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Sentenza

Per la consumazione del reato di minaccia non è necessaria l'effettiva intimidazione per la sussistenza del reato.
Per la consumazione del reato di minaccia non è necessaria l'effettiva intimidazione per la sussistenza del reato.
Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. - Sent. del 24.01.2013, n. 3811

Presidente Teresi - Relatore Guardiano

minaccia ingiuria lesione personale
Ritenuto in fatto

Con sentenza del 27.5.2011 il giudice di pace di Udine assolveva M.A. dal reato di cui all'art. 612, c.p. commesso in danno di B.P. , perché il fatto non costituisce reato, e B.P. dai reati di cui agli artt. 594 (capo a) e 582 (capo b), c.p., commessi in danno del M.A. , rispettivamente, perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato. Avverso tale decisione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso il procuratore generale presso la corte di Appello di Trieste, eccependo: 1) l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui fonda l'assoluzione del M. sulla circostanza che il B. , raggiunto da una minaccia proveniente dal suddetto M. , invece di spaventarsi e rifugiarsi nella sua proprietà, abbia reagito, dirigendosi verso di lui ed affrontandolo, in quanto per la consumazione del delitto di minaccia non è necessario che si verifichi effettivamente uno stato di intimidazione del destinatario della minaccia stessa; 2) l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha mandato assolto il B. dal reato di cui all'art. 594, c.p., senza soffermarsi sulla rilevanza o meno, ai fini della integrazione della fattispecie delittuosa in parola, della “derisione” posta in essere da quest'ultimo in danno del M. ; 3) l'incompetenza per materia del giudice di pace in relazione al delitto di lesioni volontarie di cui al capo b), contestato al B. , trattandosi di reato aggravato dall'uso di un'arma, ai sensi dell'art. 585, c.p.

Considerato in diritto

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Iniziando dall'ultima censura prospettata, va effettivamente rilevato che nel caso in esame, come si evince dalla lettura del relativo capo d'imputazione, il reato di cui all'art. 582, c.p., contestato al B. , risulta aggravato ai sensi dell'art, 585, c.p., in quanto le lesioni arrecate da quest'ultimo al M. , sono state prodotte colpendolo con l'ausilio di un manico di scopa, da considerarsi “arma”, ai sensi del citato art. 585, co. 2, n. 2), c.p.. Ed invero sono da ritenere armi, sia pure improprie, ex art. 4 l. n. 110 del 1975, gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possono essere usati per l'offesa alla persona.
Ne consegue che anche un bastone (al quale è senza dubbio equiparabile un manico di scopa), se usato in un contesto aggressivo, come nel caso in esame, diventa uno strumento atto ad offendere e costituisce, pertanto, arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 585 comma 2 c.p. (cfr. Cass., sez. V, 05/10/2000, n. 11872, Pirello).
Trattandosi, dunque, di un'ipotesi di lesione personale perseguibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 582, co. 2, c,p., la competenza per materia non appartiene al giudice di pace, ma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, co. 1, lett. a), d. Ivo. 28 agosto 2000, n. 274, 4 e 6, c.p.p., al tribunale. La sentenza impugnata deve, pertanto, sul punto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Pordenone, competente per il giudizio.
Fondata appare anche la doglianza relativa all'assoluzione del M. dal reato di cui all'art. 612, c.p.
Nel caso in esame il giudice di pace ha fondato la sua pronuncia assolutoria su due considerazioni: la difformità tra quanto dichiarato dal B. , nel corso dell'istruttoria dibattimentale svoltasi innanzi al giudice di pace, circa il contenuto della minaccia ricevuta del M. (”adesso ti buco la pancia”) e quanto dallo stesse indicato al riguardo in querela (”….ti uccido…”); il mancato insorgere di uno stato di intimidazione nel B. in conseguenza della frase rivoltagli dall'imputato, reso evidente dalla circostanza che la persona offesa lungi dallo spaventarsi, rifugiandosi nella sua proprietà, aveva reagito, dirigendosi verso il B. , per affrontarlo grazie alla prestanza fisica di cui era avvantaggiato, anche in considerazione dell'avanzata età di quest'ultimo (cfr. p. 3 della sentenza impugnata).
Evidente l'errore di diritto in cui è incorso il giudice di merito.
Come è noto, infatti, nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente; la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 23/01/2012, n. 11621, G.A.; Cass., sez. V, 19/09/2011, n. 46542, M.M.).
Peraltro lacunosa e manifestamente illogica appare anche l'affermazione in ordine alla completa diversità delle espressioni “adesso ti buco la pancia” e “ti uccido”, su cui pure si sofferma il giudice di pace (cfr. p 3 della sentenza impugnata), che, sotto il profilo della prospettazione di un male ingiusto che può essere cagionato dall'autore alla vittima, quindi ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non possono considerarsi “completamente diverse”, a meno che il giudice di pace con tale rilievo non abbia inteso esprimersi negativamente, senza, tuttavia, esplicitare siffatto giudizio, sulla attendibilità della dichiarazioni della persona offesa.
Alla luce delle svolte considerazioni, dunque, l'impugnata sentenza va annullata in ordine: all'assoluzione del M. dal reato di cui all'art. 612, c.p., con rinvio al giudice di pace di Udine per nuovo esame, nei corso del quale egli dovrà attenersi ai principi di diritto innanzi indicati, risolvendo e colmando i vizi motivazionali in precedenza indicati.
Inammissibile infine, è l'ultimo motivo di ricorso, in quanto attinente a questioni di fatto ed, al tempo stesso, assolutamente generico, in quanto il giudice di pace ha fondato il suo convincimento sulla impossibilità di ricavare, dalla lettura della querela e dal capo d'imputazione, quale fosse il contenuto delle frasi ridette dal B. al M. , ritenute dalla pubblica accusa ingiuriose e derisorie né il pubblico ministero indica nel suo ricorse in che cosa sarebbero consistite le frasi dal contenuto derisorio che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare ai fini di valutarne la portata offensiva dell'onore e del decoro della persona offesa.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni aggravate e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Pordenone per il giudizio.
Annulla la stessa sentenza limitatamente al reato di cui all'art. 612, c.p., ascritto al M.A. con rinvio al giudice di pace di Pordenone per nuovo esame.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del p.g..

Depositata in Cancelleria il 24.01.2013
Avv. Antonino Sugamele

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