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Sentenza

Quattro cittadini con una lettera denunciano presunte irregolarità edilizie di un loro vicino, architetto, che lavora per il Comune. L'esposto si rivela infondato e l'architetto denunzia i 4 per diffamazione.
Quattro cittadini con una lettera denunciano presunte irregolarità edilizie di un loro vicino, architetto, che lavora per il Comune. L'esposto si rivela infondato e l'architetto denunzia i 4 per diffamazione.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 8 febbraio – 9 luglio 2013, n. 29379
Presidente Ferrua – Relatore Guardiano

Fatto e Diritto

Con sentenza pronunciata il 10.6.2011 il tribunale di Saluzzo in composizione monocratica, in qualità di giudice di appello, confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Racconigi, in data 15.10.2010, aveva assolto T.S., T.G.M., S.F. e A.I. dal reato di cui all'art. 595, c.p., ad essi contestato in relazione ad una missiva inviata al sindaco pro-tempore del comune di Cavallerleone il 7.5.2007, con la quale, esponendo presunte irregolarità edilizie poste in essere dall'architetto S.T.A., loro vicina di casa, affermavano che quest'ultima “autocertificava titoli e proprietà irregolari”, offendendo, in tal modo, secondo l'impostazione accusatoria, la reputazione della stessa S., che svolgeva l'attività di architetto nel suddetto comune.
Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento senza rinvio, ha proposto ricorso la parte civile, ai soli effetti civili, rilevando che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente applicato la legge penale, nel ritenere insussistente l'ipotesi di reato contestata agli imputati, sull'assorbente rilievo che un esposto, quale quello indirizzato dagli imputati al sindaco del comune di Cavallerleone, pur quando si riveli infondato all'esito dei successivi accertamenti, non possa integrare gli estremi del reato di diffamazione, trattandosi di una modalità di esercizio del diritto previsto dall'art. 21, Cost., volto a sollecitare il legittimo intervento della pubblica autorità.
Ad avviso della ricorrente, infatti, avere accusato la parte civile di avere autocertificato titoli e proprietà irregolari, non solo non risponde al vero, come emerso nel corso del giudizio di primo grado, ma, soprattutto, non può trovare giustificazione nella presentazione dell'esposto, in quanto le condotte di cui la S. è stata ingiustamente accusata non hanno alcun rapporto con gli abusi edilizi oggetto dell'esposto in relazione ai quali si chiedeva l'intervento dell'autorità.
Tanto premesso il ricorso non può essere accolto, essendo infondato il motivo di diritto posto a sostegno dello stesso.
Ritiene, infatti, il Collegio di aderire al costante e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve escludersi l'ipotesi di diffamazione quando un cittadino, in un esposto all'autorità, attribuisca ad altri fatti illeciti od anche immorali, al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa, nel casi in cui tale intervento sia ammesso dalla legge.
Ed invero l'evento lesivo, in questo caso, non è suscettibile di persecuzione penale ricorrendola generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., sub specie dell'esercizio di un diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost., da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi (cfr. Cass., sez. V, 20/02/2008, n. 13549, rv. 239825; Cass., sez. V, 14/07/2009, n. 38348; Cass., Sez. V, 21.11.1980, Speranza, rv. 14.7505).
Proprio in applicazione di tali criteri interpretativi, la Suprema Corte ha ritenuto che non integri gli estremi del delitto di diffamazione l'inoltro di un esposto, contenente notizie di una serie di abusi edilizi, al sindaco di un comune, al solo fine di richiederne l'intervento, ancorché i successivi accertamenti non ne confermino la fondatezza (cfr. Cass., sez. V, 07/03/2006, n. 18090, rv. 234551).
Di conseguenza deve ritenersi che il giudice di appello abbia, fatto buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, nel confermare la sentenza di primo grado, affermando, nei termini in precedenza indicati, che la condotta degli imputati non integra gli estremi del reato di diffamazione.
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse della S. va, dunque, rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avv. Antonino Sugamele

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