Revisione dell'assegno di divorzio: il diritto a percepirlo e il corrispondente obbligo a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento.
Autorità
Cassazione civile sez. I
Data:
15/02/2013 ( ud. 17/01/2013 , dep.15/02/2013 )
Numero:
3831
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19122-2008 proposto da:
M.V. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE PASCARELLA 23, presso l'avvocato ANDREA
ANTONELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato STRADELLA FURIO,
giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
M.P., U.L.;
- intimati -
Nonchè da:
U.L. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA TEULADA 52, presso l'avvocato SCARPA ANGELO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale condizionato;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
M.P., M.V.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 430/2008 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata
il 02/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/01/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FIMIANI Pasquale che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale con l'assorbimento dell'incidentale.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con la sentenza impugnata - depositata il 2.4.2008 - il Tribunale di Trieste, pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da M.V. in relazione all'intimazione del 28.9.2006 fatta da U.L. per somme dovute dall'intimato quale contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne delle parti, P. - ha dato atto dell'avvenuto pagamento della somma precettata e, in applicazione della soccombenza virtuale, ha condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali, rigettando, altresì, la domanda di danni ex art. 96 c.p.c..
Il precetto era stato legittimamente intimato il 28.9.2006 poichè, in sede di procedimento di revisione delle disposizioni della sentenza di divorzio, la Corte di appello aveva accertato il venir meno dell'obbligo contributivo per la figlia divenuta autosufficiente soltanto a far tempo dal 29.9.2006.
Non sussistevano, infine, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c..
Contro la predetta sentenza il M.V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste con controricorso l'intimata, la quale ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a un solo motivo.
Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.
2.1.- Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione all'art. 147 c.c. e L. n. 898 del 1970, art. 9. Formula il seguente quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.: se qualora, nell'ambito di un'azione ex art. 615 c.p.c. correlata ad una separata e parallela richiesta di accertamento da parte dell'ex coniuge onerato del venir meno del suo obbligo al mantenimento del figlio già affidato all'altro genitore, emerga la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede in capo quest'ultimo per non aver comunicato all'ex coniuge obbligato fatti modificativi e/o estintivi del diritto stesso, il giudice dell'opposizione, a prescindere dall'intervenuta modifica giudiziale, da attivarsi L. n. 989 del 1970, ex art. 9 e art. 710 c.p.c., sia legittimato a delibare la situazione di fatto che ha determinato la mancata conoscenza (o mancata tempestiva conoscenza) in capo all'obbligato dei fatti estintivi e/o modificativi del diritto stesso, e, una volta appurata, possa legittimamente valutarne il merito;
se, una volta verificatasi la circostanza che il figlio già affidatario all'altro genitore sia in grado di provvedere alle proprie esigenze con un'appropriata collocazione nel mondo del lavoro o versi in colpa per non essersi messo in condizione di procurarsi un reddito o, ancora, quando egli viva in altri gruppi o comunità comporti ex se l'estinzione dell'obbligo di mantenimento, mentre l'eventuale provvedimento giurisdizionale attivato nell'ambito della sede deputata (L. n. 898 del 1970, art. 9) abbia o meno mera efficacia dichiarativa, ossia di accertamento della intervenuta cessazione dell'obbligo.
2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. Formula il seguente quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.: se, nell'ambito di un'azione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. la parte opponente possa validamente dedurre l'esistenza di danni da responsabilità aggravata ad opera della parte esecutante ex art. 96 c.p.c., comma 110, per avere quest'ultima agito colposamente (o dolosamente) pur sapendo dell'intervenuto venir meno dei presupposti dell'azione esecutiva per essersi estinta la relativa obbligazione, e, di conseguenza, del credito azionato; dica altresì se, considerato il carattere di specialità dell'azione ex art. 96 c.p.c., comma 2, essa possa ugualmente essere incoata anche nel caso in cui il formale accertamento dell'intervenuta inefficacia del titolo sia demandato ad una specifica azione nominata.
3.- Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato parte controricorrente lamenta la tardività della domanda ex art. 96 c.p.c. perchè proposta soltanto in sede di comparsa conclusionale.
4.1.- In materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Sez. 1, Sentenza n. 11913 del 22/05/2009).
Peraltro, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promossa sulla base di un provvedimento con il quale, all'esito del procedimento camerale di revisione delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio, si sia provveduto alla rideterminazione dell'assegno di mantenimento dovuto in favore del figlio, il giudice non è chiamato a decidere in ordine alla decorrenza dell'obbligo di corrispondere l'importo dell'assegno, ma esclusivamente ad interpretare il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva per accertare quale sia la decorrenza in esso prevista (Sez. 1, Sentenza n. 23471 del 10/11/2011).
Il giudice del merito ha sostanzialmente applicato tali principi, rilevando che il precetto era stato intimato in una data in cui, anche a seguito di giudizio L. n. 898 del 1970, ex art. 9 il titolo posto a base dell'esecuzione era ancora valido ed efficace.
Talchè il primo motivo è infondato.
L'infondatezza del primo motivo rende evidente l'infondatezza della censura relativa alla responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 2.
Infatti, in forza di tale ultima norma il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza.
Poichè, per quanto esposto in relazione al primo motivo, il precetto è stato intimato in una data in cui, anche a seguito di giudizio L. n. 898 del 1970, ex art 9 il titolo posto a base dell'esecuzione era ancora valido ed efficace, mancano entrambe le condizioni dell'azione ex art. 96 c.p.c., comma 2: l'inesistenza del diritto e l'azione senza normale prudenza.
Il ricorso principale, dunque, deve essere rigettato con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le spese del giudizio di legittimità - nella misura determinata in dispositivo - vanno poste a carico del ricorrente.
PQM
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013
10-03-2013 16:47
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