Partita di calcetto : il proprietario o il gestore del campo di gioco è responsabile degli infortuni accaduti ai fruitori.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 3 luglio - 30 agosto 2013, n. 19998
Presidente Finocchiaro – Relatore De Stefano
Svolgimento del processo
1. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 22.11.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso avverso la sentenza della corte di appello di L'Aquila, n. 28 del 13.1.11: “1. — C.V. ricorre, affidandosi ad un unitario motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato rigettato il suo appello avverso la patita condanna — con esclusione della manleva da lui chiesta nei confronti della Fondiaria Ass.ni spa — al risarcimento dei danni subiti da D.F. per lesioni durante una partita di calcetto nel campo gestito da esso ricorrente. Gli intimati non svolgono attività difensiva in questa sede.
2. — Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio — ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell'art. 360-bis cod. proc. civ. — per essere ivi rigettato.
3. — Il ricorrente si duole, con l'unitario motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ. e di vizio motivazionale, della riconosciuta sua responsabilità in base all'evidenza del nesso causale tra conformazione della cosa (in particolare, del palo metallico che sorreggeva la struttura del campo da gioco) ed evento lesivo, alla stregua della non contestata adeguatezza delle condizioni della cosa.
4. - La gravata sentenza applica correttamente l'ormai consolidato orientamento di questa Suprema Corte per il quale la responsabilità per le cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha natura oggettiva e necessita, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, tale da prescindere dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e da sussistere in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito (per tutte, v.: Cass. 22 marzo 2011, n. 6550; Cass. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. 5 dicembre 2008, n. 28811), sia pure — beninteso — a condizione dell'intervenuta prova del nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia del fatto che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass., ord. 11 marzo 2011, n. 5910).
5. — L'allegazione e la prova del fortuito — che bene avrebbe potuto consistere nel rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque nella concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, se non appunto in ipotesi di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso o di terzi — andavano quindi prospettata ed offerta dall'odierno ricorrente fin dai gradi di merito: ma l'esclusione del fortuito era stata posta a base della sentenza di primo grado (come si ricava dalla qui gravata sentenza, al primo rigo della terza facciata), sicché era onere dell'odierno ricorrente riportare nel ricorso i passaggi degli atti dei gradi di merito — con l'indicazione della relativa sede processuale di produzione — in cui tale ratio decidendi era stata contestata, al fine di escludere la novità della censura in sede di legittimità (infatti, il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di cui al n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ., di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa; per l'ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito: Cass. 2 aprile 2004, n. 6542; Cass. 10 maggio 2005, n. 9765; Cass. 12 luglio 2005, n. 14599; Cass. 11 gennaio 2006, n. 230; Cass. 20 ottobre 2006, n. 22540; Cass. 27 maggio 2010, n. 12992; Cass. 25 maggio 2011, n. 11471; Cass. 11 maggio 2012, n. 7295; Cass. 5 giugno 2012, n. 8992).
6. — In difetto di tanto, non può che proporsi il rigetto del ricorso”.
Motivi della decisione
2. Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti hanno depositato memoria o chiesto di essere ascoltate in camera di consiglio.
3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.
Pertanto, la gravata sentenza non merita le censure mossele, essendo stato correttamente stato applicato il seguente principio di diritto: il proprietario o gestore di un campo di gioco è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo, ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell'eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali una sua imperizia o imprudenza - o di terzi.
4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va rigettato, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati qui svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
04-09-2013 00:29
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