La riparazione risarcitoria va considerata conteggiata alla data in cui è avvenuto il sinistro stradale.-
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 8 ottobre - 25 novembre 2013, n. 26359
Presidente Russo – Relatore Carleo
Svolgimento del processo
In data (omissis) lungo la superstrada (omissis) , in seguito alla collisione tra un'auto di proprietà dell'Associazione laicale di culto "Catechisti di Cristo Re, condotta dal sacerdote M.S. , ed altra auto, condotta da Z.F. , assicurata dalla Fata Ass.ni, decedevano, oltre che gli stessi conducenti, A..S. , Zu.Fr. e Z.L. , rispettivamente moglie e figli di Z.F. . Nel relativo procedimento penale aperto contro ignoti, veniva accertato che il sinistro era avvenuta per colpa del conducente di un terzo automezzo rimasto ignoto, il quale immettendosi sulla superstrada da una stradella poderale, impattava l'Audi dello Z. che sbandava ed urtava la vettura condotta dal sacerdote. Gli eredi del M. , con citazione ritualmente notificata, convenivano in giudizio l'Assitalia, quale impresa designata dal F.G.V.S., la Fata Assicurazioni, P.A. , quale tutrice e legale rappresentante di Z.G. , affinché fossero risarciti dei danni materiali e morali subiti. Si costituivano in giudizio i convenuti ed intervenivano altresì l'Associazione di culto Catechisti di Cristo Re, della quale faceva parte il sacerdote deceduto, e gli eredi dei defunti Z. e S. i quali chiedevano il risarcimento dei danni da loro rispettivamente subiti. In esito al giudizio il Tribunale di Lamezia accoglieva in parte la domanda attrice e condannava Z.G. nonché la Fata Assicurazioni e l'Assitalia s.p.a. quale impresa designata dal FGVS, queste ultime solidalmente nella misura del 50% ciascuna in considerazione dell'accertato concorso di colpa, al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di L.600 milioni, pari ad Euro 309.874,14 (Euro 77.468,52 a favore di ciascuno dei due genitori ed Euro 25.822,84 a favore di ciascuno dei sei fratelli e sorella) somme liquidate all'attualità comprensive di interessi e svalutazione monetaria fino alla data di pubblicazione della sentenza; condannava i predetti convenuti, rimasti soccombenti,al pagamento solidale, in favore della parti attrici, delle spese processuali; rigettava la domanda riconvenzionale come proposta da P.A. , S.F. , Sc.In. , S.G. , Z.G. , Z.E. e Z.R. nei confronti dell'Assitalia s.p.a.; d) rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata dall'Associazione di Culto Catechisti di Cristo Re e dichiarava interamente compensate tra le dette parti le spese di giudizio. Avverso detta sentenza proponevano appello, in via principale, l'Associazione Laicale di culto ed in via incidentale la F.a.t.a. Fondo Assicurativo tra agricoltori, l'Assitalia, M.F. , nonché M..P. , in proprio e quale procuratore speciale di M.M. , M.G. , Ma.Gi. , M.S. , M.M.L. e quale procuratore generale di M.C. , M.N. , I.R. , nonché P.A. in proprio, Z.G. senior, Sc.In. , S.G. , S.F. , Z.E. e Z.R. , anch'essi in proprio, nonché Zu.Gi. junior in proprio e quale erede di Z.F. , S.A. , Zu.Fr. e Z.L. . In esito al giudizio, la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza depositata in data 21.2.2009 condannava l'Assitalia al pagamento in favore dell'Associazione di culto della somma di Euro 450,00 oltre interessi; dichiarava responsabile esclusivo dell'incidente il conducente del veicolo rimasto sconosciuto; condannava l'Assitalia, con il limite del massimale maggiorato di interessi e rivalutazione, al pagamento in favore dell'appellante incidentale M.P. , in proprio e nella qualità, dell'ulteriore somma di Euro 93.115,45 oltre interessi; condannava l'Assitalia, con il limite del massimale maggiorato di interessi e rivalutazione,al pagamento, in favore dell'appellante incidentale P.A. (e gli altri) della somma di Euro 1.233.425,00 oltre interessi; rigettava l'appello incidentale dell'Assitalia; provvedeva infine al governo delle spese. Avverso la detta sentenza hanno quindi proposto ricorso per cassazione, in via principale, articolato in due motivi, l'Associazione di Culto; in via incidentale, articolato in un solo motivo, l'Inaassitalia; articolato in un unico motivo, M.P. , in proprio e quale procuratore generale di M.C. , M.N. , I.R. , M.F. , nonché quale procuratore speciale di M.M. , M.G. , Ma.Gi. , M.S. , M.M.L. . Resiste con controricorso l'Ina-Assitalia Spa.
Motivi della decisione
In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso principale e quelli incidentali sono stati riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
Procedendo all'esame del ricorso principale, va rilevato che con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043, 1213, 2059, 1226 e 2056 cc nonché l'omessa o, comunque, insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso con riguardo alle dette norme nonché l'eventuale violazione anche dell'art. 112 cpc, l'Associazione ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello non ha riconosciuto la sua legittimazione ad ottenere il ristoro del danno non patrimoniale e non si sarebbe pronunciata sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, subito per effetto della morte di un suo membro interno, che aveva prestato il voto di povertà e che devolveva in favore dell'associazione tutti i suoi redditi.
La seconda doglianza, per violazione dell'art. 21 legge n. 990/1969, si fonda sulla considerazione che la riparazione risarcitoria dovutale le competerebbe per intero sino al limite del massimale previsto senza essere oggetto di compartecipazione con gli altri aventi diritto su detto importo.
Ancor prima di approfondire il contenuto di ciascuno dei motivi sopra riportati nella loro essenzialità, mette conto di chiarire innanzitutto che la Corte si è pronunciata non solo sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale ma anche su quella riguardante il danno non patrimoniale (onde l'infondatezza del profilo di doglianza ex art. 112 cpc) come risulta dal tenore letterale della sentenza nella parte in cui la Corte di merito statuisce testualmente "Va dunque rigettato il secondo motivo di appello principale limitatamente agli aspetti sopra considerati e conseguentemente la domanda svolta dall'Associazione di culto per ottenere il ristoro del pregiudizio economico subito iure proprio per effetto di M.S. (non essendone erede legittimo, in mancanza di testamento) e del danno morale, non rivestendo la qualità di danneggiato dal reato" (v. pag.30 della sentenza).
Ciò premesso, passando agli altri profili di doglianza, va osservato che essi, i quali vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto aspetti diversi, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono infondati e non meritano accoglimento.
A riguardo, torna opportuno prendere le mosse dalla considerazione, secondo cui, in ragione del carattere atipico del fatto illecito delineato dall'art. 2043 c.c., come insegnano le Sezioni Unite "non è possibile individuare in via preventiva gli interessi meritevoli di tutela: spetta, pertanto, al giudice, attraverso un giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto, accertare se, e con quale intensità, l'ordinamento appresta tutela risarcitoria all'interesse del danneggiato, ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profili, manifestando, in tal modo, una esigenza di protezione" (Sez. Un. n.500/1999).
Sotto tale aspetto, appare corretta la considerazione, posta dalla Corte di merito a base della decisione, quando osserva che nella specie non esiste nel nostro ordinamento norma di legge che consenta di individuare il pregiudizio subito dall'Associazione come conseguenza della lesione di un interesse giuridicamente protetto, non potendosi intendere come tale l'art. 29 Cost. "poiché la tutela è ivi accordata alla famiglia intesa come società naturale fondata sul matrimonio (con ampio dibattito volto ad ottenere l'equiparazione della famiglia di fatto rappresentata dalla convivenza more uxorio) e non già qualsiasi unione o comunità sia essa civile o religiosa pur con saldo vincolo di comunione di vita" (v. pag.30).
Né l'Associazione ricorrente ha saputo indicare l'esistenza di norma alcuna, che consenta di ritenere che l'Ordinamento italiano appresta tutela risarcitoria all'interesse di una comunità religiosa nel caso della morte di un proprio associato, provocata da terzi.
Del resto, non può trascurarsi a riguardo che, in tema di responsabilità civile, il fatto dannoso, a norma dell'art. 2043 cod. civ., deve essere contra ius e cioè deve ledere un diritto, mentre, nel caso di specie, l'interesse dell'Associazione ricorrente non riveste né la forma del diritto soggettivo, né quella dell'interesse legittimo nei limiti delineati dalla citata sentenza delle S.U. n.500/99. Ne deriva che è configurabile solamente un'aspettativa di mero fatto, cui l'ordinamento non accorda alcuna tutela. Peraltro, anche sul piano probatorio, l'Associazione non ha fornito alcuna prova circa la futura volontà dell'associato di mantenere il vincolo di comunione religiosa, dalla quale ben avrebbe potuto recedere, e di continuare a versare nelle casse dell'associazione ricorrente le sue future entrate non lasciando testamento alcuno (circostanza indicata in sentenza).
Tutto ciò considerato, deve concludersi che l'esistenza di una mera aspettativa di fatto, non tutelabile, toglie pregio alle affermazioni avanzate dalla ricorrente al fine di giustificare una domanda di risarcimento di danni priva di uno specifico fondamento normativo. Va pertanto disatteso il motivo in esame, in esso assorbita la seconda doglianza logicamente e giuridicamente dipendente dal primo, con conseguente rigetto del ricorso principale in esame.
Passando al ricorso incidentale proposto da Ina-Assitalia, va rilevato che l'unica doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe trascurato che il sinistro de quo rientra nella fattispecie sub lettera a) di cui al primo comma dell'art. 283 Dlgs 209/05 (già art.19 legge n.990/69) secondo cui va esclusa qualunque forma di risarcimento per danni alle cose.
Il motivo è privo di quesito di diritto. Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero, ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione, nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), 2), 3), 4) c.p.c., devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità giusta la previsione dell'art. 375 cpc n. 5 - dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame (tra le tante v. Sez. Un. n. 23732/07).
Passando infine al ricorso incidentale proposto da M.P. , va osservato che l'unica doglianza, articolata sotto il profilo della violazione dell'art. 21 legge n. 99069, si fonda sulla considerazione che la Corte territoriale avrebbe trascurato che ciascun erede del defunto aveva diritto ad ottenere la riparazione risarcitoria per intero e sino al limite del massimale previsto senza dover compartecipare con gli altri aventi diritto su detto importo, essendo l'incidente avvenuto in data 1 maggio 1993.
La censura è fondata. A riguardo, giova sottolineare che le Sezioni Unite di questa Corte, componendo il precedente contrasto giurisprudenziale hanno statuito il principio, secondo cui "in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti, relativamente a fatto antecedente al 1 maggio 1993, per persona danneggiata, ai sensi dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve intendersi non solo la vittima diretta dell'incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell'ambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale)", (cfr S.U. n. 15376/09).
La controricorrente Ina-Assitalia deduce a riguardo che la citata decisione delle Sezioni Unite dovrebbe essere intesa nel senso che, in caso di vittime di un sinistro stradale con più eredi, per persona danneggiata deve intendersi la vittima dell'incidente e non anche l'erede.
L'interpretazione suggerita non coglie nel segno. Ed invero, le Sezioni Unite nella citata sentenza hanno espressamente chiarito in motivazione che, una volta ammesso che le vittime secondarie hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, non solo per la morte del congiunto, ma anche per le sue lesioni, la locuzione "persona danneggiata" ben difficilmente può essere limitata a quella di vittima diretta, dato che anche la vittima secondaria è una vittima diretta.
Pertanto, la possibilità riconosciuta anche a soggetto diverso da quello che è stato coinvolto direttamente nel sinistro stradale, di domandare iure proprio il risarcimento del danno subito comporta che anche questi vada qualificato a pieno titolo persona danneggiata direttamente dall'incidente stradale.
È appena il caso di osservare che resta naturalmente fermo il massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale)".
Con l'ulteriore conseguenza che la situazione deve essere disciplinata alla stregua del disposto dell'art. 27 della legge n. 990/69, sulla base del principio della par condicio dei danneggiati, per cui, qualora il ed massimale catastrofale sia, come nella specie, insufficiente a soddisfare tutti i crediti risarcitori, i diritti delle persone danneggiate - nei termini precisati dalle S.U. sopra citate, vanno proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme disponibili. Ne deriva l'accoglimento del ricorso incidentale in esame.
Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, deve essere rigettato il ricorso principale; deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dall'Ina-Assitalia; deve essere invece accolto il ricorso incidentale proposto da M.P. , in proprio e nella qualità. La sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al ricorso accolto.
Con l'ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell'osservanza del principio delle Sezioni Unite sopra richiamato, la causa va rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte decidendo sui ricorsi riuniti rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da Ina-Assitalia Spa, accoglie il ricorso incidentale proposto da M.P. , in proprio e nella qualità, e cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto con rinvio della causa alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
02-12-2013 14:38
Richiedi una Consulenza