Responsabilità civile da fatti llleciti. Capacità lavorativa specifica. Danno futuro.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 5 febbraio 2013, n.2644 - Pres. Finocchiaro – est. Scrima
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, 194, 195, 197, 342, 343, 345 e 346 c.p.c., 1223, 1226, 2043, 2056, 2057, 2059, 2700, 2727, 2729, 2730 e 2735 e 2909 c.c., 40 c.p., 2, 4 e 32 Cost. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddirti)ria, illogica e perplessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il ricorrente lamenta anzitutto che la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto che il ctu non avesse riconosciuto l'invalidità con riferimento alla capacità lavorativa specifica, atteso che dalle ultime righe riportate in sentenza risulta una 'ripercussione sfavorevole sulle attività lavorative...' e che, comunque, la quantificazione percentuale di tale danno sarebbe stata effettuata dal ctu in sede di chiarimenti (v. verbale del 20.5.2002) nel 10%; evidenzia, altresì, il ricorrente che tale valutazione sarebbe riportata dalla sentenza del Tribunale che ha ritenuto di condividere le valutazioni del ctu e sul punto non vi è stato appello incidentale, sicché tali valutazioni non avrebbero potuto ne essere riformate né essere ignorate dal Giudice di appello. Inoltre, ad avviso del ricorrente, trattandosi di danno biologico eccedente la soglia delle microinvalidità, avendo il ctu riconosciuto il danno biologico nella misura del 13% ed avendolo il Tribunale elevato al 14% in virtù del danno fisionomico riconosciuto dallo stesso ctu, il Giudice del merito, pur se l'ausiliare del giudice non avesse quantificato separatamente la compromissione della capacità lavorativa specifica, avrebbe dovuto procedere alla quantificazione percentuale dell'incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa specifica, secondo i criteri cella scienza medico-legale, ovvero, nel caso avesse ritenuto di non riconoscere al riguardo alcuna percentuale, avrebbe dovuto fornire sul punto idonea motivazione sulla base dei medesimi criteri.
2. Con il secondo motivo, intitolato come il primo, il ricorrente in relazione alla parte della sentenza di secondo grado che ritiene corretto il rilievo del Tribunale che, pur avendo condiviso le valutazioni espresse dal ctu circa l'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa specifica, aveva concluso di non poter liquidare nulla al riguardo avendo il M. conseguito il diploma un anno dopo il sinistro e avendo questi dichiarato al momento dell'accettazione al P.S. di non avere una stabile occupazione alla data dell'incidente. Sostiene il ricorrente che lo stesso ctu, le cui conclusioni e valutazioni il Tribunale aveva condiviso, aveva riconosciuto che la riduzione della capacità lavorativa specifica fosse conseguenza del sinistro, sicché la contraddittorietà sul punto della prima sentenza avrebbe dovuto essere - a fronte delle censure mosse sul punto dall'appellante - eliminata dalla Corte di merito che, invece, aderendovi, aveva fatto propria tale contraddittorietà.
Sostiene il ricorrente che il raggiungimento del diploma implica solo il riconoscimento amministrativo e l'abilitazione a svolgere un'attività ma non identifica il momento a partire dal quale la capacità di svolgimento dell'attività è stata acquisita, dato temporale che non potrebbe che essere anteriore al conseguimento del diploma.
Ad avviso del M. , avendo il Tribunale ritenuto, in base a quanto riportato sul referto di P.S., che egli svolgesse lavori non stabili ed essendo il danno in questione riconosciuto anche ai soggetti non stabilmente occupati o che svolgano attività saltuaria, comunque il Giudice di prime cure avrebbe dovuto procedere ad una valutazione circa la ridotta capacità lavorativa specifica.
Deduce inoltre il ricorrente che l'operatore addetto alla compilazione del referto era costretto ad utilizzare voci fisse e che l'espressione COND. NON PROF. STAB. riportata alla voce 'Professione' non significherebbe 'condizione professionale non stabile', come ritenuto, in sentenza, ma 'condizione non professionale stabile' e che comunque la dichiarazione detta era stata fatta senza animus confitenti e doveva essere considerata alla stregua della dichiarazione poi fatta al ctu ('Riferisce che al momento del sinistro svolgeva la professione di istruttore di arti marziali').
Inoltre sostiene il ricorrente che la riportata affermazione del Tribunale, ritenuta esatta dalla Corte di merito, sarebbe errata nei presupposti, atteso che, in caso di postumi permanenti, il danno sorgerebbe in un momento successivo all'accadimento del fatto dannoso e nel caso di specie i postumi si sarebbero stabilizzati in epoca contemporanea, se non successiva, al rilascio del diploma risalente al 4 settembre 1999.
Trattandosi di danno rilevante sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, anche a voler ritenere che all'epoca del sinistro il danneggiato non svolgesse alcuna attività lavorativa, ciò non impedirebbe - ad avviso del ricorrente - il riconoscimento del danno alla futura compromissione dell'attività lavorativa specifica attestata dal diploma, vertendosi in tema di danno futuro da accertare con un giudizio prognostico e da quantificare facendo riferimento agli elementi anche presuntivi a disposizione e ai noti parametri relativi all'anticipata capitalizzazione.
3. Con il terzo motivo, avente la medesima intestazione dei motivi già illustrati, il ricorrente lamenta che nella sentenza impugnata dapprima si afferma, richiamando la sentenza n. 10015 del 1996 emessa da questa Corte, che 'il danno patrimoniale come conseguenza della riduzione della capacità lavorativa di una persona é risarcibile autonomamente del danno biologico soltanto se vi é la prova che il soggetto leso svolgesse, o fosse in procinto di svolgere un'attività lavorativa produttiva di reddito' e poi si nega all'appellante il risarcimento, ritenendo non fornita la prova dell'esercizio in concreto della sua attività professionale. In tal modo - ad avviso del M. il Giudice del merito si sarebbe limitato ad esaminare la sola prima alternativa predetta, non tenendo conto che vi era comunque la prova che il ricorrente fosse in procinto di svolgere un'attività lavorativa produttiva di reddito.
4. Con il quarto motivo, avente la medesima intestazione dei motivi cui si é già fatto riferimento, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che, in relazione al danno di cui si discute, non sarebbe mai possibile il ricorso a presunzioni richiamando massime a suo avviso non conferenti sul punto laddove, invece, secondo la giurisprudenza di legittimità, la prova sul punto può essere data per presunzioni, ovvero attraverso fatti notori o desumendo l'esistenza del danno patrimoniale da riduzione del reddito addirittura dall'entità delle lesioni subite, specie in caso di macrolesioni. Deduce il ricorrente che nel caso all'esame l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica sarebbe stata quantificata dal ctu le cui valutazioni sono state fatte proprie dal Giudice di appello e non potrebbe, pertanto, essere messa più in discussione. Il Giudice del merito avrebbe dovuto, invece, valutare le conseguenze di tale incidenza in termini patrimoniali e al riguardo il ricorrente aveva suggerito il ricorso all'art. 4 del d.l. n. 857 del 1976, convertito nella legge n. 39 del 1977.
Sostiene, infine, il ricorrente che, in caso di accoglimento del ricorso, dovrà ritenersi caducato anche il capo relativo alla liquidazione delle spese del secondo grado, non sussistendo in tal caso la soccombenza.
5. I motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
5.1. E pur vero, infatti, che, come affermato da questa Corte, il danno patrimoniale futuro, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, è da valutare su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, può avvalersi anche delle presunzioni semplici; pertanto, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (cosiddette 'micropermanenti', le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà (Cass. 25 gennaio 2008, n. 1690).
Se, alla luce del riportato principio, è, dunque, configurabile, in tesi, nel caso all'esame, il danno di cui si discute, tuttavia l'aggravio, in concreto, nello svolgimento dell'attività già svolta o in procinto di essere svolta deve essere dedotto e provato.
Nella specie, tuttavia, tale prova difetta e, anzi, la circostanza che il ricorrente abbia conseguito il diploma di istruttore di arti marziali successivamente al sinistro di cui si discute in causa (e precisamente dopo circa un anno) conferma sostanzialmente la mancanza del danno in concreto.
Peraltro questa Corte ha più volte affermato che l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e, quindi, di produzione di reddito. Detto danno patrimoniale da invalidità deve, perciò, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o -trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito. La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, norma che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque incombe al danneggiato e che, in presenza di specifiche allegazioni, può essere data anche in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità di lavoro specifica (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1120; Cass. 14 novembre 2011, n. 23761).
5.2. Quanto precede assorbe l'esame di ogni altro profilo di censura dedotto dal ricorrente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..
5.3. Non sussistono neppure i lamentati vizi motivazionali della sentenza impugnata, avendo il Giudice del merito supportato la sua decisione con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.
Va peraltro ribadito che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass. 5 febbraio 2004, n. 2357 e Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197), evenienze che non sussistono nel caso esaminato.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
08-02-2013 08:58
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