Paninoteca rumorosa: è reato solo se il disturbo è percepito da un numero indeterminato di persone.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 29 novembre 2012 – 17 aprile 2013, n. 17614
Presidente Chieffi – Relatore Caiazzo
Rilevato in fatto
Con sentenza in data 13.7.2010 il Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero, condannava M.G. per il reato di cui all'art. 659 c.p. perché, mediante rumori provenienti dal pubblico esercizio denominato POLDO, disturbava il riposo di Ma.Ma.An. e N.A. , reato commesso fino al ..., e condannava l'imputata alla pena di Euro 250,00 di ammenda nonché a risarcire i danni a favore dei predetti Ma. e N. , costituiti parti civili.
Il giudice accertava che l'imputata gestiva una paninoteca nel piano sottostante all'appartamento abitato dai coniugi N. -Ma. ; dai locali provenivano forti e incessanti rumori che disturbavano i suddetti coniugi; nella palazzina vi erano altri appartamenti, ma gli stessi erano occupati solo nel periodo estivo, mentre il N. e la Ma. risiedevano tutto l'anno nel suddetto appartamento.
Da rilievi fonometrici, effettuati in periodo di scarsa affluenza di avventori, fuori dalla stagione estiva, era risultato che nell'appartamento suddetto il rumore era di sei decibel, il doppio di quello consentito.
Secondo il Tribunale, il disturbo delle occupazioni e del riposo è configurabile non solo quando la condotta sia tale da disturbare un indeterminato numero di persone, anche se la lamentela proviene da una sola, ma anche quando sia leso l'interesse di una singola persona, dal momento che la violazione della sua tranquillità può avere riflessi negativi sulla tranquillità pubblica.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione dell'art. 659 c.p., in quanto detta norma sarebbe applicabile solo quando i presunti rumori molesti disturbano le occupazioni o il riposo della generalità dei consociati, mentre il fatto in oggetto disturbava solo i coniugi N. -Ma. e non era stato in alcun modo provata la potenzialità a disturbare anche il riposo di altre persone.
Secondo il ricorrente, non era neppure applicabile il secondo comma dell'art. 659 c.p., essendo il superamento dei limiti derivanti da mestieri rumorosi un illecito amministrativo previsto dall'art. 10/2 legge 447/1995 e non essendo stata contestata alla ricorrente la violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell'Autorità per l'esercizio della propria attività commerciale.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
All'imputata è stata addebitata l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 659 c.p., poiché nel capo di imputazione si contestano rumori provenienti dal pubblico esercizio gestito dalla M. che disturbavano il riposo di Ma.Ma.An. e N.A. , senza alcun riferimento a un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'autorità.
Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante i rumori provenienti dal predetto esercizio disturbassero solo i coniugi indicati nel capo di imputazione e non potessero disturbare altre persone, sussisteva il reato contestato dal momento che la violazione della tranquillità anche di una sola persona può avere riflessi negativi sulla tranquillità pubblica.
È stata seguita dal Tribunale, nell'affermare il suddetto principio, una giurisprudenza (V. Sez. 1 sentenza n. 2486 del 24.5.1993, Rv. 196915) ormai superata, avendo questa Corte da tempo affermato nella materia de qua che per la configurabilità della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 cod. pen.) è necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilità ed abbiano, anche in relazione allo loro intensità, l'attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate; invero, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che la condotta dell'agente abbia l'attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ed è indifferente che la lesione del bene si sia in concreto verificata. Ne consegue che la contravvenzione non è configurabile nei casi in cui le emissioni rumorose non superino la normale tollerabilità ed in quelli in cui sia oggetti va mente impossibile il disturbo di un numero indeterminato di persone, ma siano offesi solamente i soggetti che si trovano in un luogo contiguo a quello da cui provengono i rumori: in tale ultima ipotesi il fatto non assume invero rilievo penale, ma deve essere inquadrato nell'ambito dei rapporti di vicinato tra immobili confinanti, disciplinato dal codice civile (V. Sez. 1 sentenza n. 5714 del 24.4.1996, Rv. 205274; Sez. 1 sentenza n. 40393 dell'8.10.2004, Rv. 230643; Sez. 1 sentenza n. 7748 del 24.1.2012, Rv. 252075).
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché, mancando uno degli elementi costitutivi del reato, il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
18-04-2013 23:44
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