Margherita o capricciosa? Lite singolare tra una società produttrice di pizze surgelate e una fabbrica di cartoni per imballaggio.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 28 febbraio – 4 aprile 2013, n. 8223
Presidente Uccella – Relatore Giacalone
In fatto e in diritto
1. La Società Vissana Industria Lavorazione (in seguito, SVILA) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal presidente de Tribunale di Rovereto con cui le veniva ingiunto di corrispondere alla S.p.A. Aviocart la somma di Euro 25.732,79, quale corrispettivo per la fornitura di cartoni per pizza. Adduceva, al riguardo, di essere una società produttrice di surgelati e, in particolare, di pizze, che, ai fini della commercializzazione, venivano sigillate con materiale plastico e poste all'interno di confezioni di cartone prodotte dalla Aviocart. In particolare, negava il credito relativo alla fattura 20010561 per l'importo di Euro 8.744,31 e, sostenendo l'inadempimento della controparte, con domanda riconvenzionale, previa declaratoria di risoluzione del contratto, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva l'opposta e sosteneva l'inadempimento della SVILA, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 11.116,89, oltre al risarcimento dei danni da quantificare in corso di causa e la restituzione degli stampi di sua proprietà.
2. Il Tribunale condannava la SVILA al pagamento in favore dell'Aviocart della somma di Euro 16.958,47, oltre accessori, mentre respingeva la domanda di pagamento della fattura n. (…) e condannava l'Aviocart a restituire gli stampi per i cartoni di pizza e compensava le spese di lite.
3. Con la sentenza oggetto delle presenti impugnazioni, depositata il 6 maggio 2006, la Corte d'Appello di Trento respingeva l'appello dell'Aviocart. In particolare, la Corte territoriale:
3.1. escludeva che la sentenza di primo grado fosse viziata di ultrapetizione, poiché il Tribunale era rimasto nei limiti del petitum, escludendo dalla condanna l'importo contestato dalla SVILA,
3.2. ripercorreva le vicende contrattuali che avevano interessato le parti. Il primo contratto da esse stipulato è quello del 1013/2000. Il Tribunale lo aveva definito di natura normativa; ma la Corte territoriale dissente da tale qualificazione, perché, mentre il contratto normativo ha la funzione di determinare il contenuto di futuri contratti di un certo tipo, nella specie le parti avevano dato vita ad un rapporto contrattuale concreto, avente per oggetto una prestazione continuativa che avrebbe avuto efficacia fino al 31/12/2000. Successivamente, l'Aviocart inviò alla SVILA il listino prezzi per l'anno 2001 con nuove condizioni di vendita. Nessun elemento rilevabile dal menzionato documento legittimava l'affermazione del Tribunale, secondo cui, con tale atto, sarebbe intervenuto solo un aggiornamento dei prezzi mentre sarebbero rimaste valide tutte le restanti clausole contrattuali inserite nel primo contratto. In particolare, dunque, la SVILA non avrebbe potuto fare affidamento tra l'altro, per l'anno 2001, sullo stoccaggio dei prodotti presso lo stabilimento di Avio. Quindi, circa la fornitura contestata, in base ai documenti disponibili, assumeva rilievo il fax 15/3/2001, con il quale la SVILA ordinò all'Aviocart 50 mila astucci per pizza capricciosa e 50 mila astucci per pizze margherita (...) con specifica richiesta di consegna entro venerdì 23/3/2001. L'Aviocart in data 23/3/2001 consegnò alla SVILA n. 140.400 astucci per pizze margherita e di fronte a tale fornitura che era sostanzialmente difforme dall'ordine di cui al fax 15/3/2001, la SVILA si premurò di contestare subito la fornitura con lettera 23/3/2001 con la quale informò l'Aviocart che avrebbe trattenuto solo 50.000 astucci, rifiutando la consegna dei restanti 90.000. E con ulteriore missiva del 26/3/2001 inviata all'Aviocart, la SVILA fece presente che non avendo ricevuto i 50.000 astucci per la pizza capricciosa era stata costretta a modificare il programma di produzione. Se si considerava la natura del rapporto che aveva per oggetto astucci di pizza che venivano usati dalla SVILA contestualmente alla produzione dei prodotti surgelati, secondo la Corte, l'Aviocart, fornendo in eccedenza astucci per pizze diverse da quelle che la SVILA aveva programmato di mettere in produzione, consegnò all'acquirente una cosa diversa da quella ordinata per cui, trattandosi di vendita di aliud pro alio, legittima appariva la domanda di risoluzione per inadempimento promossa dalla SVILA. In sostanza, per i 90.000 astucci rifiutati, si trattava di fornitura che la SVILA non poteva utilizzare, non avendo messo in produzione un numero di pizze margherita corrispondente, e ben sapeva l'Aviocart che l'acquirente aveva difficoltà per lo stoccaggio di cartoni che non poteva subito utilizzare tanto che in precedenza c'era stata l'assunzione dell'obbligazione (sia pure non rinnovata) di stoccarli presso la propria fabbrica di Avio. Quindi il rifiuto dei 90.000 astucci esuberanti da parte della SVILA appariva giustificata e non pretestuosa. Per rispondere, poi, al rilievo difensivo dell'Aviocart, secondo cui, nella specie, per la consegna degli astucci, le parti non avrebbero previsto un termine essenziale, l'essenzialità del termine avrebbe potuto essere soggettiva o oggettiva, secondo che risultasse dalla volontà delle parti o dalla funzione della prestazione. Generalmente (e secondo la Corte era proprio il caso che qui interessa), il termine si intende obbiettivamente essenziale quando il soddisfacimento dell'interesse creditorio richiede la puntualità della prestazione, poiché solo la prestazione puntuale è idonea a soddisfare l'interesse del creditore. Nel caso in esame, la rilevanza delle date di consegna degli astucci, in quanto strettamente connessi alla produzione dei vari tipi di pizza, aveva trovato conferma nelle stesse prove testimoniali e, in particolare, per quanto concerne lo stoccaggio, sempre dalle testimonianze (A. , C. e R. ) era risultato che lo stesso non era stato previsto per l'anno 2001 in quanto questa mancata prestazione era compensata da condizioni di prezzo più favorevoli per la parte acquirente;
3.3. in ordine ai danni richiesti dalla SVILA e collegati alla risoluzione del rapporto, non era stata fornita la prova e anzi, dal fax della SVILA di data 26/3/2001 era risultato che la società era stata in grado di riprogrammare la produzione dopo l'inadempimento dell'Aviocart, verosimilmente evitando perdite di guadagno;
3.4. relativamente al motivo di appello afferente alla consegna degli stampi, il Tribunale aveva già accolto la domanda della SVILA, per cui la parte disponeva di un titolo di cui avrebbe potuto avvalersi per l'esecuzione e quindi mancava addirittura l'interesse della parte ad una pronuncia.
4. L'Aviocart ricorre per cassazione sulla base di due motivi, come di seguito articolati, illustrati con memoria; resiste con controricorso la SVILA e propone ricorso incidentale.
4.1. Col primo motivo di ricorso principale, l'Aviocart deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo del giudizio, riguardante la consegna di 90.000 astucci non ordinati (art. 360 n. 5 c.c.). La Corte territoriale avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare e valutare l'eventuale inadempimento, e la gravità dello stesso, limitatamente all'unica fornitura oggetto della domanda di risoluzione. Poiché il quantitativo fornito rientrava in quello ordinato, la motivazione avrebbe dovuto incentrarsi sull'accertamento del termine di consegna dei 58.500 pezzi, della sua essenzialità e del mancato rispetto dello stesso da parte di Aviocart. Sarebbe stata, inoltre, contraddittoria la motivazione sull'essenzialità del termine con riferimento alla non operatività dell'impegno di stoccaggio presso Aviocart per il 2001, in quanto sostituito con condizioni di prezzo più favorevoli per la parte acquirente. Quanto all'importanza dell'asserito inadempimento, la sentenza impugnata sarebbe stata carente nella motivazione, mancando qualsiasi motivazione in ordine al requisito dell'art. 1456 c.c..
Le motivazioni della sentenza non sarebbero idonee a giustificare la decisione per i seguenti motivi: 1. La Corte ha dichiarato la risoluzione del contratto relativo a 58.500 astucci giustificandola con la consegna di aliud pro alio costituita da 90.000 astucci in più rispetto a quelli richiesti da SVILA, omettendo di considerare che l'ordine riguardava 200.000 pezzi e di analizzare se vi era stata inadempienza relativamente alla consegna dei 58.500 astucci.
2. La Corte ha rilevato che il termine di consegna doveva considerarsi oggettivamente essenziale, senza motivare se il termine sia stato o meno rispettato da Aviocart e motivando in modo contradditorio l'essenzialità oggettiva al termine.
3. La Corte non ha motivato nulla sulla gravità dell'inadempimento che legittima la risoluzione del contratto, con riferimento ai rapporti intercorsi tra le parti.
4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente principale deduce carenza assoluta di motivazione e di decisione sul motivo d'impugnazione relativo all'ammissibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento danni e rimborso spese di trasporto della merce rifiutata proposta da Aviocart (art. 360 n. 5 c.c.) e falsa applicazione dell'art. 36 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Il Giudice di primo grado aveva ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale di Aviocart di risarcimento danni per inadempimento di SVILA all'obbligo di ritirare il quantitativo mimino di n. 2.300.000 astucci e di rimborso spese trasporto della mercé respinta, in quanto l'opposta nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non può far valere domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso per decreto ingiuntivo ed ha richiamato la decisione n. 13445/2000 di questa Corte. Aviocart ha impugnato la sentenza sul punto. La SVILA non solo si è opposta al decreto ingiuntivo, ma ha avanzato in via riconvenzionale una domanda di risarcimento danni ed una domanda di restituzione degli stampi. Aviocart ha assunto quindi la posizione processuale di convenuta con riferimento a tale domanda, con conseguente possibilità di avanzare a sua volta domande riconvenzionali. Le domande di Aviocart riguardavano l'inadempimento di SV1LA all'obbligo di acquistare per il primo semestre 2001 un quantitativo minimo di 2.300.000 pezzi ed il rimborso delle spese di trasporto della mercé non accettata da SVILA. La Corte di Appello non si sarebbe pronunciata su questo motivo di appello, pur avendo dato atto dell'impugnazione sul punto a pag. 7 della sentenza impugnato.
Nell'ipotesi che questa S.C. valutasse la censura sotto il profilo della violazione di legge, formula il seguente quesito: "Dica la Corte se sia ammissibile o meno la domanda riconvenzionale dell'opposta nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo quando l'opponente abbia proposto a sua volta una domanda riconvenzionale nell'etto di citazione in opposizione".
4.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la SVILA deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo del giudizio riguardante la domanda riconvenzionale di risarcimento danni derivanti dalla mancata produzione delle pizze capricciose (art.360 n.5 c.p.c.). La Corte d'Appello ha respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta da SVILA, sull'assunto che non sarebbe stata fornita la prova dei danni collegati alla risoluzione del rapporto, omettendo completamente di prendere in esame il documento di annullamento dell'ordine, con ciò giungendo all'errata determinazione, che l'inadempimento da parte della Aviocart non avesse provocato danni alla SVILA. Tale documento sarebbe stato sicuramente idoneo a fornire la prova del fatto costitutivo della richiesta di danni, e perciò tale che, se tenuto presente dal giudice, avrebbe potuto determinare una decisione diversa da quella adottata. I danni, come precisato nella comparsa di appello, erano quantificabili nella somma determinata dal prezzo di vendita della pizza capricciosa pari a lire 2.740 iva esclusa per ogni astuccio da due pizze (come da deposizione del teste T. ) per un ammontare complessivo di Euro 35.377,30 (50.000 pizze: 2 x lire 2.740) oltre al danno all'immagine ed ai rapporti commerciali con un cliente di primaria importanza quale la Coop Italia Scafi, da quantificarsi anche con ricorso all'equità.
4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo del giudizio riguardante la domanda riconvenzionale di risarcimento danni derivanti dalla mancata restituzione degli impianti stampa di sua proprietà (art.360 n.5 c.p.c.), avendo la Corte territoriale completamente omesso di motivare circa la domanda di condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata restituzione da parte della Aviocart, degli impianti stampa di proprietà SVILA. Seppure, infatti, fosse stata pronunciata, dal Tribunale, la restituzione degli impianti stampa di proprietà di SVILA, nessuna pronuncia v'era stata con riferimento ai danni subiti da SVILA per il mancato adempimento sul punto. La richiesta era stata formulata in considerazione che si era vista costretta ad ordinare nuovi impianti stampa, presso altro fornitore, nella specie BOX Marche Spa, con aggravio di spese pari a quelle indicate nella fatture di acquisto del 31/05/01, 29/09/01, 31/10/02 e 31/07/02 versate in atti, allegate alla memoria ex art. 184 c.p.c. precisamente Euro 1.146,81, così come confermato dai testi escussi B. e T. . Anche tali determinanti risultanze istruttorie non sono state esaminate dalla Corte d'Appello.
5. I ricorsi vanno riuniti essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
5.1. Il primo motivo del ricorso principale del'Aviocart è infondato, non sussistendo l'invocato vizio motivazionale. Correttamente, la Corte territoriale ha ritenuto fondata la domanda proposta dalla SVILA, di risoluzione per inadempimento contrattuale, essendo emerso dall'istruttoria che l'Aviocart non aveva tenuto fede agli impegni contrattuali assunti. I giudici di appello hanno ritenuto che, tra le parti, scaduto il contratto concluso in data 10/03/2000, fosse vincolante quello concluso in data 12112/2000, nel quale venivano aggiornati i prezzi per la fornitura di astucci per pizza per l'anno 2001, mentre nulla più era previsto per lo stoccaggio delle merci o le date di consegna delle stesse, che, pertanto, erano da stabilire volta per volta.
In conseguenza di ciò, e dell'evoluzione avutasi, nel tempo, del rapporto tra le due società, la Corte ha ritenuto che il termine di consegna della mercé fosse da ritenersi essenziale. I rapporti commerciali avevano avuto la descritta ed incontestabile evoluzione fino al 15/03/2001, data in cui la SVILA a mezzo fax aveva ordinato alla Aviocart la consegna di n. 50.000 astucci Pizza SVILA Capricciosa e n.50.000 astucci per Pizza Margherita. La Aviocart, in difformità, non solo all'ordine ricevuto ma anche alla procedura fino ad allora pacificamente seguita, e senza alcuna palese né valida ragione, in data 23/03/01 faceva recapitare presso lo stabilimento della SVILA n. 140.400 astucci per Pizza Margherita, con un eccedenza di oltre 90.000 pezzi per questo tipo di astuccio ed, al contempo, ometteva la consegna degli astucci per "Pizza Capricciosa".
Correttamente, pertanto, è stato ritenuto che la Aviocart, indipendentemente dagli ordini di stampa, fosse inadempiente al contratto di fornitura: infatti, la consegna dei 50.000 astucci per margherita di cui alla richiesta 15/03 era stato evaso con l'invio di 140.400 pezzi assolutamente sovrabbondanti per la produzione programmata ed il cui ricovero all'interno del magazzino SVILA - per la parte in eccesso pari a n. 90.000 unità - era assolutamente impossibile, mentre non veniva evasa la consegna degli astucci per pizza capricciosa. Da qui il rifiuto di SVILA di prendere in consegna la quota esuberante di tale lotto e la conseguente contestazione di cui al fax 23/03/01. Inoltre, l'Aviocart, senza alcun preavviso, il 30/03/2001 faceva recapitare alla SVILA altri 58.500 cartoni per pizza margherita.
La Corte territoriale - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente - ha congruamente e correttamente ricostruito e valutati gli accadimenti nell'ambito dell'intero rapporto contrattuale, per accertare se il comportamento di Aviocart potesse o meno qualificarsi come inadempimento e di quale gravità. Del resto, la SVILA, fin dal primo atto difensivo, ha dedotto motivi di risoluzione contrattuale, che investivano appunto l'intero rapporto. E, sempre in tale ottica, la Corte territoriale ha ritenuto che, da parte di Aviocart, l'aver consegnato in luogo dei 50.000 astucci di pizza margherita e dei 50.000 astucci di pizza capricciosa, il diverso quantitativo di n. 140.000 astucci di pizza margherita, comportasse avesse comportato l'esecuzione di una prestazione, non solo numericamente, ma qualitativamente, diversa da quella pattuita, con ciò rendendo riconducibile la fattispecie, alla vendita di aliud pro alio.
La Corte d'Appello ha, inoltre, precisato che, nella specie, essendo ve-auto meno il patto relativo allo stoccaggio, il termine di consegna si doveva considerare "oggettivamente" essenziale, in quanto risultante dalla funzione della prestazione: le parti erano, pacificamente, a conoscenza che il soddisfacimento dell'interesse del creditore esigeva la puntualità della prestazione, poiché le date di consegna degli astucci erano strettamente connesse alla produzione dei diversi tipi di pizza. In effetti, la prova testimoniale aveva confermato che Aviocart provvedeva alla consegna della mercé solo previo accordo con SVILA, e ciò in quanto era perfettamente consapevole dell'impossibilità di SVILA di stoccare la mercé presso i propri magazzini, e del fatto che SVILA necessitava di consegne programmate e tempestive, atteso che organizzava la produzione giornaliera di pizze in funzione del contestuale confezionamento degli astucci. Pertanto, era stato correttamente ritenuto grave l'inadempimento di Aviocart, per la mancata consegna entro il termine essenziale del 26/03/01 (in considerazione della programmazione della produzione), dei n.50.000 astucci di "pizza capricciosa" ed al contempo del tutto priva di giustificazione la consegna del 30/03/2001 di n. 58.500 astucci di pizza margherita, che Aviocart aveva effettuato senza preventivo accordo con SVILA e, soprattutto, senza che vi fosse un'esplicita richiesta in tal senso.
5.2. Anche il secondo motivo del ricorso principale non appare meritevole di accoglimento.
Anzitutto, esso è impropriamente prospettato sotto il profilo del vizio motivazionale (art. 360 n. 5 c.p.c.), senza formulazione del prescritto "momento di sintesi" e, subordinatamente, sotto quello della violazione di legge (rispetto alla quale viene formulato, peraltro, un quesito di diritto inidoneo, perché del tutto astratto e tautologico), mentre avrebbe dovuto essere proposto a norma dell'art. 360 comma 1, n. 4. c.p.c., lamentando, in sostanza, un error in procedendo, perché la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per mancato raggiungimento dei minimi di cui al contratto 12.12.2000.
Si deve, infatti ribadire che l'omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, rappresenta un difetto di attività che integra una violazione dell'art. 112, cod.proc.civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4, cod. proc. civ., e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione Cass. n. 7871 e 7268 del 2012; n. 12952/07; v. anche Cass. 26598 e 25825/09; 24856, 3190 e 1701/06; 9707/03; 9159/02).
In ogni caso, non sussiste l'indicato vizio, in quanto l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, proposta dalla SVILA, aveva fatto venir meno il fondamento stesso della domanda risarcitoria e ne implicava, tacitamente, il rigetto, così non radicandosi neanche l'obbligo per il giudice di provvedere in ordine alla stessa.
Infatti, si deve riaffermare che in tanto l'omessa pronuncia rileva come motivo di cassazione in quanto "possa conseguirne una statuizione che affermi il dovere del giudice di esaminare la domanda nel merito". Non rileva nemmeno come motivo di cassazione l'omessa pronuncia su una domanda inammissibile, perché alla proposizione di una tale domanda non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Cass., sez. VI-I, 2 dicembre 2010, n. 24445, ord.; Cass., sez. II, 5 marzo 2010, n. 5435; Cass., sez. I, 25 giugno 2006 n. 12412; Cass., sez. L, 7 agosto 2003, n. 11933, m. 565754, Cass., sez. 1A, 14 febbraio 2001, n. 2080, m. 543827, Cass., sez. L, 20 novembre 2002, n. 16386, m. 558628).
6. Anche il ricorso incidentale della SVILA non merita accoglimento.
6.1. I due motivi, che deducono entrambi pretesi vizi motivazionali sono privi dei prescritti "momenti di sintesi". Infatti, l'art. 366-bis cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata il 6.05.2006), prevede le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, disponendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso se, ove venga in rilievo il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), manchi un'illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria -ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (Cass. n. 4556/09). Orbene, nel caso in esame, rispetto ad entrambi i motivi del ricorso incidentale che deducono vizi motivazionali, non è stato formulato il "momento di sintesi", che, come da questa Corte precisato, richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002), non potendosi intendere per tale il generico e tautologico quesito che conclude la seconda censura, senza indicare né il fatto controverso, né le ragioni che renderebbero la motivazione inidonea a sorreggere la decisione. Manca, quindi, in relazione a detta censura, l'adeguata sintesi, che circoscriva puntualmente i limiti della doglianza, in modo da non ingenerare incertezze nella formulazione del ricorso e nella valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. n. 20603/2007 e 16528/2008; Cass. n. 27680/2009, ord.). L'individuazione dei denunziati vizi di motivazione risulta, perciò, impropriamente rimessa all'attività esegetica del motivo da parte di questa Corte (Cass. n. 9470/08), che, invece, deve essere posta in condizione di comprendere dalla sola lettura del quesito o del momento di sintesi quale sia l'errore commesso dal giudice di merito (Cass. n. 24255/2011).
6.2. Inoltre, detti motivi sono impropriamente prospettati sotto il profilo del vizio motivazionale (art. 360 n. 5 c.p.c.), mentre avrebbero dovuto essere proposti a norma dell'art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando, in sostanza, un error in procedendo, perché la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulle domande riconvenzionali di risarcimento dei danni per mancata produzione delle pizze capricciose e per mancata restituzione degli impianti stampa. Si richiama sul punto l'orientamento giurisprudenziale riportato al precedente punto 5.2..
6.3. In ogni caso, la Corte d'Appello, con la sentenza impugnata, quanto al primo motivo di ricorso incidentale, ha respinto la domanda di risarcimento danni proposta dalla SVILA in conseguenza della risoluzione contrattuale, motivando che non ne sarebbe stata fornita la prova ed anzi dal fax della SVILA in data 26/03/01 era risultato che la società era stata in grado di riprogrammare la produzione dopo l'inadempimento dell'Aviocart, verosimilmente evitando perdite di guadagno. Parimenti, in rapporto al secondo motivo di ricorso incidentale, ha respinto la domanda di risarcimento danni per la mancata consegna degli stampi in seguito alla risoluzione contrattuale, motivando che il Tribunale aveva già accolto la domanda della SVILA per cui la parte disponeva di un titolo di cui avrebbe potuto avvalersi per l'esecuzione e quindi mancava l'interesse della parte ad una pronuncia.
Di fronte a tali affermazioni, i motivi di cui al ricorso presentano ulteriori profili d'inammissibilità, non riportando puntualmente le domande che si assumono pretermesse dai giudici di appello (art. 366 n. 4 c.p.c.), e mancando altresì l'indicazione chiara delle ragioni che renderebbero dette motivazioni inidonee a sorreggere le sussistenti ed esplicite statuizioni di rigetto ora riportate.
7. Pertanto, vanno respinti i ricorsi riuniti. Tante la reciproca soccombenza vanno compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.
07-04-2013 16:42
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