Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Cassazionista Trapani

Sentenza

Obiezione di coscienza e rifiuto di intervenire. Aborto. Abuso di ufficio.
Obiezione di coscienza e rifiuto di intervenire. Aborto. Abuso di ufficio.
Cass. pen., Sez. VI, ud. 27 novembre 2012 - dep. 2 aprile 2013, n. 14979



La legge n. 194 del 1978 tutela il diritto di obiezione entro lo stretto limite delle attività mediche dirette alla interruzione della gravidanza, esaurite le quali il medico obiettore non può opporre alcun rifiuto dal prestare assistenza alla donna. Il diritto all'aborto, d'altronde, è stato riconosciuto come ricompreso nella sfera di autodeterminazione della donna e se l'obiettore di coscienza può legittimamente rifiutarsi di intervenire per rendere concreto tale diritto, tuttavia non può rifiutarsi di intervenire per garantire il diritto dalla salute della donna, non solo nella fase conseguente all'intervento di interruzione della gravidanza, ma in tutti i casi in cui vi sia un imminente pericolo di vita della stessa. 
Integra il delitto previsto e punito dalla norma di cui all'art. 328 c.p. il rifiuto del medico di guardia, obiettore di coscienza, di intervenire per prestare necessaria assistenza alla degente nella fase successiva all'aborto indotto per via farmacologica da altro sanitario (cd. secondamento), e dunque in una fase non diretta a determinare l'interruzione della gravidanza. Il diritto di obiezione di coscienza, invero, non può intendersi in modo tale da esonerare il medico dall'intervenire durante l'intero procedimento di interruzione volontaria della gravidanza, in quanto si tratta di interpretazione che non trova alcun appiglio nella disciplina di cui alla legge n. 194 del 1978, la quale prevede che il diritto di obiezione di coscienza trova il suo limite nella tutela della salute della donna. In ogni caso, trattandosi di un aborto indotto per via farmacologica e non chirurgica, la fase rispetto alla quale opera l'esonero da obiezione di coscienza è limitata alle sole pratiche di predisposizione e somministrazione dei farmaci abortivi (nella specie già conclusasi al momento della richiesta di intervento dell'imputata).
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza