Prescrizione congelata se il contribuente ha occultato la contabilità.
CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 7 FEBBRAIO 2013, N. 5974
Ritenuto in fatto
1. L'imputato B.M. era stato chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità della ditta individuale X di B.M., esercente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti non classificati, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, per le annualità dal 1997 al 2006, occultava i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in particolare le fatture emesse, in modo da non acconsentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Fatto accertato in (…), il 30 maggio 2006.
2. Con sentenza del 6 aprile 2011, il Gip presso il Tribunale di Cremona ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di B.M. in ordine al reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente alle annualità dal 1997 al 2005, per intervenuta prescrizione del reato.
3. Avverso la sentenza, il Procuratore Generale presso il Tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 157 c.p. e 425 c.p.p., poiché l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non si sarebbe ancora verificata. Infatti, il reato di occultamento delle scritture contabili ha natura permanente, sicché il momento consumativo di detto reato coinciderebbe con il momento di verifica della documentazione da parte della Guardia di Finanza. Nel caso di specie, il momento consumativo del reato contestato all'imputato, anche con riferimento alle annualità dal 1997 al 2005, dovrebbe quindi coincidere con la formale contestazione da parte della Guardia di Finanza, intervenuta in data 30 maggio 2006, come indicato nel capo di imputazione, con la conseguenza che termine di prescrizione del reato non sarebbe ancora decorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato. In tema di reati tributari, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale il reato di occultamento della documentazione contabile (art. 10 del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione richiesta dagli organi verificatori, ha natura di reato permanente, posto che la condotta di occultamento perdura sino al momento dell'accertamento fiscale. Infatti, il reato si manifesta nel momento dell'ispezione, quando gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione, che l'imprenditore è tenuto a conservare ed esibire, per cui è a tale momento che deve essere fatto riferimento per l'individuazione del dies a quo del decorso del termine di prescrizione (cfr. Sez. 3, n. 3055 del 14/11/2007).
2. Nel caso di specie, poiché l'ispezione della Guardia di Finanza è intervenuta il 30 maggio 2006, da tale data deve computarsi il decorso del termine di prescrizione del reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 contestato all'imputato. Di conseguenza il reato contestato, anche in riferimento alle scritture contabili ed alla documentazione relativa agli esercizi compresi tra il 1997 ed il 2005, non risulta ancora estinto per decorrenza dei termini di prescrizione.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Cremona per l'ulteriore corso.
PQM
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cremona
08-02-2013 12:17
Richiedi una Consulenza