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Sentenza

Nessun addebito alla moglie nonostante avesse tradito il marito. Caratteri diversi, quotidianità ingestibile.
Nessun addebito alla moglie nonostante avesse tradito il marito. Caratteri diversi, quotidianità ingestibile.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 21 novembre 2012 – 9 aprile 2013, n. 8675
Presidente Salmé – Relatore Campanile

Ritenuto in fatto e in diritto

Il consigliere delegato ha depositato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione.

1. Con sentenza depositata il 27 giugno 2006 il Tribunale di Vibo Valentia pronunciava la separazione personale dei coniugi B.A.D. e C.M.G., rigettando le reciproche domande di addebito. Accoglieva la domanda di assegno da costei avanzata, determinando in € 250,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, il contributo mensile posto a carico del marito. Il giudizio proseguiva in relazione all'affidamento e al mantenimento della prole.

2. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 61 depositata in data 19 dicembre 2009, rigettava, nella contumacia della C., l'appello proposto dal B., ponendo in evidenza, da un lato, come l'instaurazione di una relazione da parte della moglie fosse da collocarsi in epoca successiva al deterioramento dei rapporti fra i coniugi, e, dall'altro, la deteriore condizione economica della moglie rispetto ai redditi dell'appellante.

3. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il B., deducendo unico motivo.

La C. non svolge attività difensiva.

4. Si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, stante l'evidente infondatezza dei rilievi che lo sorreggono.

5. Il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., per non aver la Corte di appello valutato l'incidenza della relazione adulterina della C., intrapresa nell'anno 2001, rispetto alla crisi coniugale, valorizzando erroneamente un episodio litigioso, rimasto isolato, avvenuto nell'anno 1997, non appare condivisibile, in quanto nel caso risulta correttamente applicato il principio secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si con­stati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. (Cass., 12 aprile 2006, n. 8512; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 20 aprile 2011, n. 9074). Nel caso in esame la corte territoriale, nell'ambito di una valutazione di merito insindacabile in questa sede nella misura in cui risulta, come nella specie, sorretta da congrua motivazione, ha posto in evidenza, a un lato, l'intrinseca insufficienza degli elementi probatori relativi alla anteriorità dell'adulterio rispetto all' epoca dell'instaurazione del giudizio di separazione giudiziale (profilo non adeguatamente censurato), e, dall'altro ha ritenuto, sulla base di un documento proveniente dallo stesso B. e della relazione del consulente tecnico d'ufficio, che "il progressivo deteriorarsi dei rapporti tra coniugi non sia stato il frutto di una infatuazione repentina e della instaurazione coniugale da parte della Conocchiella, ma trasse le proprie origini in epoca più remota e trovasse la propria causa in incompatibilità caratteriali e nella difficoltà di risolvere armoniosamente le difficoltà quotidiane", di talché "non ci sono stati, al di fuori di. quanto espresso, motivazioni o cause esterne che hanno inficiato il rapporto di coppia".

Il Collegio condivide la relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata alle parti costituite.

Deve, pertanto, procedersi al rigetto del ricorso, non dovendosi emet­tere alcuna statuizione in ordine al regolamento delle spese, non aven­do la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.
Avv. Antonino Sugamele

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