Nella nozione di bosco si ricomprende, per la Cassazione, anche la macchia mediterranea.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 aprile - 29 luglio 2013, n. 32807
Presidente Teresi – Relatore Graziosi
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 13 dicembre 2012 il Tribunale di Savona ha accolto la richiesta di riesame presentata da T.D. contro decreto del gip dello stesso Tribunale che in data 8 novembre 2012 aveva disposto sequestro preventivo di immobili in relazione a un procedimento in cui tra gli altri era indagato il T. per i reati di cui agli articoli 110, 113, 81, comma primo, c.p. e 44, comma primo, lettera c), d.p.r. 380/2001, agli articoli 110, 81, comma primo, c.p. e 181, comma primo, d.lgs. 42/2004 e agli articoli 110, 81, comma primo, e 734 c.p., annullando il decreto di sequestro e disponendo il sequestro degli immobili con restituzione all'avente diritto.
2. Ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, per violazione di legge penale e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel caso di specie, invero, l'articolo 10 I. 353/2010 non lascia spazio all'applicabilità della norma regolamentare del PRG di Savona (anch'essa comunque violata) perché, al primo comma, vieta per 10 anni sulle "aree boscate percorse dal fuoco" la realizzazione di edifici, di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, "fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data". Erroneamente il Tribunale ha equiparato alle opere previste prima dell'incendio quelle prevedibili secondo lo strumento urbanistico anche se non ancora autorizzate o concesse, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità per cui non rileva la generica compatibilità dell'intervento con la destinazione dell'area. Dovendosi quindi valutare se l'intervento di cui si tratta è su area boscata percorsa dal fuoco nei 10 anni antecedenti la realizzazione che è in corso, si deve rilevare che quest'area è stata colpita da una serie di incendi, l'ultimo dei quali si è sviluppato tra il 6 e il 12 agosto 2003. L'ordinanza, peraltro, pur essendo indiscutibile la presenza del bosco prima dell'ultimo incendio (il Corpo Forestale dello Stato ha prodotto una fotografia del bosco risalente all'agosto 2002), ha stilato un elenco di elementi su cui fondare la propria valutazione sull'esistenza di bosco, senza peraltro includervi quelle che più la evidenziano; tuttavia, anche tali elementi condurrebbero all'accertamento della sussistenza dell'area boschiva, che il Tribunale ha invece negato.
Ha depositato memoria T.D. , chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato.
3.1 Il Tribunale ha esaminato una richiesta di riesame prospettante che l'area interessata dalle opere attinenti al procedimento penale non fosse boschiva. Tale asserto è stato fatto proprio dal Tribunale dopo un esame di documenti (pagina 8) dai quali peraltro risulta che anteriormente all'incendio del 2003 la zona era qualificabile "macchia mediterranea"; pur non menzionando le fotografie prodotte dal Corpo Forestale, il Tribunale riconosce poi (pagina 11) come "in quella zona in origine vi fosse macchia mediterranea arbustiva con alcuni alberi ad alto fusto". Deve allora ricordarsi che la nozione di bosco o territorio boschivo (di cui al d.lgs. 18 maggio 2001 n. 227, penalmente tutelato dall'articolo 181 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, norma annoverata tra quelle dei capi d'imputazione) per consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte deve intendersi in senso normativo e non naturalistico, essendo poi il senso normativo un concetto estensivo che include anche la macchia mediterranea, qualora (Cass. sez. III, 15 dicembre 2004 n. 48118), comprenda alberi di medio fusto o essenze arbustive ad elevato sviluppo (macchia alta) o in un'accezione ancora più estensiva (cfr. Cass. sez. III, 16 novembre 2006-23 gennaio 2007 n. 1874, per cui "deve qualificarsi come bosco, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 227, ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché aventi un'estensione non inferiore a mq. duemila, con larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non inferiore al 20 per cento": e nel caso di specie non vi è contestazione in ordine all'estensione dell'area come compatibile alla qualifica di bosco) di recente pervenuta anche a ritenere tutelata quale area boschiva pure la macchia mediterranea caratterizzata dall'assenza di alberi d'alto fusto (Cass. sez. III, 20 luglio 2011 n. 28928, in motivazione). Tale ultima impostazione "omnicomprensiva" è condivisbile, poiché quel che rileva, in ultima analisi, è l'identità di ratio che accomuna la tutela dei terreni coperti da foreste di alto fusto a quella delle aree inserite in un contesto di vegetazione anche di tipo arbustivo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2013 n. 1481). È esattamente opposta a tale ratio, invece, una visione riduttiva del concetto di bosco quale è quella che in effetti, così incorrendo in violazione di legge, viene adottata nella impugnata ordinanza.
3.2 Lo stesso Tribunale, peraltro, forse non convinto appieno della propria interpretazione della nozione di bosco, fonda l'annullamento del decreto di sequestro su un'ulteriore base: l'articolo 10 L. 353/2000 vieta per 10 anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco tranne per i casi di realizzazione dell'opera prevista prima dell'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Poiché nel testo in vigore la norma recita letteralmente "fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data", mentre il testo anteriore alla modifica operata dall'articolo 4, comma 173, I. 350/2003 recitava "fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione", afferma il Tribunale che "non si comprende per quale motivo il legislatore avrebbe espunto i termini "autorizzazione o concessione", sostituendoli con la "previsione" degli strumenti urbanistici se non per richiedere che l'intervento edilizio fosse prevedibile secondo lo strumento urbanistico anche se non ancora autorizzato o concesso"; lettura lata che quindi sposa. Ma l'argomento non è logico: per ottenere il risultato modificativo rispetto al previgente testo che il Tribunale sostiene, il legislatore avrebbe dovuto non tanto incidere sulla conseguenza della eccezione (cioè sul rilascio, non più menzionato espressamente, dell'autorizzazione o concessione), bensì, a monte, sul contenuto dell'eccezione stessa, sostituendo all'aggettivo "prevista" l'aggettivo "prevedibile". Tali aggettivi, invero, non sono affatto sinonimi, tanto che lo stesso Tribunale, nella sua argomentazione, per manifestare quel che evince dalla norma deve abbandonare l'aggettivo in essa inserito dal legislatore ("prevista") per sostituirlo con un correttivo "prevedibile" che radicalmente muta il significato della norma stessa. Norma, poi, il cui reale contenuto era già stato chiarito da questa Suprema Corte, che ha escluso sia sufficiente la compatibilità delle opere (che, seppur con una intensità semantica minore, può assimilarsi al concetto di prevedibilità) con gli strumenti urbanistici vigenti prima dell'incendio per integrare l'eccezione all'inedificabilità dettata dall'articolo 10, occorrendo che l'area sia già stata riservata dallo strumento urbanistico alla realizzazione delle opere stesse (Cass. sez. III, 28 marzo 2011 n. 16592). Anche sotto questo secondo profilo, dunque, il Tribunale è incorso in violazione di legge, come prospettato nel ricorso.
Quanto rilevato, in conclusione, comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Savona, in diversa composizione, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Savona per nuovo esame.
07-08-2013 21:27
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