Non si possono differire di un mese i versamenti previsti dall’art. 27 dPR n. 633/72 rispetto al termine fissato neppure quando la contabilità è affidata a terzi.
CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 19 APRILE 2013, N. 9558
Svolgimento del processo
Con sentenza nr.76 pronunciata in data 16/9/2006 la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava il ricorso in appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza dì primo grado della CTP, e dichiarava la correttezza dell' operato della contribuente che aveva effettuato, relativamente all'imposta IVA, dodici pagamenti mensili per ciascun anno con riferimento all'importo dovuto per ciascun mese di competenza pur procrastinando il pagamento ai secondo mese successivo in forza dell'art. 27 DPR 26/10/1972 nr.633 come sostituito dalla legge 12/7/1991 n.202.
Avverso la sentenza nr.76 della Commissione Tributaria regionale della Toscana ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione la Agenzia delle Entrate con 1 motivi e ricorso incidentale la società contribuente con 5 motivi, al quale ultimo ha resistito la Equitalia Gerit spa.
Motivi della decisione
1. Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ex art. 335 cpc.
2. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.27 DPR 633/1972 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc. In particolare, tale norma dispone; “Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o 24… sulla base delle annotazioni eseguite per il mese precedente la differenza tra l'ammontare complessivo dell' imposta dovuta e quello dell'imposta detraibile ai sensi dell'art. 19. Tuttavia in deroga a tale disposizione, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, può fare riferimento alle annotazioni eseguite per il secondo mese precedente, dandone comunicazione all'Ufficio…” Nella fattispecie la società contribuente non aveva effettuato i versamenti nei termini di cui all'art. 27 DPR 633/1972 ma con trenta giorni di ritardo (nel secondo mese successivo) così violando il disposto di legge e versando solo tardivamente quanto dovuto ( ad esempio entro il venti luglio la società doveva versare l'imposta di competenza del mese di giugno sulla base delle risultanze relative al mese di maggio).
3. Il motivo proposto appare fondato non essendo consentito differire di un mese i versamenti mensili previsti dall'art. 27 DPR 633/1972 rispetto al termine fissato nemmeno in caso dì contabilità affidata a terzi. Infatti questa Corte ha avuto modo di chiarire che: ” In materia dì imposta sul valore aggiunto (IVA), la scelta del regime fiscale di cui all'art. 27, commi 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (contabilità presso terzi), ora abrogati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, non comporta alcuno slittamento dei termini per i versamenti periodici dell'imposta; posto, infatti, che lo stesso art. 27, comma 2, citato prevede espressamente che la liquidazione IVA, e quindi il suo versamento, debba essere effettuato entro il termine previsto dal comma 1, e quindi entro il giorno 18 di ciascun mese seguente, anche nell'ipotesi in cui la società abbia optato per il regime di contabilità presso terzi, non vi è ragione di ritenere che al diverso calcolo dell'imposta da versare (determinato dalla non pronta disponibilità della documentazione contabile quando la contabilità viene eseguita non nell'ambito della stessa azienda) corrisponda anche un diverso termine per effettuare il versamento dell'imposta stessa.”(Sez. 5, Sentenza n. 21192 del 06/08/2008) .
4. Le considerazioni che precedono inducono all' accoglimento del ricorso ed alla cassazione della sentenza senza rinvio, con compensazione delle spese, mentre deve essere respinto il ricorso incidentale. Infatti in relazione al primo, al terzo ed al quarto motivo di ricorso incidentale la società contribuente lamenta la violazione dell'art. 331 comma 1 cpc per mancata notifica del ricorso in appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del concessionario Equitalia Gerit spa, partecipante al giudizio di primo grado, ex art. 10 DLgs 546/1992. I tre motivi appaiono infondati e devono essere respinti in quanto non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore quando l'atto non è stato impugnato per vizi formali riferibili all'attività di quest'ultimo.
5. Devono essere respinti anche il secondo e quinto motivo di ricorso incidentale : il secondo per inidoneità del quesito di diritto ed il quinto per le ragioni già esposte ai numeri 1 e 2.
PQM
Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e rigetta l'incidentale decidendo nel merito, cassa la sentenza di appello e rigetta il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
27-04-2013 15:40
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