Prima dell'alcool test la Polizia non da avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. Il Gip annulla la condanna.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 aprile – 22 maggio 2013, n. 21997
Presidente Romis – Relatore Grasso
Fatto e diritto
1. Il G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 20/11/2011, richiesto della emissione di decreto penale di condanna nei confronti di B.A., imputata di guida in stato di ebbrezza, assolse la predetta per non avere commesso il fatto, previa declaratoria di nullità degli accertamenti urgenti (test alcolemico), costituenti unica prova a carico dell'imputata per non essere stato dato avviso a quest'ultima, della facoltà di farsi assistere da un difensore.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna proponeva ricorso per cassazione prospettando unitaria censura, con la quale, a prescindere dalla verifica dell'affermata circostanza del mancato avviso, contesta che la violazione, proprio perché sanzionata con una nullità intermedia, avrebbe dovuto essere dedotta dall'imputata nei modi e termini di cui all'art. 182, cod. proc. pen.
3. Il ricorso si appalesa fondato.
3.1. Premesso che, ove si tratti di compiere accertamenti urgenti non ripetibili, all'imputato va dato avviso del diritto di farsi assistere da un difensore, la cui presenza, tuttavia, non è necessaria per il regolare compimento dell'atto (combinato disposto degli artt. 354, cod. proc. pen. e 114, disp. d'attuaz.), devesi osservare che l'omissione dell'incombente, secondo la prevalente e condivisibile interpretazione di questa Corte, integra ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio (Cass. Sez. IV, 4/11/2009, n. 45621; Sez. IV, 8/5/2007, n. 27736; n. 26738/2006, Rv. 234512; n. 37447/2004, Rv. 230061; n. 21738/2004, Rv. 229114; n. 42715/2003, Rv. 227303). Ove, poi, si consideri che la parte, in un caso del genere, assiste alla formazione del vizio in parola, deve tenersi conto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 182, cod. proc. pen., che impone, evidentemente a pena di preclusione (e conseguente sanatoria), che la relativa eccezione debba essere formulata prima del compimento dell'atto, “ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo”, con la conseguenza che l'eccezione stessa "è tardiva quando è dedotta a distanza di parecchi giorni e in occasione di un primo atto successivo del procedimento" (così, "ex plurimis", Sez. 4, n. 45621 del 04/11/2009 Ud. - dep. 26/11/2009 - Rv. 245462); l'eccezione avrebbe potuto essere dedotta anche con memoria difensiva (Sez. 4, n. 42715 del 25/09/2003 Cc. - dep. 07/11/2003 - Rv. 227303; Sez. I, 6 giugno 1997, n. 4017, Pata, RV. 207858). Il giudicante non ha precisato se, e quando, l'eccezione in argomento è stata dedotta dalla parte. Nel caso in esame, di conseguenza, ove intervenuta sanatoria a causa della mancata deduzione nei termini di legge, la questione non avrebbe più potuto essere rilevata.
3.2. In ogni caso, potendo lo stato d'ebbrezza alcolica essere accertato attraverso i sintomi contestati dai verbalizzanti, senza necessità del riscontro del test – e ciò anche con riferimento alle ipotesi più gravi tra quelle indicate nell'art. 186 del codice della strada, ove ne ricorrano in concreto le condizioni (cfr., fra le tante, Cass. Sez. IV, n. 48251 del 29/11/2012; Sez. 4, n. 6889/2012; Sez. 4, n. 28787/2011; Sez. 4, n. 48297/2008) – l'esito del test potrebbe risultare del tutto privo di rilievo quanto all'accertamento del fatto contestato.
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, l'impugnato provvedimento deve essere annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Reggio Emilia che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnato provvedimento e rinvia per nuovo esame al tribunale di Reggio Emilia.
25-05-2013 14:57
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