Nel verbale di contestazione redatto dai vigili vi è una erronea indicazione degli estremi della ‘Carta di qualificazione del conducente’. Per la Cassazione non c'è nullità della contestazione.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 26 novembre – 20 dicembre 2013, n. 28516
Presidente Goldoni – Relatore Bianchini
Osserva in fatto
1 – G.D.L. propose impugnazione al Giudice di Pace di Firenze avverso il verbale di contravvenzione del 17 aprile 2009 con il quale agenti della Polizia municipale del Comune di Greve in Chianti gli avevano contestato di esser transitato, alla guida del suo motocarro marca Piaggio, da un incrocio nonostante la luce semaforica indicasse l'interdizione al passaggio. A sostegno della impugnazione il D.L. fece valere indicazione, nel verbale, della patente di guida anziché della Carta di Qualificazione del Conducente: - in acronimo: C.Q.C.- con la paventata conseguenza che l'affievolimento del titolo abilitativo (volgo: la perdita dei punti patente) avrebbe riguardato tale titolo e non già, come espressamente previsto all'art. 3.1 della circolare 14 aprile 2008 n.300 del Ministero dei Trasporti, il titolo abilitativo professionale.
2 - Il Giudice di Pace respinse il ricorso; il Tribunale di Firenze accolse invece l'appello del D.L. ritenendo, al contrario del primo giudicante, che la erronea indicazione degli estremi della C.Q.C. nel verbale, lungi da concretizzare un emendabile errore materiale - incontestati restando gli altri elementi identificativi del trasgressore e della trasgressione - determinasse la nullità della contestazione.
3 - Ha proposto ricorso il Comune di Greve in Chianti per la cassazione di tale sentenza sulla base di cinque motivi; ha resistito il D.L. con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale.
Rileva in diritto
4 - Con il primo motivo, parte ricorrente denunzia la nullità della sentenza per omessa indicazione della data in cui sarebbe stata pronunziata: la censura non appare fondata perché, dal corpo della decisione (“Quindi all'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione, con pronunzia del dispositivo”: fol. secondo dell'atto) emerge che il giudice emise la decisione secondo il procedimento illustrato dall'art. 281 sexies cpc, con la conseguenza che la data della pronunzia era chiaramente ricavabile dalla lettura del verbale di udienza.
4 bis - Con il secondo motivo si assume l'omessa motivazione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei motivi ex art. 342 cpc: il motivo non è delibabile in questa sede per carenza di specificità - ex art. 366 n.4 cpc- dal momento che, non essendosi riportato né il contenuto dell'appello avversario né quello della comparsa di risposta del deducente, è sottratto alla Corte ogni potere delibativo in merito al dedotto vizio.
5 - Con il terzo motivo parte ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 200 codice della strada e 383 del regolamento di esecuzione dello stesso, dalla cui lettura si ricaverebbe che il mero errore materiale compiuto dall'agente accertatore non avrebbe potuto in alcun modo ledere il diritto di difesa del presunto trasgressore, a garanzia del quale il verbale viene redatto.
5.a - Il motivo è fondato in quanto , fermo restando che gli accertatori sono incorsi in un errore materiale nell'indicare il numero di patente di guida privata quale identificativo della C.Q.C. - da cui sola avrebbero potuto detrarsi i c.d. punti patente, a norma del punto 3 e 3.1 della Circolare - 14/04/2008 - N. 300/A/1/24527/108/13/7 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - è altrettanto vero che la nullità del verbale è stata pronunziata pur essendo per il resto tale mezzo di accertamento perfettamente idoneo - pur se viziato in un elemento formale, facilmente emendabile- a render edotto il conducente della contestazione e quindi di contrapporre le proprie difese, secondo quanto più volte affermato in sede di legittimità (cfr. sul punto della funzione del verbale di accertamento: Cass. Sez. II n. 924/2010; Cass. Sez. I n. 3536/2006; Cass. Sez. I n. 8939/2005; Cass. Sez. I n. 21007/2004)
5.c - E' altresì da aggiungere che pur volendo valorizzare, come fatto dal giudice del gravame, il disposto del punto 3.1 della Circolare 14/4/2008 "3.1 Indicazioni sul verbale di contestazione* Per tutte le violazioni indicate al punto precedente che sono commesse dal 5.4.2008 e per le quali è prevista la decurtazione dei punti sulla CQC o sul CAP tipo KB (ovvero anche sul CAP tipo KD per i taxi e le autovetture da noleggio con conducente), il verbale di contestazione redatto ai sensi dell'art. 200 C.d.S deve contenere l'indicazione del numero di CQC el o del CAP posseduto dal conducente. Tale indicazione, nel verbale modello 352 in uso a Codesti Uffici, deve essere riportata nello spazio riservato al numero della patente di guida posseduta dal conducente (punto 1 - dati del trasgressore). Nella casella relativa alla categoria di patente deve essere indicato se trattasi di CQC o di CAP, indicandone, in quest'ultimo caso, il tipo. La categoria ed il numem della patente di guida, peraltro, devono essere comunque annotati nel verbale, riportandoli in calce alla descrizione della violazione.”) al fine di sostenere che l'errore materiale in realtà si sarebbe trasformato in violazione della norma regolamentare di rango secondario , integratrice del precetto primario, rimarrebbe pur sempre la constatazione della inefficacia della violazione a invalidare l'intera attività di accertamento e contestazione della sanzione.
5.d - Non accettabile infine, a giudizio del relatore, è l'interpretazione delle regulae juris – art. 200 c.d.s.; art. 383 reg esec. c.d.s.- che è implicitamente sottesa alla decisione del giudice dell'appello: invero il Tribunale ha ritenuto che la errata indicazione del numero identificativo della patente personale del D.L. nello spazio dedicato alla C.Q.C. ponesse i presupposti per la detrazione dei punti-patente dal primo titolo abilitativo e non già dal secondo: così argomentando però il giudice del gravame è incorso in tre errori logici: il primo consistito nel far rifluire con prognosi ex ante nel requisito di validità dell'accertamento una conseguenza del tutto ipotetica - e da ipotizzare solo in caso di improbabile errore reiterato, pur dopo l'inizio del presente procedimento; il secondo nel porre sullo stesso piano la sanzione principale - oggetto primario della contestazione verbalizzata - con quella accessoria dell'affievolimento del titolo abilitativo; il terzo nel confondere l'interesse del D.L. a far emendare l'errore formale - rispetto al quale il ricorso per l'annullamento del verbale si poneva, per quanto sin qui argomentato, come del tutto incongruo - con la fondatezza della contestazione sostanziale.
6 - L'esame degli altri due motivi del ricorso principale risulta assorbito dalla ritenuta fondatezza del mezzo che precede; da respingere, per le medesime ragioni, l'unico motivo del ricorso incidentale con il quale il contro ricorrente si duole che siano state parzialmente compensate le spese del precedente grado di giudizio, pur essendo la questione di facile e pronta soluzione, così da far ritenere infondata la sussistenza di giusti motivi basati sulla “peculiarità della questione trattata”.
7 - Se verranno condivise le suesposte argomentazioni i ricorsi sono idonei ad esser trattati in camera di consiglio per esser quiví dichiarati: il ricorso principale, manifestamente fondato nei teinuini di cui sopra; quello incidentale, manifestamente infondato.
La predetta relazione è stata notificata alle parti e comunicata al P.G.; il ricorrente ha depositato memorie.
I - Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni esposte nella relazione, non avendo la memoria depositata da parte ricorrente, fornito argomenti critici idonei a disattendere il contenuto dell'indicata relazione.
II - Il ricorso principale va dunque accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnati; non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel mento rigettandosi l'opposizione al verbale di contravvenzione, liquidandosi le spese del procedimento di appello e del presente in conformità a quanto indicato nel dispositivo
P.q.m.
La Corte di Cassazione
Accoglie il terzo motivo del ricorso principale; cassa in relazione al motivo accolto; rigetta il ricorso incidentale; decidendo nel merito, rigetta l'opposizione al verbale di contravvenzione e condanna parte contro ricorrente al pagamento delle spese del giudizio innanzi al Tribunale che liquida in curo 1700,00 di cui curo 1000 per onorari ed curo 600,00 per diritti; nonché di quelle del giudizio di legittimità che liquida in curo 1.700,00 di cui curo 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2013, nella camera di consiglio della VI sezione della Suprema Corte di Cassazione.
30-12-2013 12:35
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