Rapina pluriaggravata: 8 anni di reclusione e 2.000 euro di multa.
Cassazione penale sez. II
Data:
23/04/2013 ( ud. 23/04/2013 , dep.30/04/2013 )
Numero:
18876
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Ciro - Presidente -
Dott. IANNELLI En - rel. Consigliere -
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere -
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere -
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.F. N. IL (OMISSIS);
AL.AN.MA. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 919/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
04/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, la sentenza, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udita la richiesta a del S. Procuratore Generale, Carmine Stabile,
l'inammissibilità del ricorso;
Udito i difensore degli imputati, avv. Domenico Alvaro, che ne chiede
l'accoglimento.
Fatto
OSSERVA
1 - A.F. e Al.An.Ma., già condannati in abbreviato e in primo grado - gup del Tribunale di Cagliari in data 24.5.2010 - per il delitto di concorso in rapina pluriaggravata - ex art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 3, n. 1 - alla pena di otto anni di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, ricorrono con un atto congiunto avvero la sentenza di secondo grado - corte di appello della stessa città in data 4/26.4.2012 - che, ferma restando l'imputazione come sopra contestata, riduceva la pena per entrambi i ricorrenti ad anni sei di reclusione e Euro 1000 di multa, deducendo due ragioni di doglianza: mancanza di motivazione in punto di responsabilità per uno scorretto utilizzo dei criteri di valutazione della prova indiziaria e per travisamento degli elementi indiziari;in subordine, sempre vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena ritenuta eccessiva.
2 - In breve i fatti come ricostruiti dai giudici di merito: i due imputati, insieme ad una terza B.M., quale concorrente morale - in seguito deceduta perchè assassinata il (OMISSIS) a colpi di pistola - programmano una rapina ai danni della Banca commerciale italiana di (OMISSIS), comune dell' (OMISSIS), Al. e B., sotto il falso nome di L., ed A. prenotano, tramite l'utenza telefonica del marito della B., P.R., presso la stessa agenzia di viaggi il volo Alitalia del (OMISSIS) in partenza da (OMISSIS), qui i tre noleggiano la sera una macchina, una Y10, con la quale si recano a (OMISSIS), la punta a Nord dell'(OMISSIS) per prendere alloggio all'Hotel (OMISSIS). I tre rimangono tra le due isole e la ristretta zana del (OMISSIS) e rilasciano l'albergo senza preavviso alle ore 14,27 del (OMISSIS). La donna si reca nella zona di (OMISSIS), lungo la costa del (OMISSIS), e riceve alle 15.16 una telefonata proveniente da una cabina telefonica posta a circa due metri dalla sede della banca commerciale di (OMISSIS), sita nell'(OMISSIS). Alle 16,10 circa A. ed Al. si presentano in Banca, chiedono del direttore M. M. per un colloquio riservato ed una volta introdotti nel suo Ufficio, indossano dei passamontagna, con la minaccia di una pistola simile a quella in dotazione dei carabinieri, legano gli impiegati dopo averli indotti a servire la clientela presente nei locali dell'istituto di credito, dimostrando una chiara conoscenza delle tecniche di apertura delle casseforti, e a combinazione temporizzata e a combinazione a tempo programmato, di come prelevare le cassette video, registrate, si impossessano della somma di L. 680 milioni, dandosi poi, dopo essersi cambiato di abito indossando bermuda e magliette da turisti, alla fuga alle ore 17,45 circa.
3 - Sempre i giudici di merito, sulla base delle celle che agganciavano il cellulare della B., degli accertamenti presso gli alberghi, presso l'aereoporto di (OMISSIS) e le stazioni marittime, ricostruivano i movimenti dei tre rapinatori nel modo seguente: A. ed Al. raggiungono (OMISSIS), frazione del Comune di (OMISSIS) in provincia di (OMISSIS), sul primo traghetto disponibile dopo le 17,45 che partiva da (OMISSIS) alle ore 18,30, una volta sbarcati, con la B. che li attendeva, a bordo della Y 10 in precedenza noleggiata all'aereoporto di (OMISSIS), raggiungono (OMISSIS) dove alloggiano, dalle ore 19,30 circa, all'Hotel (OMISSIS) di C.M.. Dopo la cena, uno dei due uomini rimane in camera, mentre la donna e l'altro complice escono dall'albergo per una breve passeggiata. Il giorno seguente, dopo la consegna della autovettura, A. e Al. con il volo delle 12 dall'aereoporto di (OMISSIS) raggiungono (OMISSIS), mentre la B., a bordo di altra autovettura questa volta non identificata, attraversava tutta l'Isola, con il denaro e le armi usate per la rapina, per raggiungere, dalle 8,10 e le 11,58 (OMISSIS), dove si imbarcava alle ore 13.10 sulla motonave veloce della compagnia Sardinia Ferries per giungere a (OMISSIS) alle ore 16,40.1 tre si incontrano a (OMISSIS) le sera del 10 per ripartire poi la mattina del giorno successivo: la Mi. per (OMISSIS), Al. ed A. per le loro residenze, rispettivamente (OMISSIS) e ancora (OMISSIS).
4 - Le ragioni di doglianza, costitutive dei motivi del congiunto ricorso dei due imputati analizzano uno per uno gli elementi ritenuti indizianti dai giudici di merito, denunciandone l'equivocità, talvolta il travisamento, le omissioni per offrire in definitiva una soluzione interpretativa alternativa a quella adottata dalle sentenze di merito. Possono riassumersi nel modo seguente:
a) I due imputati sono incensurati, con una buona posizione economica e lavorativa, non si vede la ragione per l'organizzazione e l'esecuzione di un delitto così professionalmente per l'appunto organizzato ed eseguito;
b) Non si contesta il viaggio insieme da (OMISSIS) alle isole di (OMISSIS), ma lo scopo era quello di un viaggio,lontano dalle rispettive residenze, per impegnarsi in giochi sessuali a tre, a cui era adusa la B.. Il falso cognome, L., con il quale Al. e B., fecero il viaggio di andata nella tratta aerea, (OMISSIS), si giustificava per nascondere, specie alla moglie del primo, il loro viaggio trasgressivo. Nemmeno si contestano le tappe percorse dai tre nel viaggio di ritorno;
c) L'iniziale ipotesi investigativa, diretta verso altre persone, fu inopinatamente abbandonata malgrado che i testi escussi, gli impiegati dell'Istituto di credito, avessero addirittura riconosciuto in fotografia gli esecutori materiali del delitto, con l'ingiustificato rigetto delle richieste difensive volte a acquisire i tabulati della utenza di Al. e le indagini dattiloscopiche prelevabili nei locali ed in specie nella stanza del direttore della banca;
d) Equivocità dell'indizio costituito da tre contatti telefonici all'utenza della B. valorizzati dai giudici di merito:la telefonata da una cabina telefonica di (OMISSIS) alle ore 15,16 del (OMISSIS), poco tempo prima dell'inizio della esecuzione della rapina, poteva ben attribuirsi a qualche amico della B., donna disinibita che non disdegnava di fare amicizie con persone, come probabilmente con qualcuno conosciuto durante il suo soggiorno nell'(OMISSIS) e nelle zone limitrofe; e la stessa causale può attribuirsi alle telefonate ricevute dalla B. alle ore 20,37 e 21,06 mentre la predetta si trovava a (OMISSIS) con Al. e A.. E in tale prospettiva era logico dedurre, come peraltro aveva dichiarato l' Al., che la donna, nel viaggio di ritorno, si era accompagnata con persona rimasta sconosciuta ma che la predetta aveva incontrato durante il suo soggiorno in terra di (OMISSIS).
e) Equivocità del riconoscimento di Al. da parte del direttore della banca rapinata, M.M., l'unico che vide in faccia i due rapinatori prima che i predetti indossassero i passamontagna di tipo militare, e che dichiarò di ravvisare una somiglianza dell'imputato con una fotografia che i verbalizzanti indicarono come quella dell' Al. per l'appunto, ma che nel relativo verbale fu indicata- la fotografia- come quella effigiata non a pag. 1, ma a pag. 2, del fascicolo fotografico, dove era riprodotta l'effige di una persona diversa dall'imputato. Incertezza poi assoluta nella dichiarazioni del teste al dibattimento che, dopo essere stato per tutto il tempo a contatto visivo con Al., manifestò perplessità nel riconoscerlo, escludendo poi che fosse il rapinatore perchè più basso di lui. Peraltro nessuno dei testi ebbe a indicare l' Al. come canuto, ma anzi con capelli scuri o neri.
f) Le ragioni di doglianza poi evidenziavano ulteriori criticità nel discorso giustificativo giudiziale: l'incompatibilità degli orari della rapina e del rientro nell'albergo (OMISSIS), la dichiarata inflessione, a dire dei testi presenti alla rapina, siciliana dei rapinatori, mentre l' Al. è nato e da sempre vissuto in (OMISSIS), le difficoltà riscontrate dall' Al., indicato come esperto quale impiegato di banca dei sistemi di sicurezza nelle banche, nella espulsione della cassetta di registrazione delle misure connessa alla video-riprese interne presenti nell'Istituto, il mancato riconoscimento dell' A. da parte del M., l'illegittima utilizzazione giudiziale di dati - l'inclinazione ai giochi di azzardo di tutti e tre i rapinatori - acquisiti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminare e funzionali a delineare la possibile causale del bisogno di denaro e quindi della rapina, l'omessa ricognizione personale da parte del M. dei due rapinatori a cui era stata subordinata la richiesta di rito abbreviato, vizio già denunciato con l'atto di appello.
5 - Con un secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano l'eccessività della pena ,insieme alla illegittimità del diniego delle attenuanti generiche in relazione al loro stato di incensuratezza, alla loro età avanzata, all'epoca remota dell'episodico fatto di reato.
6 - Il ricorso non può essere accolto perchè inammissibile nella parte relativa alle critiche sulla motivazione e manifestamente infondato nella parte relativa ai vizi sul piano dello stretto diritto come denunciati.
Una preliminare notazione di carattere generale: la ricostruzione dei fatti operata dalla difesa dei ricorrenti mira a proporre una rivisitazione alternativa dei fatti in base ad operazioni rappresentative e logiche che però non si traducono mai in una critica di manifesta illogicità della motivazione giudiziale. A ben vedere le censure difensive promosse riguardano la ricostruzione dei fatti e si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Ma nessuna delle contrarie ragioni proposte inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
Nel caso di specie vi è di più: i punti critici evidenziati dalla difesa sono stati tutti compiutamente presi in esame dai giudici di merito che ne hanno dato una spiegazione chiaramente stringente:
quanto alla causale evidenziata dalla difesa - intraprendere un viaggio a tre per giochi ed esercizi sessuali - i giudici di merito l'hanno con pieno fondamento esclusa per rilevare che la destinazione così lontana dai luoghi di residenza dei tre imputati, comportante un aggravio economico rilevante, avrebbe potuto essere pienamente sostituita con un viaggio molto meno stressante e costoso di quello posto in essere. Ed è noto che in tema di prova, la causale in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione. Il che nella specie non è proprio possibile riscontrare.
Sta di fatto che poco prima della rapina, posta in essere nella ricostruzione giudiziale da Al. e A., la B., che, poco prima in compagnia dei due nell'albergo (OMISSIS), si trova, dopo che i tre hanno lasciato alle 14,27 senza preavviso l'albergo, a (OMISSIS), sulla costa del (OMISSIS) prospiciente le isole di (OMISSIS), riceve alle ore 15,16 una telefonata da una cabina telefonica posta a pochi metri dalla banca che sarà rapinata da qui a tra poco, viene raggiunta dopo qualche ora, alle ore 19,30, dalla rapina proprio dai predetti A. e B., uno dei quali con pantaloni corti tipo bermuda ed entrambi con il bagaglio costituito da borse flosce tondeggianti, che richiamavano i borsoni visti dai dipendenti della banca e utilizzati per trasportare i soldi rapinati, anzichè valigie, alloggiano nello stesso albergo di (OMISSIS) per poi allontanarsi,e con i diversi mezzi poco sopra indicati con direzione (OMISSIS) e quindi rispettivamente (OMISSIS). Ora l'ipotesi proposta dalla difesa alla cui stregua la telefonata alle ore 15,16 del (OMISSIS) fosse stata fatta alla B. da un amico casualmente conosciuto nel suo breve soggiorno in (OMISSIS) è una congettura del tutto sfornita di prova, per avere i giudici di merito dato una più che logica spiegazione delle telefonate ricevute dalla donna nel corso del suo soggiorno in (OMISSIS). Così illogicamente la difesa ricollega le due telefonate ricevute alle ore 20,37 ed alle 21,06 del (OMISSIS) allorchè i tre rapinatori si trovavano ad (OMISSIS), qualche ora dopo la rapina consumata, ad un non individuato soggetto occasionalmente conosciuto dalla donna nei giorni precedenti la rapina. Invero di quelle due chiamate i giudici hanno verificato la provenienza da due utenze interne all'albergo (OMISSIS) dove i tre alloggiavano e dove poco prima la donna si era allontanata dall'albergo per una breve passeggia, lasciando uno dei due rapinatori in albergo. Da qui la logica deduzione che quest'ultimo, rimasto in albergo per sorvegliare il denaro rapinato, avesse telefonato per qualsiasi motivo ai due correi. E l'uscita di questi ultimi, dopo la cena, dall'albergo poteva giustificasi con l'intento di reperire la vettura con la quale la mattina successiva la B. si sarebbe avviata, con il denaro rapinato, allo scalo marittimo di (OMISSIS) per imbarcarsi sulla nave diretta a (OMISSIS), mentre i due, con la Y10 noleggiata al loro arrivo a (OMISSIS), partivano per l'aereoporto del capoluogo (OMISSIS) per raggiungere (OMISSIS) via aerea. Gli indizi, rappresentati dalle circostanze di fatto verificate, collegate ai nessi logici evidenziati, poi, prendono l'abbrivio, nel discorso condotto dai giudici di merito, dal riconoscimento fotografico operato dal direttore della banca rapinata di Al.. Un tale riconoscimento si qualifica per una sicura affidabilità, avendo i giudici di merito ricollegato ad un chiaro errore materiale occorso nella redazione del verbale l'indicazione della pagina - la due e non la uno - del fascicolo fotografico esibito al riconoscente come quella dove era visibile la fotografia dell'imputato; l'errore veniva spiegato con rilevare che la pagina uno, con la fotografia dell'imputato, era, nel fascicolo fotografico posposta alla pagina 2, e con il sottolineare che i verbalizzanti, che ben conoscevano le fattezze fisiche dell'imputato, davano atto nel predetto verbale del riconoscimento proprio del volto dell' Al..
Le ulteriori deduzioni difensive, poi, erano sconfessate dai rilievi operati dai giudici di merito: non era punto vero che, nella, prima fase delle indagini, i dipendenti della banca avevano riconosciuto i rapinatori nell'effige di altre persone. Non l'avrebbero potutole non indicando sommariamente la statura e l'abbigliamento - che peraltro si adattano compiutamente alla fisicità ed all'apparenza dei due ricorrenti-, perchè i rapinatori agirono a viso coperto, mentre l'unica persona che potette vederli in viso prima che indossassero i passamontagna, il direttore M.M., dichiarava fermamente di non rinvenire alcuna somiglianza tra i rapinatori e le fotografie esibitegli in un primo momento; i capelli bianchi dell' Al.
all'epoca del fatto potevano ben essere stati dipinti ovvero coperti da una ben confezionata parrucca, le indagini dattiloscopiche erano state escluse per indossare i rapinatori guanti di lattice e per non essere certo stato condizionato il giudizio abbreviato all'espletamento di un tale atto peritale.
Sul versante del puro diritto, invece, deve replicarsi alla eccezione difensiva in merito alla omessa ricognizione personale a cui era stato subordinato il giudizio abbreviato. In effetti il riconoscimento, peraltro mancato, ed in tempo assai distante dai fatti di causa ad opera del direttore della banca in sede di giudizio abbreviato, si è svolto con modalità atipiche. Comunque deve rilevarsi che integra una vera e propria nullità d'ordine generale l'omessa acquisizione della prova, effettivamente esistente ed acquisibile, cui sia stata condizionata la richiesta del rito poi ammesso su tale presupposto, nullità da ritenersi però sanata ove la fase dell'assunzione delle prove sia stata dichiarata chiusa senza che la difesa - e sul punto i motivi di ricorso nulla riferiscono in senso contrario - nulla abbia eccepito, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 183 c.p.p. (Cass. sez. 5, 12 dicembre 2005 n. 6772, Zanco; Sez. 2,12.3/18.6.2010, Doronzo e a.,Rv. 247291). Ancora nel merito poi sono immersi le censure in ordine alla determinazione della pena ed al diniego delle attenuanti generiche: giustificate dai giudici di merito, la determinazione della pena, peraltro diminuita in grado di appello, dalla estrema gravità del reato, il diniego delle attenuanti, dalla omessa indicazione di qualche elemento positivo che non sia il non aver commesso ulteriori reati.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2013
09-06-2013 13:42
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