Riabilitazione. L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili non va intesa in senso restrittivo.
Autorità: Cassazione penale sez. I
Data udienza: 18 dicembre 2012
Numero: n. 817
Classificazione
PENA - Riabilitazione - condizioni
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente -
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere -
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere -
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) D.L. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 449/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO, del
14/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. DELEHAYE Enrico,
sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
suprema, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento
impugnato con rinvio al giudice a quo.
(Torna su ) Fatto
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 14 febbraio 2012 e depositata il 20 febbraio 2012, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha respinto la richiesta di riabilitazione presentata da D.L., condannato giusta decreto del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Cassino 24 gennaio 2007 (irrevocabile dal 6 marzo 2007) alla pena della multa in Euro cinquecentottantuno, per i delitti di ingiuria e minaccia, commessi il 13 febbraio 2007, motivando: l'instante non ha dimostrato l'adempimento delle obbligazioni civili ex delicto e, inoltre, a suo carico il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino ha chiesto il giudizio immediato per il delitto di lesione personale commesso l'8 maggio 2005, in epoca successiva alla commissione dei reati, della stessa indole, per i quali ha riportato la condanna.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Gabriele Melogli, mediante atto recante la data del 2 marzo 2012, col quale sviluppa due motivi, dichiarando promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 179 c.p., comma 6, e art. 460 c.p.p., comma 5, (primo motivo) e in relazione all'art. 179 c.p., comma 1, (secondo motivo), nonchè contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (con entrambi i mezzi di impugnazione).
2.1 - Con il primo motivo il difensore deduce: le condanne inflitte con decreto "non producono ipso iure in capo al condannato una obbligazione risarcitoria"; il ricorrente ha documentato la riappacificazione colla vittima del reato (la madre), producendo il processo verbale della remissione della querela effettuata da costei dopo la condanna; e i Carabinieri della Stazione di Venafro, con informativa del 30 novembre 2011, hanno confermato che la persona offesa ha rinunciato "a portare avanti qualsiasi pretesa risarcitoria".
2.2 - Con il secondo motivo il difensore oppone: la mera pendenza di un procedimento penale non è di per sè di ostacolo alla riabilitazione; osta la "presunzione di non colpevolezza" stabilita dalla Costituzione; la imputazione concerne "un singolo episodio circoscritto (..) risalente nel tempo"; il ricorrente convive colla madre, lavora regolarmente ed intende accedere alla carriera militare ; il Tribunale di sorveglianza ha trascurato la "valutazione globale" della condotta successiva al reato.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 3 luglio 2012, rileva ad adiuvandum: la mera pendenza di un procedimento penale a carico dell'instante non giustifica il diniego della riabilitazione e, quanto all'adempimento delle obbligazioni civili nei confronti della vittima, la impossibilità non deve essere intesa in senso restrittivo (limitato alla impossidenza economica), ma sussiste anche nel caso, ricorrente nella specie, della piena riconciliazione con la vittima (madre del condannato).
4. - Con memoria, recante la data del 26 novembre 2012, depositata il 27 novembre 2012, il difensore, insistendo per l'accoglimento della impugnazione, ribadisce che il ricorrente convive colla madre; e deduce che il D. sostiene le spese di locazione dell'abitazione familiare (come accertato dai Carabinieri di Venafro) e dal 2005 conduce condotta di vita intemerata.
5. - Il ricorso merita, nei termini che seguono, accoglimento.
La ordinanza impugnata è inficiata dal vizio della motivazione.
Il Tribunale di sorveglianza ha, infatti, trascurato di valutare la pratica impossibilità dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, in relazione alla intervenuta riconciliazione colla vittima (convivente col condannato) e al rapporto di parentela, tra costei e il ricorrente, alla luce del principio di diritto fissato da questa Corte suprema di cassazione, secondo il quale "in tema di condizioni per la riabilitazione (..) la impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non va intesa in senso restrittivo e, cioè, come conseguenza della sola impossidenza economica, ma ricomprende (..) situazioni di fatto (..) che (..) impediscono l'adempimento" (Sez. 1, n. 6704 del 02/12/2005 - dep. 22/02/2006, Pettenati, Rv. 233406; Sez. 1, n. 39468 del 21/09/2007 - dep. 25/10/2007, Catania, Rv. 237738; Sez. 1, n. 4089 del 07/01/2010 - dep. 01/02/2010, De Stasio, Rv. 246052).
Inoltre, affatto illogicamente il Collegio, ponendo a fondamento del diniego della riabilitazione, il mero rilievo della pendenza del procedimento penale per reato commesso nel 2005, ha addossato alla difesa l'inadempimento dell'onere probatorio, per non aver riferito "nulla .. sul punto" (non ostante il rinvio accordato al difensore "per informarsi" sul processo); mentre è il Tribunale che ha omesso di acquisire i doverosi elementi di giudizio e di procedere alla loro valutazione nel quadro della complessiva condotta tenuta dal condannato.
Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.
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P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2013
20-01-2013 10:32
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