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Sentenza

LA postina si porta a casa riviste vecchie e cartoline incomplete. Accusata di sottrazione di corrispondenza, la Cassazione annulla.
LA postina si porta a casa riviste vecchie e cartoline incomplete. Accusata di sottrazione di corrispondenza, la Cassazione annulla.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 luglio – 11 settembre 2013, n. 37202
Presidente Agrò – Relatore Fidelbo

Ritenuto in fatto e in diritto

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale dl Parma in data 12 febbraio 2009, in sede di giudizio abbreviato, ha assolto M.B. dal reato di cui all'art. 619 c.p. perché il fatto non sussiste, e ha confermato la sua responsabilità per il residuo delitto di peculato, determinando la pena in otto mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena.
La Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la responsabilità per il peculato, in quanto l'imputata, dipendente di Posta Italia s.p.a. e addetta allo smistamento della corrispondenza, si sarebbe impossessata, nel corso del suo servizio, di alcune riviste e cartoline indirizzate ai legittimi destinatari, oggetti che sono stati rinvenuti presso la sua abitazione e all'interno della sua autovettura.
2. L'imputata ha proposto personalmente ricorso per cassazione e, con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in quanto i giudici di merito l'avrebbero, in maniera contraddittoria, considerata attendibile con riferimento alle giustificazioni offerte per il reato di cui all'art. 619 c.p., inattendibile in ordine al fatto che le riviste e le cartoline erano state sottratte solo in quanto destinate al macero.
Con il secondo motivo lamenta che le sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, nonostante il primo giudice avesse applicato l'indulto, da ritenere più favorevole.
3. Il ricorso è fondato.
I giudici di appello hanno ritenuto che le giustificazioni offerte dall'imputata circa la destinazione al macero, almeno di una parte della documentazione di cui è stata trovata in possesso, fossero mere "petizioni di principio" non suffragate da alcun elemento di prova.
Tuttavia, dal capo di imputazione risulta che si è trattato di riviste risalenti ad anni addietro nonché di alcune cartoline postali prive di dati sufficienti per l'inoltro, per cui che fosse materiale destinato effettivamente al macero è argomento che presenta una qualche plausibilità e sul quale la sentenza avrebbe dovuto spiegare, in maniera coerente, le ragioni per cui tale tesi difensiva è stata ritenuta inattendibile; inoltre, la decisione impugnata non contiene alcuna considerazione in ordine alle cartoline, limitandosi a fare riferimento solo alle riviste.
4. Per tali motivi la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per un nuovo giudizio.
Il secondo motivo è, allo stato, assorbito dall'accoglimento del primo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.
Avv. Antonino Sugamele

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