinvestito della questione, il Comitato di verifica si è limitato nel confermare il suo negativo avviso tenendo conto " del congruo carteggio delle relazioni a firma del dott. Vilei dell'11/2/2002 e dei rapporti informativi a firma del ten.col.Pontrelli del 23/3/2002 e del ten. col. Gianfreda": così espressa la "valutazione" resa non dà contezza dei documenti per i quali il giudice aveva richiamato la necessità che fossero oggetto specifico apprezzamento, avendo l'organo consultivo fornito una "motivazione" che come si evince dalla lettura posta a sostegno del parere non pare minimamente rispettosa dell'obbligo motivazionale nella consistenza fissata dal dictum giurisdizionale, risolvendosi quindi in una vera e propria " non motivazione".

    E che una precipua presa di posizione sul punto fosse assolutamente necessaria da parte del Comitato di verifica lo si evince dal fatto che nella prefata documentazione si attestava l'esistenza di circostanze volte ad evidenziare la connessione tra affezioni sofferte ed ambiente di lavoro e nella specie quanto rappresentato dalla stessa Amministrazione viene in sostanza baipassato,fatta eccezione ad un generico riferimento all'intervenuto carteggio.

    Se così è, il giudizio tecnico- discrezionale reso dall'Organo a ciò preposto si rivela manchevole, per non essersi dato carico di adempiere puntualmente all'obbligo motivazionale nei termini consustanziali pure chiaramente messi in evidenza da questo giudicante; il Ministero dal canto suo, nel recepire pedissequamente il parere del comitato di verifica con l'opposto, ultimo diniego incorre nelle stesse manchevolezze,sicchè la relativa determinazione non può non incorrere nelle censure fondatamente dedotte in gravame, rivelandosi l'operato della P.A, complessivamente considerato, posto in essere in sostanziale elusione dei parametri di giudizio fissati da questa Sezione con le citate sentenze.

    Parimenti, alla luce delle osservazioni sopra esposte le statuizioni rese dal TAR in ordine ad un intervenuto,"adeguato assolvimento" dell'obbligo motivazionale sancito dalle pronunce del giudice di appello devono ritenersi errate, per non aver il primo giudice colto il deficit motivazionale e in definitiva valutativo da parte del Comitato di verifica su un punto qualificante circa i profili di connessione causale e concausale tra attività svolta e infermità denunciata.

    Le osservazioni di cui sopra comportano l'accoglimento del proposto appello, con relativa riforma dell'impugnata sentenza.

    Sussistono, peraltro, giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della vicenda all'esame, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
    PQM
    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

    definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso di prime cure con annullamento degli atti ivi impugnati.

    Compensa tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

    Fabio Taormina, Presidente FF

    Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

    Umberto Realfonzo, Consigliere

    Oberdan Forlenza, Consigliere

    Giulio Veltri, Consigliere

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 GIU. 2013
Avv. Antonino Sugamele

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