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Sentenza

Regolamento di confini: la prova della proprietà di un bne immobilenon può essere fornita con i certificati catastali. Questi possono essere assunti come elementi sussidiari.
Regolamento di confini: la prova della proprietà di un bne immobilenon può essere fornita con i certificati catastali. Questi possono essere assunti come elementi sussidiari.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 24 settembre – 25 ottobre 2013, n. 24167
Presidente Goldoni – Relatore Mazzacane

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 27-1-2001 P.R. esponeva:
- a seguito del fallimento della s.r.l. VI.PA. il Tribunale di Trani aveva provveduto alla vendita all'asta degli immobili di pertinenza della fallita suddivisi in due lotti;
- il primo di detti lotti, costituito da una serie di unità immobiliari, era stato assegnato - come da ordinanze di aggiudicazione - ad esso attore, mentre a V..C. era stato assegnato il secondo lotto, corrispondente ad un locale sito in (omissis) , con sottostante cantina termica distinto in NCEU alla partita n. 10055717, fg. 22, particene 984/4 e 960;
- tuttavia, mentre il decreto emesso in favore di esso istante riproduceva fedelmente la descrizione dei beni di cui al lotto n. 1), il decreto emesso in favore del C. identificava e descriveva l'immobile trasferito in modo diverso da quello indicato nei precedenti atti procedurali, posto che indicava un locale a piano rialzato della superficie di mq. 55 circa, mai menzionato ed identificato nei precedenti atti del procedimento esecutivo;
- invero nel decreto emesso in favore del C. - diversamente da quanto indicato nel bando di vendita e nell'ordinanza di aggiudicazione - il lotto veniva descritto come "unità immobiliare in T. con accesso dal corso (omissis) , composta da ampio locale a piano terra della superficie di mq. 359 circa; sottostante vano - cantina per centrale termica della superficie di mq. 25 circa e locale al piano rialzato al quale si accede per mezzo di una scala realizzata a piano terra, della superficie di mq. 55 circa";
- era evidente la discrasia tra l'ordinanza di aggiudicazione ed il decreto di trasferimento del bene, il cui contenuto avrebbe invece dovuto essere coincidente;
- invece il vano descritto come centrale termica ed il locale a piano rialzato della superficie di mq. 55 erano compresi nella particella n. 967, che risultava assegnata all'attore per intero, ed identificata in tutti gli atti del procedimento come "spogliatoio";
- pertanto risultava trasferito al C. un bene (ovvero il locale a piano rialzato di mq. 55 circa) che non era stato indicato ed identificato in alcun atto processuale precedente il decreto di trasferimento come facente parte del lotto n. 2.
Tanto premesso il P. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani il C. chiedendo accertarsi e dichiararsi che il locale al piano rialzato di circa mq. 55, nonché i locali a piano terra già destinati a WC e servizi - tutti ricadenti nella particella n. 967 - erano di proprietà di esso attore, essendogli stati attribuiti nella vendita immobiliare e solo erroneamente menzionati nel decreto di trasferimento emesso in favore del convenuto; condannarsi per l'effetto il C. al rilascio della porzione immobiliare rivendicata ed al risarcimento dei danni.
Costituendosi in giudizio il convenuto contestava il fondamento delle domande attrici di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale adito con sentenza del 17-6-2004 rigettava le domande attrici.
Proposto gravame da parte del P. cui resisteva il C. la Corte di Appello di Bari con sentenza del 21-4-2008 ha dichiarato ammissibile l'azione proposta dall'appellante ed ha rigettato nel resto l'impugnazione.
Per la cassazione di tale sentenza il P. ha proposto un ricorso affidato a tre motivi seguito successivamente da una memoria cui il C. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia riguardante l'accertamento dei beni oggetto del decreto di trasferimento in favore dell'esponente.
Anzitutto il P. assume che il fatto che nel decreto di trasferimento dei beni aggiudicati in proprio favore il predetto locale era stato indicato come "spogliatoio" era irrilevante, avendo l'istante denunciato che detto atto di trasferimento non aveva riprodotto il tenore dell'ordinanza di aggiudicazione emessa dal giudice delegato al fallimento, ma era stato condizionato da una istanza, presentata dallo stesso C. e successiva all'aggiudicazione del lotto, diretta appunto a menzionare espressamente tra le porzioni alienategli il locale di mq. 55.
Del pari immotivatamente era stata disattesa l'espressa menzione nel decreto di trasferimento in favore dell'esponente dei dati catastali del locale in questione, trattandosi di elementi certamente significativi soprattutto in concorso con la descrizione dell'oggetto e con l'indicazione dei confini.
Il ricorrente rileva poi che erroneamente il giudice di appello ha omesso di valutare, nell'ambito dell'indagine ermeneutica, l'importanza della espressa indicazione letterale della particella catastale 967 unitamente agli altri elementi pure contenuti nel decreto emesso in proprio favore (ovvero l'oggetto, l'indicazione dei confini e gli atti di provenienza).
Il P. inoltre censura anche la svalutazione da parte della Corte territoriale dell'indicazione del confine con la proprietà delle Suore della Immacolata Concezione per aver ritenuto che tale coerenza non si realizzava al piano terra, dove vi era la particella 967, ma al piano superiore; infatti non era stato tenuto conto che detta particella non si trovava unicamente al livello di piano terra, bensì aveva origine al piano seminterrato e si sviluppava al piano rialzato; del pari erroneamente la sentenza impugnata ha negato che all'esponente fossero stati trasferiti locali al piano rialzato, in contrasto con il tenore letterale del decreto di trasferimento in proprio favore, nel quale si
indicava uno spogliatoio posto "sul" palcoscenico, a significare che trattavasi di un vano sopraelevato rispetto al livello del palcoscenico e, quindi, rialzato.
Infine il ricorrente evidenzia l'insufficienza e la contraddittorietà del richiamo del giudice di appello alla CTU depositata in un altro giudizio svoltosi tra le stesse parti;i infatti detta relazione tecnica (il cui contenuto è stato trascritto nel ricorso) non escludeva affatto l'attribuzione al P. della porzione controversa, evidenziando invece la contraddittorietà dei due provvedimenti traslativi nella parte in cui, per un verso, indicavano le superfici dei due lotti dalle quali sembrava esclusa l'attribuzione all'esponente dell'edificio contraddistinto con la particella 967, e per altro verso menzionavano espressamente l'attribuzione al P. dei locali spogliatoio, della cantina, della centrale termica e dei servizi costituenti la particella 967, oltre all'indicazione del confine della proprietà trasferita con l'adiacente proprietà religiosa, riscontrabile solo sulle porzioni costituenti appunto la particella 967.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione, assume che, a fronte dell'affermazione della identità tra il locale spogliatoio attribuito al P. con il decreto di trasferimento dei beni del lotto n. 1, ed il locale a piano rialzato di mq. 55 attribuito al C. con i beni del lotto n. 2, oltre che del chiaro trasferimento al P. di tutti i beni costituenti la particella catastale 967 e della previsione del confine dei beni del lotto n. 1 con la proprietà delle Suore della Immacolata Concezione, sarebbe stato indispensabile procedere ad un accertamento tecnico diretto ad individuare le porzioni risultanti attribuite all'una ed all'altra parte per verificare anzitutto il presupposto dell'azione proposta (ovvero la parziale sovrapposizione delle due vendite), e quindi per decidere quale dei due trasferimenti dovesse prevalere sull'altro; invece il giudice di appello si era sottratto a tale necessità, definendo "problematica" l'identificazione del locale di mq. 55 con lo spogliatoio, asserendo una non meglio precisata natura non probatoria dei dati catastali, ed aderendo acriticamente alla tesi apodittica della controparte secondo cui il confine della proprietà P. con la proprietà delle Suore della Immacolata Concezione sussisteva al piano superiore e non a quello inferiore; pertanto immotivatamente era stata disattesa l'istanza dell'appellante di espletamento di una CTU, omettendosi del tutto di spiegare le ragioni per le quali non si è ritenuto di verificare quale fosse il locale spogliatoio, se coincidesse con il locale di mq. 55 al piano rialzato attribuito al C. , quale fossero le porzioni di cui alla particella 967, e dove fossero i confini tra le porzioni dell'esponente e la proprietà delle suddette Suore.
Con il terzo motivo il P. , denunciando violazione degli artt. 922 e 948 c.c., rileva che una corretta indagine ermeneutica avrebbe condotto la Corte territoriale a decidere la causa in senso favorevole all'esponente, attribuendogli la proprietà esclusiva delle porzioni contese tra le parti; in proposito era decisiva la difformità tra il decreto di trasferimento emesso per il C. ed il tenore dell'ordinanza di aggiudicazione dei beni del lotto n. 2 in favore dello stesso, nella quale non si menzionava affatto il locale di mq. 55, né alcuna delle porzioni ricadenti catastalmente nella particella 967.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.
Il giudice di appello ha ritenuto che il locale a piano rialzato di mq. 55 come descritto nel titolo attributivo dello stesso al C. non lasciava adito a dubbi in ordine alla sua assegnazione a quest'ultimo, considerato altresì che nel titolo di acquisto prodotto dal P. lo stesso immobile non era descritto con altrettanta chiarezza, facendo riferimento ad una particella catastale e ad altri immobili diversamente in esso descritti; pertanto, mentre il riferimento catastale non era per nulla probante, avendo rilevanza tale elemento solo a fini fiscali, appariva problematico far coincidere "lo spogliatoio sul palcoscenico" con il locale a piano rialzato di mq. 55, secondo l'assunto del P. ; infatti tutti i beni trasferiti al P. erano situati al piano terra, mentre al piano superiore erano indicati la "galleria" dell'ex cinema Ariston nonché la cabina di proiezione e non anche uno "spogliatoio" o "camerini" in piano rialzato di mq. 55; quindi proprio la comparazione delle distinte unità immobiliari come determinate nei due titoli di acquisto portava ad escludere che il locale a piano rialzato di mq. 55 fosse stato assegnato al P. .
La Corte territoriale, poi, ha esaminato anche l'assunto dell'appellante secondo cui, qualora la particella 967 non gli fosse stata assegnata, la consistenza immobiliare a lui trasferita non confinerebbe con l'adiacente proprietà delle Suore della Immacolata Concezione, come invece risultante dai confini descritti nel titolo; al riguardo, premesso che il C. fin dal primo grado di giudizio aveva replicato che tale coerenza con la suddetta proprietà religiosa non si realizzava al piano terra, dove si trovava la particella 967, bensì al piano superiore, ha ritenuto comunque assorbente il rilievo che la mera indicazione della particella, come confinante con la sua coerente, non è sufficiente per concludere che in essa sia ricompreso il rivendicato piano rialzato di mq. 55, assente nel decreto di trasferimento dei beni assegnati al P. e presente, invece, nel decreto di trasferimento in favore del C. .
Inoltre la sentenza impugnata ha valorizzato anche gli esiti di una CTU espletata nell'ambito di un altro processo pendente tra le stesse parti e prodotta dal C. nel giudizio di primo grado, laddove era stato accertato che il lotto assegnato a quest'ultimo era costituito da un rettangolo della superficie di mq. 446,44 comprendente le particelle 948, sub 4, 960 e 967, ovvero anche la particella rivendicata dal P. , e che detta superficie di mq. 446,44 si raggiungeva aggiungendo alla superficie del piano terra del lotto (compresa la particella 967) di mq. 364,80, quella del seminterrato con quella situata al piano rialzato, estesa mq. 55,04; pertanto il lotto assegnato al C. non avrebbe mai potuto raggiungere tale superficie di mq. 446,44 senza la superficie in piano rialzato di mq. 55,04; il CTU con verifica incrociata aveva chiarito che la cubatura di me. 7082 assegnata al P. non comprendeva la particella 967; il giudice di appello, premesso che tali conclusioni non erano mai state specificatamente contestate dall'appellante nel presente giudizio, ha ritenuto che gli evidenziati accertamenti rafforzavano il convincimento che il piano rialzato di mq. 55,04 appartenesse al lotto assegnato al C. , e che il lotto assegnato al P. non comprendesse la particella 967.
Pertanto la Corte territoriale ha concluso che dallo stesso decreto di trasferimento era emerso che al P. erano state assegnate solo superfici al piano terra, tranne la "galleria" del cinema in "piano superiore", mentre non risultavano assegnate allo stesso superfici "in piano rialzato".
Orbene deve quindi rilevarsi che, avendo la Corte territoriale indicato puntualmente le fonti del proprio convincimento, si è in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede, dove il ricorrente con i motivi in esame tende sostanzialmente a prospettare una valutazione delle risultanze probatorie ad esso più favorevole, trascurando i poteri al riguardo devoluti in via esclusiva al giudice di merito.
Più specificatamente poi deve evidenziarsi che la sentenza impugnata è basata fondamentalmente sul rilievo decisivo che dall'esame dei rispettivi titoli di acquisto dei due suddetti lotti, e quindi dalla descrizione dei beni rispettivamente assegnati alle parti, emerge inequivocabilmente che il locale in contestazione di mq. 55 è ricompreso nel lotto assegnato al C. , mentre esso non appare descritto almeno con pari chiarezza nel lotto assegnato al P. , e che tale criterio è del tutto conforme all'indirizzo affermato dalla sentenza di questa Corte del 21-7-1998 n. 4732 nell'ipotesi di controversia tra due aggiudicatari di beni immobili espropriati in danno di un fallito relativa ad una porzione dei beni medesimi, sostenendo entrambi che la stessa va ricompresa nell'oggetto del trasferimento disposto in loro rispettivo favore, orientamento poi ribadito in linea generale in tema di azione di rivendicazione, essendosi affermato che la base primaria dell'indagine del giudice di merito al riguardo è costituita dal'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà (Cass. 17-10-2007 n. 21834).
In tale contesto correttamente il giudice di appello ha poi disatteso il dato catastale relativo alla dedotta appartenenza del bene in contestazione nella particella 967, considerato che la prova della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono solo elementi sussidiari in materia di regolamento di confini (Cass. 11-11-1997 n. 11115; Cass. 4-3-2011 n. 5257), mentre per altro verso non appare decisivo nel convincimento della Corte territoriale, per quanto finora esposto, l'elemento relativo al confine del lotto assegnato al P. con la proprietà delle Suore della Immacolata Concezione, elemento invero addotto soltanto come idoneo a rafforzare il fondamento della statuizione adottata, così come analogamente le conclusioni raggiunte da una CTU svoltasi in un altro giudizio tra le stesse parti; anzi a tale ultimo proposito deve osservarsi che non risulta censurata in questa sede l'affermazione del giudice di appello secondo cui le suddette conclusioni non erano state mai specificatamente contestate nel presente giudizio.
È poi appena il caso di rilevare che il giudice di appello, avendo ritenuto di poter decidere la causa sulla base degli elementi acquisiti ritenuti sufficientemente adeguati a tal fine, ha logicamente ritenuto sia pure implicitamente superfluo l'espletamento di una CTU.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2.500,00 per compensi.
Avv. Antonino Sugamele

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