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Sentenza

La sospensione condizionale della pena non può essere subordinata al pagamento della provvisionale.
La sospensione condizionale della pena non può essere subordinata al pagamento della provvisionale.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 aprile - 11 luglio 2013, n. 29889
Presidente Bianchi – Relatore Dovere

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce ha parzialmente riformato quella pronunciata dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentino, con la quale D.F.U. era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale di Euro 50.000 disposta in favore delle costituite parti civili, ed altresì condannato al risarcimento dei danni in favore delle menzionate parti civili.
Il giudice di secondo grado riconosceva all'imputato le attenuanti generiche e riduceva la pena inflitta ad un anno di reclusione, eliminando le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dalla professione medica, ed altresì indicando nel 30 giugno 2011 il termine entro il quale operare il pagamento della provvisionale al quale era stata subordinata la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza appellata.
2. All'esito del giudizio di merito, l'imputato è stato giudicato responsabile del decesso di M.S., per aver omesso, in qualità di medico di turno presso il Pronto soccorso dell'ospedale di (omissis) , di diagnosticare l'infarto acuto al miocardio in atto quando questi si presentò presso il Pronto soccorso, e di conseguenza per aver omesso di richiedere la visita specialistica cardiologica e/o l'immediato trasferimento del paziente presso l'unità di terapia intensiva coronarica al fine di consentire una tempestiva adozione delle opzioni terapeutiche.
In particolare, per il giudice di secondo grado, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal consulente tecnico del pubblico ministero dottor D.G. , cardiologo, risulta accertato che il paziente al momento del suo accesso al Pronto soccorso aveva un infarto del miocardio in atto. Infarto desumibile dal tracciato elettrocardiografico eseguito in quel frangente e che presentava chiaramente i segni della patologia, con ogni probabilità a carico del ramo intraventricolare anteriore. Tale condizione non venne riconosciuta dal sanitario, tant'è che il paziente venne dimesso; e morì circa trenta minuti più tardi, non appena giunto a casa.
La Corte distrettuale ha precisato che quand'anche si volesse ritenere che il sanitario del Pronto soccorso, in generale, non sia in grado di leggere compiutamente il tracciato elettrocardiografico, ciò non potrebbe valere per il caso che occupa, essendo il D.F. sanitario di lunga e comprovata esperienza; in ogni caso la strumentazione con la quale si era effettuato l'elettrocardiogramma aveva formulato automaticamente un responso di infarto; dal che veniva una sollecitazione al medico a sottoporre il paziente con l'urgenza del caso alla visita dello specialista.
Pertanto l'imputato avrebbe dovuto inviare il paziente presso un reparto di cardiologia attrezzato, sia perché evidente la sussistenza di un'anomalia dell'apparato cardiorespiratorio, sia in ragione della non particolare esperienza in materia.
Così identificata la condotta colposa del medico, la Corte territoriale ha anche valutato la sua incidenza causale, ritenendo incontestabile e non contestata la risolutività sia dell'eventuale intervento di angioplastica sia della possibile somministrazione immediata di terapia trombolitica; di talché, con affermazione fondata ancora su quanto evidenziato dal consulente tecnico del pubblico ministero, il Collegio distrettuale ha concluso che l'evento non si sarebbe verificato, per lo meno nell'immediato, ove fossero state percorse tali vie.
Infatti, il giudice di secondo grado ha ritenuto che il tempo a disposizione del sanitario per il trasferimento del paziente all'ospedale di XXXXX sarebbe stato sufficiente quanto meno ad allontanare significativamente nel tempo la morte del M. . A fronte del rilievo difensivo, per il quale il decesso era intervenuto in un arco temporale di circa 30 minuti dalla dimissione dall'ospedale, la Corte territoriale ha rideterminato i termini temporali di riferimento. Mentre la difesa aveva stimato il tempo utile per un intervento salvifico a partire dal momento in cui era stato acquisito il risultato dell'esame volto alla ricerca dei valori dei markers (enzimi), ad avviso del giudice di secondo grado il momento dal quale il sanitario avrebbe potuto e dovuto inviare il paziente presso il nosocomio del capoluogo salentino era da identificarsi in quello immediatamente successivo all'effettuazione del primo elettrocardiogramma; ovvero due ore o comunque almeno un ora e mezza prima del decesso del paziente. Infatti, ha ricordato il Collegio territoriale, la ricerca degli enzimi si effettua quando la situazione risulti equivoca per l'apparente normalità del tracciato elettrocardiografico e quindi vi sia un quadro clinico poco significativo; mentre nel caso di specie non si sarebbe dovuto procedere a tale ricerca poiché l'infarto era già in atto e vi era una diagnosi elettrocardiografica chiara in tal senso.
Un periodo di un'ora e mezza era per la Corte salentina assolutamente sufficiente a far giungere il paziente presso l'unità di emodinamica dell'ospedale del capoluogo. Quanto alla terapia trombolitica, essa poteva essere effettuata presso lo stesso ospedale di (…) e richiedeva limitatissimi tempi di esecuzione, consistendo nella inoculazione in circolo di un farmaco idoneo sciogliere l'eventuale formazione di trombi.
Per ciò che concerne, poi, la censura relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, essa veniva respinta richiamando l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che ritiene ammissibile l'apposizione di una simile condizione, facendo richiamo alla natura immediatamente esecutiva della condanna al pagamento della provvisionale. La Corte di Appello confermava quindi la decisione di primo grado relativamente a tale statuizione e disponeva che il termine per il pagamento fosse prolungato al 30 giugno 2011.
3. Ricorre per cassazione nell'interesse dell'imputato il difensore di fiducia avv. Angelo Pallara.
3.1. Con un primo motivo deduce nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 539 e 40 cod. pen., nonché vizio motivazionale. Ad avviso dell'esponente non ricorre alcuna condotta colposa del sanitario, atteso che l'esito dell'elettrocardiogramma, unitamente al risultato negativo degli esami enzimatici e alla circostanza per la quale gli episodi algici del paziente erano regrediti dopo pochi minuti, davano conferma della fondatezza delle conclusioni del medico, il quale escluse proprio per tali ragioni l'esistenza di un infarto in corso. Tali argomentazioni non sarebbero state prese in considerazione dalla sentenza impugnata, che invece ha ritenuto di aderire, inspiegabilmente ed in maniera del tutto immotivata ed illogica, alla rappresentazione dei fatti fornita dalla dottoressa Me. , ancorché la ricostruzione dei fatti offerta da questa fosse stata smentita da altro teste. Sotto diverso profilo si lamenta che la conferma della responsabilità del D.F. sia stata fatta senza esplicitare il percorso logico seguito per escludere l'interferenza di fattori alternativi che potevano aver influito sulla determinazione dell'evento. Ancora, in relazione alla impossibilità di eseguire nel breve tempo disponibile gli interventi terapeutici, da un canto si contesta che il termine iniziale potesse essere anticipato come fatto dalla Corte di Appello, dall'altro si evidenzia che la mancanza di dati certi in ordine alla situazione esistente presso l'ospedale del capoluogo (posti letto disponibili, presenza di urgenze in reparto) e l'assenza di valutazioni tecniche circa l'effettiva tempistica per il successivo intervento chirurgico, non consentono di affermare che anche il lasso temporale di circa due ore potesse, con alto grado di probabilità logica vicino alla certezza, garantire la tempestiva esecuzione di un intervento risolutivo.
Ancora sotto il profilo del nesso di causalità il ricorrente rileva come sarebbe stato necessario valutare se il decesso poteva essere considerato conseguenza dell'omesso trasferimento del paziente presso l'ospedale di (…) o della mancata esecuzione di intervento terapeutico e tale giudizio non poteva non essere ancorato alla risposta da offrire al quesito circa la concreta possibilità che, in meno di due ore, il paziente fosse trasferito e sottoposto ad intervento. I consulenti tecnici nel corso dell'istruttoria dibattimentale non hanno dato indicazioni al riguardo. Sicché l'affermazione della Corte di Appello viene ritenuta priva di fondamento sul piano fattuale.
3.2. Con un secondo motivo si deduce ancora violazione di legge in relazione all'art. 165, commi 1 e 4 cod. pen., e vizio di motivazione, in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento delle provvisionali assegnata alle parti civili. Dato conto dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno opposto a quello evocato dalla Corte di Appello, si osserva che la sospensione condizionale della pena non può che operare dopo il formarsi del giudicato; sicché sarebbe una contraddizione in termini subordinare la stessa al verificarsi di una condizione temporalmente anteriore alla sua operatività. Lo strumento per apprestare tutela alle ragioni patrimoniali del danneggiato da reato è rinvenibile nell'articolo 540 cod. proc. pen., il quale consente al giudice e solo su richiesta della parte civile, a condizione che ricorrano giustificati motivi, di dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna alla restituzione e al risarcimento del danno e prevede al secondo comma l'immediata esecutività della condanna al pagamento di una provvisionale. Inoltre, se fosse possibile subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, non avrebbero ragion d'essere le previsioni di cui all'articolo 600, commi 2 e 3 cod. proc. pen., che contemplano l'istituto della sospensione dell'esecutività della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno nonché della provvisionale. Peraltro, nel caso di specie l'erroneità della statuizione è resa manifesta dal fatto che la sentenza di secondo grado è stata pronunciata il 4 aprile 2011 e la motivazione è stata depositata il 15 novembre 2011; quindi ben oltre la scadenza del termine del 30 giugno previsto dalla stessa sentenza. In ogni caso la decisione impugnata non chiarisce le ragioni per le quali la sospensione della pena dovrebbe essere subordinata al pagamento di una provvisionale, tanto più che questa è stata posta a carico anche del responsabile civile e non poteva quindi sorgere alcuna preoccupazione in ordine all'effettivo ristoro del pregiudizio economico subito dal danneggiato dal reato, nel caso in cui l'imputato non dovesse essere definitivamente assolto.

Considerato in diritto

4. Il ricorso è in parte fondato, nei sensi di seguito precisati.
4.1. Nonostante si evochi anche il vizio di violazione di legge, il primo motivo di ricorso tende in verità a vedere affermata una ricostruzione del fatto alternativa a quella fatta propria dai giudici di merito ed in particolare da quello di seconde cure. Si assume, infatti, che il tracciato dell'elettrocardiogramma al quale era stato sottoposto il M. non dava segni di sofferenza cardiaca e comunque che gli episodi algici del paziente erano regrediti dopo pochi minuti, essendo stato inoltre negativo il risultato degli esami enzimatici.
Si tratta di assunti che la Corte di Appello ha motivatamente ritenuto infondati, facendo - richiamo al tenore testuale del responso che, in via automatica, l'apparecchiatura emise: "ritmo sinusale; moderata deviazione assiale sinistra (asse QRS
Avv. Antonino Sugamele

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