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Sentenza

Medico condannato a 3 anni di reclusione per detenzione a fini di spaccio di 8 gr di cocaina .
Medico condannato a 3 anni di reclusione per detenzione a fini di spaccio di 8 gr di cocaina .
Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti - E' il giudice del merito che decide in merito alla lieve entità

Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 07.01.2013, n. 167

Presidente Mannino - Relatore Rosi

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza depositata il 30 marzo 2011, ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Rimini in data 10 agosto 2010, che ha condannato P.G. alla pena di anni tre di reclusione e 3.000 Euro di multa, per i reati di detenzione a fini di spaccio di grammi 8 di cocaina e di cessione di gr.0,30 della medesima sostanza a C.E. , in (…) , riconosciuta l'attenuante del fatto lieve ed esclusa la recidiva.
2. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi:
1) Nullità per violazione dell'art. 125 c.p.p. per motivazione apparente; 2) Nullità per violazione dell'art. 192 c.p.p., 73 D.P.R. n. 309 del 1990 e 99 c.p., in quanto la Corte di appello non avrebbe valutato gli elementi di prova dedotti in giudizio quanto allo stato di tossicodipendenza conclamato dell'imputato ed il fatto che lo stesso, essendo benestante e svolgendo la professione di medico, deteneva la sostanza per proprio uso personale, a nulla valendo il rinvenimento a casa dello stesso, oltre che della droga, di una bilancia elettronica; in verità i giudici avrebbero dovuto spiegare le ragioni per le quali hanno ritenuto sussistente la cessione di una dose quando si trattava invece di uso condiviso di cocaina, attesa la relazione sentimentale intercorrente tra l'imputato e la C. , come chiarito dall'imputato nelle spontanee dichiarazioni. Inoltre non sarebbe stato tenuto in alcun conto che nell'abitazione non era stato rinvenuto materiale per il confezionamento della droga; 3) Difetto di motivazione in relazione all'art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990 e dell'art. 133 c.p., sulle ragioni per le quali non sia stata inflitta il minimo della pena poiché tra i criteri di valutazione per il riconoscimento della circostanza attenuante va certo inclusa la scarsa rilevanza sociale della condotta e la mancanza di prova sulla cessione a fini di lucro della sostanza alla C. , prova fondata sulle sole dichiarazioni della predetta; 4) Erronea applicazione e violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p. ed all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato in diritto

1. Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi (ispirati al minor rigore) da quelli adottati dai giudici di appello, che con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici hanno ritenuto il P. responsabile per i reati ascritti. Come è stato più volte affermato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061), quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo. Inoltre deve essere ribadito che la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, “posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, in quanto è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione” (Cfr. Sez. 2, n. 18163 del 6/5/2008, Federico, Rv. 239789).
Peraltro, nel caso di specie le due conformi decisioni di merito hanno dato conto del fatto che l'imputato fu arrestato nella flagranza di reato, in quanto colto nell'atto di cedere un involucro di cocaina ad una donna, nei pressi di una discoteca e nella successiva perquisizione domiciliare erano state rinvenute altre sette confezioni di droga oltre al bilancino di precisione. Quindi il primo e secondo motivo di ricorso sono del tutto infondati.
2. Anche il terzo motivo, relativo all'omessa motivazione da parte del giudice circa la dosimetria della pena comminata, atteso il riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, e. 5, D.P.R. 309/90 ed il quarto motivo, che censura la determinazione sanzionatoria per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risultano manifestamente destituiti di ogni fondamento.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che il comportamento da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento di tale attenuante è quello che si caratterizza per una ridotta valenza offensiva, da valutare attraverso l'esame di tutti gli elementi indicati nella norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che si riferiscono all'oggetto materiale del reato (caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza stupefacente), per cui il giudice deve negare la sussistenza del fatto di “lieve entità” anche quando la ricorrenza di uno soltanto degli elementi indicati lo induca ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità, ma, di contro può ben riconoscerlo quando nei comportamenti concretamente posti in essere accerti l'esistenza anche di un solo elemento positivo di tali elementi, sempreché lo stesso non venga contrastato da uno degli altri previsti dalla disposizione (Cfr. Sez. 6, n. 8857 del 30/7/1998, Canepi, Rv. 212005 e, da ultimo, Sez. U, n. 35737 del 5/10/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911 e Sez. 4, n. 43399 del 7/12/2010, Serrapede, Rv. 248947). Per quanto attiene alle circostanze attenuanti generiche, va ribadito che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (cfr, tra le molte, Sez.6, n. 41365 del 28/10/2010, dep. 23/11/2010, Straface, Rv. 248737).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente l'attenuante del fatto di lieve entità sulla base del dato ponderale, riconoscendo l'assenza del fine di lucro dello spaccio della dose, negando le circostanze generiche e stabilendo la sanzione tenuto conto della capacità a delinquere “per la contiguità con il mondo della detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, desunta da gravi, reiterati e specifici precedenti”, pur non considerati in disapplicazione della contestata recidiva reiterata. La Corte di appello ha confermato, con motivazione più che congrua, tale valutazione (p. 5-6 della sentenza impugnata), sottolineando anche l'assenza di qualunque revisione critica della condotta illecita da parte dell'imputato.
Le ragioni di tale valutazione del fatto, trasfuse dai giudici di merito in una precisa trama argomentativa, immune da vizi di logicità, oltre che perfettamente aderente alle risultanze acquisite, non sono certamente sindacabili in questa sede di legittimità.
Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile e l'imputato deve essere condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Depositata in Cancelleria il 07.01.2013
Avv. Antonino Sugamele

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