Revoca dell'affidamento condiviso se il genitore sistematicamente non contribuisce al mantenimento nella misura fissata dal Giudice.
Tribunale di Roma, sez. I Civile, sentenza 8 - 25 novembre 2013, n. 23620
Presidente Crescenzi – Relatore Ciavattone
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3.12.2007 P.M. ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, G.G., con il quale aveva contratto matrimonio in Roma, il 9.10.94, precisando che dal matrimonio erano nati i figli Leonardo (il 9.7.2000) e Ludovico (n. il 9.8.2003), e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa della condotta violenta e prevaricatoria del marito, il quale aveva abbandonato sin dal novembre 2006 il domicilio coniugale. La ricorrente ha specificamente chiesto, oltre all'addebito della separazione al marito, l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento condiviso dei figli minori e la determinazione del contributo del marito al mantenimento della moglie e dei figli nella complessiva somma mensile di euro 4.000,00 (di cui euro 1.500 per la moglie ed euro 2.500 per. i figli) e l'attribuzione per intero al marito delle spese straordinarie dei minori.
G.G., nel costituirsi nel procedimento, ha sostenuto che il matrimonio era entrato in crisi a seguito dell'invadenza e dell'intromissione dei familiari della moglie nella vita familiare e della relazione adulterina intrapresa dalla moglie ed ha evidenziato che il proprio allontanamento dalla casa familiare, avvenuto previo accordo con il coniuge, rappresentava un tentativo di stemperare la tensione che c'era all'interno delle mura domestiche; ha contestato le richieste patrimoniali svolte dalla controparte ed ha chiesto, oltre alla dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, che fosse determinato in euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio) il proprio contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, nulla spettando alla moglie, titolare dì reddito proprio. Infine, essendo la casa coniugale dì proprietà comune sviluppata su due livelli, ha chiesto rassegnazione in proprio favore del piano superiore, mentre quello inferiore doveva essere assegnato alla moglie, la quale vi avrebbe vissuto insieme ai figli minori, da affidarsi ad entrambi i genitori.
All'udienza presidenziale dell'8 aprile 2008 il presidente, vanamente esperito il tentativo di conciliazione e sentite le parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, prevedendo che gli stessi vivano con la madre nella casa coniugale in Roma, via L. n. 136, che ha assegnato alla ricorrente, dando atto dell'avvenuto allontanamento del coniuge; ha determinato in euro 1.200,00 mensili l'assegno a titolo di contributo al mantenimento della moglie ed in euro 2.000,00 l'assegno da versarsi a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da versarsi da parte del G. entro i primi cinque giorni di ogni mese a partire dalla domanda giudiziale (dicembre 2007), con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli (mediche, scolastiche e sportive); ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Nel corso del giudizio, dopo la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c, è stata disposta CTU contabile; la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.6.2013, previa concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
1. L'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra la fondatezza dell'assunto della ricorrente, secondo la quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
La domanda di separazione personale, pertanto, non può che essere accolta.
2. Devono essere respinte le domande di addebito formulate reciprocamente dai coniugi, non essendo stata provata la responsabilità dell'uno o dell'altro nell'aver dato causa alla fine del rapporto matrimoniale; infatti, il resistente ha rinunciato alla prova testimoniale ammessa e la ricorrente non ha capitolato alcuna circostanza volta a dimostrare la condotta, a suo dire contraria ai doveri coniugali, serbata dal marito nel corso della vita matrimoniale.
3. Quanto al regime di affidamento dei figli minori, rispettivamente di anni 13 e 10, devono essere svolte le seguenti considerazioni.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 155 ce, comporta l'esercizio della potestà da parte dei genitori ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza (secondo lo schema del comune accordo previsto dall'art. 155, 3° co., c.c.; v. anche l'art. 709-ter, 1° co., c.p.c.), oltre che dei compiti di cura.
Costituisce eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento esclusivo, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti "contrario all'interesse del minore" (art. 155 bis, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con "provvedimento motivato" (art. 155 bis, primo comma, c.c.). Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita ò grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento).
Peraltro, l'attribuzione al genitore affidatario della potestà esclusiva non impedisce affatto la regolamentazione del rapporto diretto tra il genitore non affidatario ed il minore, posto che quest'ultimo ha diritto alla bigenitorialità (l'art. 155 bis secondo comma c.c. prevede che, anche in caso di accoglimento della domanda di affidamento esclusivo al genitore istante, il giudice deve comunque fare salvi i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 155 ce, ossia, in particolare, il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori). E dunque pacifico che, anche in caso di affidamento monogenitoriale, il giudice dovrà stabilire modi e tempi di permanenza del minore presso il genitore non affidatario.
Nel caso in esame, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, deve essere disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con la quale convivono sin dalla separazione dei genitori. Tanto si rende opportuno alla luce del disinteresse manifestato del padre nei confronti della prole, che sì è tradotto in particolare nella violazione sistematica degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali; inoltre, le somme a tale titolo corrisposte dal padre sono state di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio, dove erano assicurate ai figli, oltre alla frequenza di scuole private, anche corsi di nuoto ed equitazione (circostanze pacifiche in giudizio). Risulta, infatti, dalla movimentazione del conto corrente della P. - Banca di Credito Cooperativo-dalla medesima depositato che il G., in luogo dell'assegno mensile di euro 2.000,00 e della quota parte delle spese straordinarie, ha corrisposto tra novembre 2010 e dicembre 2011, con accrediti non regolari, la somma euro 5.650,00 (per un media di euro 400,00 mensili) e nell'anno 2012, tra aprile e dicembre, con accrediti non regolari, la somma di euro 1.400,00 (per un media di euro 100,00 mensili circa).
La condotta paterna, peraltro ampiamente documentata con atti di precetto e sostanzialmente mai smentita dal G., ha legittimato nel corso del giudizio l'emissione di un provvedimento di sequestro dei beni mobili ed immobili dell'obbligato fino alla concorrenza di euro 200.000 ai sensi dell'art. 156 c.c., oltre alle sanzioni di cui all'art. 709 ter c.p.c. e non può essere taciuto che, pur a fronte di tali misure, il resistente non ha inteso mutare la condotta serbata, adducendo motivazioni, legate alla precarietà delle proprie condizioni economiche, che in ogni caso non giustificano un inadempimento siffatto.
La condotta pervicacemente serbata dal resistente comporta l'attribuzione alla ricorrente dell'esercizio esclusivo della potestà sui figli; spetteranno a costei tutte le decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione e la crescita dei minori. La permanenza presso il padre deve essere regolata secondo le prescrizioni contenute nel dispositivo.
4. Al collocamento dei minori presso la madre consegue, giusto il disposto dell'art. 155 quater c.c., l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale sita in Roma, via L. n. 136, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%.
Al riguardo, deve essere respinta la domanda del G. di assegnazione in suo favore di un piano dell'immobile, ostando a tale richiesta la finalità sottesa all'istituto dell'assegnazione della casa familiare, che non è quella di soddisfare le esigenze abitative del coniuge, bensì è esclusivamente quella di tutela della prole, che ha diritto di continuare a vivere serenamente nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, tenuto conto, nella specie, sia della indiscussa pregressa destinazione dell'immobile nella sua interezza alle esigenze abitative della famiglia, sia del fatto che l'assegnazione al marito di una porzione della casa creerebbe situazioni di interferenza tra i coniugi che alimenterebbero il conflitto già esistente a scapito della prole.
5. In ordine alla regolamentazione degli aspetti patrimoniali connessi alla separazione, è opportuno premettere che, nelle controversie matrimoniali, il principio costituzionale di pari dignità morale e giuridica dei coniugi introduce il principio dell'obbligatoria trasparenza di ciascuno dei coniugi rispetto alla propria posizione patrimoniale; il comportamento di uno dei due che tenta di celare all'altro l'esistenza di un cespite di reddito costituisce una condotta processuale valutabile dal giudice come elemento di giudizio.
A ciò si aggiunga che le risultanze delle dichiarazioni dei redditi prodotte, attesa la loro funzione tipicamente fiscale, non assumono rilievo decisivo e non rivestono valore vincolante, potendo piuttosto essere valutate discrezionalmente e quindi disattese alla luce delle altre risultanze probatorie, comprese le nozioni di comune esperienza e le presunzioni semplici (cfr Cass. n. 11953/95; 9876/2006; n. 18241/2006; n. 3905/2011). Invero, le dichiarazioni dei redditi non possono costituire una prova esaustiva a favore di chi le produce in virtù del principio in base al quale a nessuno è dato precostituire una prova a proprio favore con una propria dichiarazione, tanto più quando i redditi denunciati non sono certificati da terzi soggetti sostituti di imposta e la veridicità della dichiarazione dipende interamente dal dichiarante, circostanza che impone maggiore cautela nell'accettarla come indizio delle effettive possibilità economiche dello stesso. Nel caso in esame, devono essere disattese le risultanze della documentazione fiscale depositata dal resistente, alla luce delle considerazioni che seguono. Il resistente è amministratore unico e socio di maggioranza della Autoservizi G. s.r.l., nonché di una ditta individuale operante nel medesimo settore di autonoleggio con conducente; il CTU ha stimato il valore della partecipazione societaria alla società Autoservizi G. s.r.l. in euro 432.608,82 per l'anno 2009, pur tenuto conto delle perdite di esercizio.
Il G. è comproprietario con la madre ed il fratello dell'immobile di abitazione sito in Roma, via Solari n.16, oltre a quattro autorimesse, due laboratori e diversi terreni agricoli, il cui valore economico (prò quota) è stato stimato dal CTU in euro 524.245,62 per l'anno 2008.
Nel corso del giudizio, il G. ha documentato un'esposizione debitoria della società di autonoleggio derivante da omesso pagamento dì contributi previdenziali, tributi e sanzioni amministrative che, se non altro, denota una cattiva gestione dell'attività, che ha di fatto inciso sulla situazione patrimoniale dell'obbligato, alla luce dei pignoramenti e delle ipoteche iscritte sui beni immobili.
Va tuttavia evidenziato che la documentazione prodotta dal resistente non offre un quadro chiaro della sua effettiva condizione patrimoniale, come rilevato sin dai provvedimenti presidenziali, e ciò per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, perché il G. ha provveduto soltanto parzialmente al deposito della movimentazione dei conti correnti personali, non consentendo al Tribunale di effettuare il riscontro con la documentazione fiscale depositata; peraltro, si evidenzia che il conto corrente personale della Banca Tercas depositato per il periodo giugno 2011/aprile 2013 non è indicativo della reale disponibilità economica del predetto, in quanto su detto conto transitano per lo più pagamenti di utenze Sky e addebiti del Telepass, per cui nulla può desumersi in merito alla capacità di spesa del soggetto, che non si limita di certo ai predetti esborsi, e dunque è ragionevole ritenere che costui operi tramite altri rapporti bancari non dichiarati in questa sede; in secondo luogo, perché non risulta chiara la relazione che intercorre tra la Autoservizi G. s.r.l. e l'altra società individuale del G. (non meglio indicata, ma la cui esistenza è pacifica, oltre che rilevata dallo stesso CTU), che si troverebbe ad operare nello stesso mercato in conflitto di interessi con la prima, circostanza anomala che non concorre di certo a rendere trasparente la condizione patrimoniale dell'obbligato.
Quanto alla ricorrente, dipendente della Metro s.p.a., il Tribunale rileva che la P. percepisce un reddito mensile netto di euro 1.300,00 circa (cfr CUD 2012); vive nella casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi al 50% e rimborsa in via esclusiva, con l'aiuto dei propri familiari, la rata del mutuo gravante su detta abitazione, pur se intestato ad entrambi i coniugi, in ragione dell'inadempimento del marito che si protrae sin da agosto 2008.
Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che sussista un significativo divario tra le condizioni patrimoniali dei coniugi, per cui il G. deve essere condannato al versamento, in favore della P., di un assegno per il mantenimento della stessa e di un assegno per il mantenimento dei figli minori che si quantifica, tenuto conto dell'attuale condizione patrimoniale dell'obbligato, gravato anche del mantenimento di un altro figlio (euro 300,00) la cui paternità è stata giudizialmente accertata dal Tribunale per i Minorenni di Roma nel 2012, in euro 500,00 per la moglie ed in euro 1.000,00 per i minori a decorrere dalla presente pronuncia -dicembre 2013-, fermi restando i provvedimenti assunti in via provvisoria, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Inoltre, per evidenti ragioni di equa distribuzione tra i genitori degli oneri di mantenimento della prole, il padre è tenuto a rimborsare all'altro genitore, nella misura del 50%, le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e ricreative, attestate da idonea documentazione, sostenute nell'interesse dei minori,
6. Poiché risulta dagli atti, oltre ad essere un fatto non contestato, la perdurante violazione da parte del padre, protrattasi sin dall'adozione dei provvedimenti provvisori (non reclamati), dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori nella misura stabilita dal Tribunale, oltre alla quota di spettanza delle spese straordinarie, sussiste, ad avviso del Collegio, il presupposto per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 709 ter II comma c.p.c. nei confronti di G.G., come richiesto dalla ricorrente, che si individuano nell'ammonimento al rispetto dei provvedimenti giudiziali e nel risarcimento del danno in favore dei figli minori nella misura di euro 4.000,00, misure già disposte in corso di causa, da reputarsi proporzionate all'inadempimento dell'obbligato, che il Tribunale reputa di dover confermare in questa sede.
L'accertata inadempienza del G. agli oneri impostigli nel presente procedimento giustifica inoltre la conferma del sequestro disposto dal g.i. con provvedimento del 29.7.2010 sui beni mobili ed immobili dell'obbligato sino alla concorrenza di euro 200.000,00, ai sensi dell'art. 156 6° comma c.c.
7. La soccombenza del G. in merito alle domande a contenuto patrimoniale, oltre alla condotta serbata nel corso del procedimento, inducono il Tribunale ad addebitare a quest'ultimo le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre alle competenze di legge.
Pone definitivamente a carico del resistente le spese di CTU, liquidate nel separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi P.M. e G.G., coniugati in Roma, il 9.10.94;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 1531, parte 2, serie A01);
- respinge le reciproche domande di addebito della separazione;
- affida i figli minori alla madre, alla quale attribuisce l'esercizio esclusivo della potestà genitoriale; i figli vivranno presso la madre; il padre potrà vederli e tenerli con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori, per due pomeriggi infrasettimanali (in difetto di accordo il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00), a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20,00; per una settimana durante le vacanze natalizie, comprendendo al anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno; per trenta giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, per un periodo da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno; Pasqua e le ulteriori festività ad anni alterni;
- assegna a P.M. la casa coniugale sita in Roma, via L. n. 136;
- determina in euro 500,00 mensili l'importo dell'assegno dovuto a P.M. per il suo mantenimento da parte di G.G. a decorrere dalla presente pronuncia (dicembre 2013), fermo restando per il passato quanto statuito in via provvisoria, e condanna quest'ultimo ai relativi pagamenti da eseguire, per le rate future, entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della ricorrente medesima; dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
- determina in euro 1.000,00 mensili l'ammontare dell'assegno dovuto a P.M. quale contributo al mantenimento dei figli minori da parte di G.G., a decorrere dalla presente pronuncia (dicembre 2013), fermo restando per il passato quanto statuito in via provvisoria, oltre al rimborso del 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e ricreative, attestate da idonea documentazione, e condanna il resistente ai relativi pagamenti da eseguire entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della ricorrente; dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
- visti gli artt.709 ter 2° comma c.p.c. e 156 6° comma ce, conferma i provvedimenti emessi dal giudice istruttore in data 31.1.2009 e 29.7.2010;
- condanna G.G. al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre alle competenze di legge;
- pone definitivamente a carico del resistente le spese di CTU, liquidate nel separato decreto.
21-12-2013 11:30
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