Nello stesso mese per 3 volte accompagna delle prostitute nella pubblica via dove si prostituivano. Per la Cassazione non c'è favoreggiamento in quanto una tale condotta difetta dell'ausilio all'esercizio del meretricio.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 16 luglio – 11 settembre 2013, n. 37299
Presidente Squassoni – Relatore Ramacci
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, ha respinto l'appello, proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola, avverso l'ordinanza con la quale, in data 29.3.2013, il Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, formulata in sede di convalida dell'arresto, di B.S. , indagato per il reato di cui all'art. 3, comma 8 legge 75/1958, essendo stato sorpreso dalla polizia giudiziaria, per tre volte nell'arco di un mese, mentre dava un passaggio sulla propria autovettura a due o tre giovani donne che si prostituivano sulla pubblica via, accompagnandole sul luogo di attesa dei clienti.
I giudici del riesame hanno escluso che la condotta posta in essere fosse idonea a configurare il favoreggiamento dell'altrui prostituzione, mancando la dimostrazione della specifica funzionalità a tale scopo e della sussistenza di un tornaconto personale o economico. Hanno inoltre rilevato l'assenza di esigenze cautelari, considerata la saltuarietà della condotta e la personalità dell'indagato, gravato da un solo precedente penale risalente nel tempo.
Avverso tale pronuncia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola propone ricorso per cassazione.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la manifesta illogicità della motivazione, rilevando che la consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene che l'accompagnamento in auto delle prostitute sia condotta perfettamente idonea ad integrare il reato di favoreggiamento della prostituzione e che la sua reiterazione per almeno tre volte evidenzierebbe la sussistenza di una evidente abitualità.
Aggiunge, quanto alla ritenuta assenza di esigenze cautelari, che il precedente penale dell'indagato riguarda il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e costituirebbe, pertanto, un elemento sintomatico dell'inserimento in un ben preciso contesto criminale, non essendo altrimenti giustificabile la detenzione di un quantitativo di stupefacente certamente non irrisorio.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è infondato.
In generale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il reato di favoreggiamento della prostituzione è perfezionato da ogni forma di interposizione agevolativa e da qualunque attività che, anche in assenza di un contatto diretto dell'agente con il cliente, sia idonea a procurare più facili condizioni per l'esercizio del meretricio e che venga posta in essere con la consapevolezza di facilitare l'altrui attività di prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente o il fine di tale comportamento (così Sez. I n. 39928, 29 ottobre 2007).
È dunque sufficiente ad integrare il reato in esame qualsiasi condotta consapevole che si risolva, indipendentemente dal movente dell'azione, in una concreta agevolazione dell'altrui meretricio, ivi compreso l'accompagnamento della prostituta sul luogo ove attende i propri clienti.
Tale ultima attività è stata infatti ritenuta funzionalmente orientata a migliorare le condizioni organizzative per l'esercizio in concreto della prostituzione.
4. Sul punto si rinvengono, come pure ricordato dal ricorrente e dai giudici del riesame, numerose pronunce.
In particolare, si è ritenuta la rilevanza penale di una condotta concretatasi nell'accompagnamento della prostituta nel luogo ove avviene il contatto tra la donna ed il cliente, indipendentemente da dove si consumi la prestazione sessuale (Sez. 6, n. 45250, 20 novembre 2012), ancorché motivato da un rapporto di amicizia e da spirito di cortesia (Sez. 3 n. 11575, 17 marzo 2009), ovvero da un legame sentimentale (Sez. 3 n. 12633, 9 novembre 1999), essendo irrilevante il movente dell'azione (Sez. 3 n. 12791, 15 dicembre 1987). Configura il reato anche la condotta di colui che si limiti, con la sua auto, a ricondurre la donna presso l'abitazione al termine dell'attività di meretricio (Sez. 3 n. 1506, 17 febbraio 1984).
Si è tuttavia specificato che, affinché possa configurarsi il favoreggiamento della prostituzione, occorre che la condotta materiale concreti oggettivamente un ausilio all'esercizio del meretricio, essendo altrimenti irrilevante l'aiuto che sia prestato solo alla prostituta, ossia che riguardi direttamente quest'ultima e non la sua attività di prostituzione, anche se detta attività ne venga indirettamente agevolata (Sez. 3, n. 36595, 21 settembre 2012; Sez. 3 n. 8345, 19 luglio 2000).
Inoltre, le sentenze richiamate (ma si vedano anche Sez. 3 n. 2676, 21 marzo 1985; Sez. 3 n. 5318, 29 maggio 1982; Sez. 3 n. 4139, 6 maggio 1981; Sez. 3 n. 9473, 27 ottobre 1981 menzionate in ricorso) riguardano tutte ipotesi di accompagnamento non occasionale delle prostitute che, dunque, configuravano il favoreggiamento della prostituzione in quanto comportanti un oggettiva agevolazione dell'esercizio di tale attività.
Invero, come ricordato in altra occasione (Sez. 3 n. 555, 11 gennaio 2006, menzionata anche in ricorso), l'accompagnamento della prostituta sul luogo di attesa dei clienti assume rilevanza penale in quanto diretta a migliorare le condizioni organizzative per l'esercizio in concreto della prostituzione, rendendo più facile e celere lo spostamento e, quindi, l'attività svolta.
5. I principi in precedenza ricordati vanno quindi ribaditi con l'ulteriore precisazione che una tale condotta costituisce reato quando risulti obiettivamente funzionale all'agevolazione della prostituzione sulla base di elementi sintomatici quali, ad esempio, la non occasionante o l'espletamento di attività ulteriori rispetto al mero accompagnamento (sorveglianza, messa disposizione del veicolo per l'incontro con i clienti, etc).
6. Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie, secondo quanto accertato in fatto dai giudici del riesame, non sembrano ricorrere le condizioni per ritenere configurabile la violazione contestata.
L'indagato risulta infatti essere stato sorpreso, in tre diverse occasioni nell'arco di un mese, nell'atto di accompagnare con la propria autovettura due o tre prostitute sul luogo ove esercitavano il meretricio. Egli aveva poi ammesso di aver fatto altrettanto anche nel mese precedente quando, recandosi al lavoro, gli era capitato di incontrare le donne lungo il tragitto percorso.
Considerata dunque la occasionalità e non offensività della condotta, il Tribunale ha ritenuto non integrati gli estremi del reato.
7. Si tratta di una valutazione che il Collegio reputa giuridicamente corretta e che, diversamente da quanto prospettato in ricorso, non si pone in contrasto con la pronuncia di cui viene fatta menzione (Sez. 3 n. 555/2006, cit.), perché la ritenuta abitualità della condotta di un soggetto che aveva accompagnato per quattro volte alcune donne sul luogo ove si prostituivano era giustificata, in quel caso, dal fatto che l'imputato non solo aveva reiterato il suo comportamento nell'arco di una sola settimana, ma aveva anche provveduto a prelevare le donne presso la stazione ove arrivavano in treno, aveva consentito loro di cambiarsi d'abito sulla sua vettura ed era ripassato a prenderle quando terminavano la loro attività, ponendo così in essere una serie di attività che sicuramente agevolavano le donne nell'esercizio della prostituzione.
Nel caso di specie, invece, al di là di una condotta senz'altro diluita in un arco temporale particolarmente ampio, non risulta accertato in fatto alcun elemento ulteriore tale da qualificare la condotta dell'indagato come penalmente rilevante, cosicché il ragionamento che i giudici pongono a sostegno dell'impugnata decisione non presenta quei profili di illogicità prospettati in ricorso, in quanto esso risulta del tutto coerente e conforme ai principi giurisprudenziali in precedenza richiamati.
8. La questione considerata, riguardante la astratta configurabilità del reato contestato che si ritiene correttamente esclusa dal Tribunale risulta assorbente rispetto all'ulteriore deduzione concernente la sussistenza di esigenze cautelari che questa Corte può, pertanto, fare a meno di trattare.
Il ricorso del Pubblico Ministero deve conseguentemente essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
13-09-2013 23:04
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