Per la deterinazione dell'assegno non si deve fare riferimento al diverso potere di acquisto della moneta e degli stipendi percepiti se il padre è in Italia e il figlio in Ucraina.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 23 gennaio – 20 maggio 2013, n. 12192
Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti
Fatto e diritto
La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 9 giugno 2011, confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato giudizialmente la paternità di D.R.G.M. sul figlio minore C.V.
Ricorre per Cassazione il D.R.
Resiste con controricorso C.V.Y., madre esercente la potestà sul minore.
Non si ravvisa violazione alcuna di legge; il Giudice; a quo ha fornito una motivazione adeguata e non illogica.
Applicando correttamente l'art. 155 bis c.c., la sentenza impugnata, ha disposto l'affidamento monogenitoriale alla madre, richiamando, il totale disinteresse del padre nonché la distanza geografica tra le parti (il figlio vive in Ucraina con la madre), per le difficoltà oggettive di eventuali spostamenti (e - si poteva aggiungere - di assunzione di decisioni comuni).
Quanto all'importo dell'assegno per il figlio, ancora una volta, il Giudice a quo pronuncia nel pieno rispetto della normativa (l'art. 148 c.c. tratta di “proporzionalità” tra le sostanze - e i redditi - dei coniugi, ma pure l'art. 155 c.c. novellato precisa che l'assegno di mantenimento del figlio è previsto in proporzione alle sostanze dei genitori e al loro reddito, ma anche alla capacità, di lavoro professionale e casalingo, e ciò spiega la sussistenza dell'obbligo, anche se momentaneamente uno dei genitori sia privo di reddito; ancora - secondo il predetto articolo l'assegno va corrisposto proprio per realizzare il principio di proporzionalità, considerando le “risorse economiche” dei genitori. Del resto - osserva la sentenza impugnata l'odierno ricorrente aveva chiesto l'affidamento esclusivo, lasciando intendere che avrebbe mantenuto il minore.
Correttamente nessun rilievo attribuisce la sentenza impugnata al divario del potere di acquisto della moneta ucraina rispetto all'euro e agli importi degli stipendi in Italia e in Ucraina. Quanto al rimborso alla madre delle spese di mantenimento del figlio, a decorrere dalla sua nascita (per tutte, Cass. 15756/2006), la richiesta - chiarisce il giudice a quo - era stata proposta in tutti gli atti difensivi, anche se non quantificata.
Correttamente la sentenza impugnata richiama giurisprudenza consolidata di questa Corte, per cui nel caso in cui non sia possibile pervenire ad una esatta determinazione dell'importo è legittimo il ricorso all'equità, trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio anche per i crediti di natura indennitaria (Cass. n. 3991 del 2010).
Quanto alle spese, correttamente il giudice a quo richiama la soccombenza dell'odierno ricorrente che si è verificata nel grado, essendo stato rigettato il suo appello ed accolto quello della madre del minore.
Va pertanto rigettato il ricorso, siccome manifestamente infondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 1.700,00, comprensive di €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
20-05-2013 22:26
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