Non è truffa l'induzione in errore di un giudice che, sulla base di un atto falsificato, abbia adottato un provvedimento contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato.
Tribunale La Spezia
Data:
25/10/2012
Numero:
665
Classificazione
TRUFFA - Induzione in errore -
Intestazione
Tribunale di La Spezia
Proc. n. 266/12 r.g. mod. 16
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Pubblico Ministero disponeva la citazione a giudizio di M.G. e V.M. quali imputati dei reati descritti in epigrafe (reato di cui all'art. 485 c.p. per avere falsificato una dichiarazione di rinunzia a solidarietà professionale ad apparente firma di un avvocato; reato di cui all'art. 640 c.p. per avere utilizzato il predetto atto nella causa civile promossa dal predetto avvocato contro uno degli imputati per il pagamento del proprio onorario).
All'udienza, previa verifica della regolarità della notifica del decreto di citazione, la difesa degli imputati eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito.
Si sosteneva infatti che era ignoto il luogo ove era stato redatto l'atto falso (dichiarazione ad apparente firma dell'avv. M.L. di rinuncia alla solidarietà professionale), ma di sicuro l'uso di tale atto, uso che radica la competenza territoriale, si era verificato quando tale atto era stato prodotto innanzi al notaio A.F. in Carpi in data 02/05/2007 ed allegato ad atto di transazione fra le società C. e G. redatto in pari data innanzi al predetto notaio. Sussistendo poi vincolo di continuazione fra il predetto reato e quello di cui all'art. 640 c.p., ed essendo il reato di cui all'art. 485 c.p. quello commesso per primo, la competenza territoriale doveva essere determinata, anche per il reato di cui all'art. 640 c.p., con riferimento a quella determinata per il reato di cui all'art. 485 c.p..
Il Pubblico Ministero ed il difensore della parte civile eccepivano che non vi era alcun vincolo di continuazione fra i due reati contestati e la competenza territoriale doveva determinarsi con riferimento al reato più grave, da identificarsi in quello di cui all'art. 640 c.p..
Il Tribunale osserva che in realtà il reato di cui al capo b) non sussiste, e tale affermazione può farsi già in fase preliminare, ex art. 129 c.p.p. : è infatti giurisprudenza pacifica che non si può configurare la truffa c.d. processuale: "Non integra il reato di truffa l'induzione in errore di un giudice che, sulla base di un atto falsificato, abbia adottato un provvedimento contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato, perché detto provvedimento non è equiparabile ad un libero atto di gestione di interessi altrui, costituendo esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica" (così da ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 498 del 16/11/2011, Di Ciancia).
Residuando solo il reato di cui all'art. 485 c.p., deve accogliersi la prospettazione difensiva secondo la quale l'uso dell'atto falso, uso che radica la competenza territoriale, si è verificato quanto tale atto era stato prodotto innanzi ad un notaio in Carpi e pertanto il Tribunale dichiara la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Modena Sezione Distaccata di Carpi e dispone trasmettersi gli atti alla Procura presso il Tribunale di Modena.
PQM
PQM
Il Tribunale,
Visto l'art. 129 c.p.p.,
assolve gli imputati dal reato ascritto al capo b) dell'imputazione, perché il fatto non sussiste.
Visto l'art. 23 c.p.p.,
dichiara, in relazione al reato di cui al capo a) dell'imputazione, la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Modena Sezione Distaccata di Carpi.
Dispone trasmettersi gli atti alla Procura presso il Tribunale di Modena
Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.
Fissa in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza
Così deciso in La Spezia in data 22/10/2012
Il GIUDICE Dr. Mario De Bellis
Depositata il 25/10/2012
14-03-2013 23:22
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