La relata di notifica ha fede privilegiata.
Cass. civ., Sez. V, 27 marzo 2013, n. 7714
La relata di notifica di un atto, in relazione a circostanze che costituiscono il frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale che l'ha effettuata, è assistita da fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c. Orbene, poiché l'ufficiale giudiziario esercita pubbliche funzioni, gli atti che attestano le operazioni da lui compiute, il ricevimento delle dichiarazioni resegli ed il contenuto estrinseco delle notizie apprese, sono dotati della fede privilegiata attribuita dall'ordinamento agli atti del pubblico ufficiale.
In ordine alla produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima, non trova applicazione la preclusione prevista dall'art. 345, comma 3, c.p.c. alla produzione di documenti di secondo grado del giudizio. Ed infatti, l'art. 58, comma 2, del predetto D.Lgs. consente alle parti di produrre liberamente documenti anche in sede di gravame, quantunque preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado, essendo irrilevante l'eventuale irritualità della loro produzione in prime cure.
05-04-2013 13:06
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