Pubblico impego. L'assoluzione perchè il fatto non susiste e perchè l'imputato non lo ha commesso escludono in radice valutazioni in sede disciplinare dello stesso fatto.
Cass. civ., Sez. lav., 8 gennaio 2013, n. 206
IMPIEGO PUBBLICO
L'assoluzione o proscioglimento con la formula "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso", presupponendo un accertamento che esclude in radice la configurabilità di ogni responsabilità del soggetto imputato in relazione al fatto ascritto, giustificano la preclusione alla valutazione in sede disciplinare dello stesso fatto. Ciò non può dirsi in relazione all'ipotesi in cui vi sia un'assoluzione o proscioglimento "perché il fatto non costituisce illecito penale", in quanto in tale ipotesi non è esclusa la materialità del fatto, né la sua riferibilità al dipendete pubblico, ma solo la sua rilevanza penale. Di talché, non sussiste alcuna qualificata ragione per sottrarre il dipendente pubblico che sia stato assolto o prosciolto con tale ultima formula, alla valutazione disciplinare del fatto. Ed invero, diversamente opinando verrebbero pregiudicate le esigenze di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché lo stesso principio di uguaglianza. (Fattispecie concernente il rapporto tra azione disciplinare ed azione penale ed, in particolare modo, in riferimento a quanto disposto in tal senso dall'art. 14 CCNL comparto Ministeri del 2003 e dall'art. 68 CCNL Agenzia Fiscali del maggio 2004).
11-01-2013 08:58
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