Non riesce a collaborare al test etilometrico. Bastano segni evidenti di ubriachezza per sanzionare l'automobilista.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 21 febbraio - 27 maggio 2013, n. 22644
Presidente D'Isa – Relatore Esposito
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 28/6/2012 la Corte d'Appello di Milano, escludendo l'aumento di pena per l'aggravante in ragione della ritenuta mancata contestazione, confermava nel resto la sentenza del Tribunale di Varese che aveva dichiarato M.G. responsabile del reato di cui all'art. 186, 1° e 2° lett. b) C.d.S., per aver circolato sulla pubblica via in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (fatto del 10/3/2008). Con la riduzione del rito, il M. era condannato alla pena di mesi due di arresto e € 4.000,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno.
In fatto era accaduto che il rilievo del tasso alcolmetrico mediante alcoltest non aveva avuto esito a causa delle condizioni psicofisiche dell'imputato; tali da non permettergli di soffiare la quantità minima necessaria per la rilevazione. La responsabilità in relazione al reato in questione era stata ritenuta, pertanto, in ragione della manifestazione, da parte dell'imputato di indici sintomatici inequivoci dello stato di ebbrezza.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'omessa e/o erronea motivazione in punto di riconducibilità della fattispecie contestata nell'alveo dell'art. 186 comma 2 lett. B) c.d.s.; in alternativa l'inosservanza di legge con riferimento al combinato disposto degli artt. 192 C.P.P. e 186 comma 2 lett. B) c.d.s.
Rilevava vizio della motivazione per avere la Corte di merito ritenuto, l'impossibilità (di soffiare nell'etilometro equivalente alla esistenza di un tasso di alcool nel sangue superiore a 0,5 g/l, osservando che i sintomi di ebbrezza etilica sono solo esemplificativi, ma non costituiscono prova ai fini della contravvenzione di cui alla lett. b) dell'art. 186 c.d.s., sicché se il giudice si avvale delle sole circostanze sintomatiche, in difetto di ulteriori accertamenti, il fatto sarà riconducibile alla fattispecie meno grave.
Osservava, di conseguenza, che la condotta accertata poteva essere ritenuta esclusivamente significativa dell'illecito amministrativo di cui alla lett. a) dell'art. 186 c.d.s., per la quale non può essere disposto il rinvio all'autorità amministrativa in ragione del principio di irretroattività, operante anche per tale categoria di illeciti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
Il motivo di ricorso è infondato, sotto entrambi i profili prospettati.
Sussiste, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di inferire esclusivamente da elementi sintomatici, pur in mancanza dell'accertamento mediante test, il reato di cui all'art. 186 cod. strad. nelle sue differenti specie, anche con riguardo alle ipotesi di reato caratterizzate da più alti livelli alcolmetrici, purché la decisione risulti sorretta da congrua motivazione (Sez. 4, Sentenza n. 43017 del 12/10/2011 Rv. 251004; Sez. 4, Sentenza n. 279 40 del 07/06/2012 Rv. 253598).
Nel caso in argomento tale motivazione congrua è ravvisabile, in ragione della evidenziata incapacità dell'istante, per l'effetto dell'ebbrezza alcolica, di collaborare per l'accertamento del livello alcolmetrico mediante l'apparecchiatura a disposizione degli accertatori e per i molteplici ulteriori elementi sintomatici messi in evidenza dalla sentenza di primo grado, idonei a far ritenere superata la soglia di cui alla lett. b) dell'art. 186 cod. str.
Nessun vizio di motivazione o di violazione di legge è pertanto ravvisabile.
Per tutte ragioni esposte il ricorso va rigettato. Il rigetto comporta a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
27-05-2013 23:01
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