La notifica della conclusione delle indagini viene effettuata all'imputato a mezzo fax presso il difensore. Non è atto abnorme. Rigettato il ricorso della Procura della Repubblica.
Cassazione penale sez. II
Data:
11/10/2013 ( ud. 11/10/2013 , dep.21/10/2013 )
Numero:
43115
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente -
Dott. GALLO Domenico - Consigliere -
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere -
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere -
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa;
nei confronti di:
S.I., nato il (OMISSIS);
avverso la ordinanza del Tribunale di Ragusa, sez. distaccata di
Vittoria, del 25.02.2013;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di
Marzio;
lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Vincenzo
Geraci, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, avendo rilevato che l'avviso di conclusione indagini all'imputato è stato notificato dal Pubblico ministero tramite invio di fax al difensore senza che ciò fosse stato disposto dal magistrato, e comunque in un'ipotesi in cui tale forma di notificazione non sarebbe consentita (essendo la stessa riservata ai soli avvisi spettanti ai difensori), ha dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Ragusa chiedendo annullarsi il provvedimento per abnormità dello stesso.
3. La categoria dell'abnormità (sulla quale v. in particolare le pronunce delle Sezioni Unite 25957 del 26 marzo 2009 e della Cass. sez. 6^, 12 novembre 2009, n. 2945) si definisce, invero, in rapporto al tema della tassatività, che impronta il regime delle impugnazioni in generale e del ricorso per cassazione in particolare. Essa individua propriamente uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non rispecchia più il modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento.
Tanto che si tratti di un atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma "utilizzato" al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l'esistenza o meno del "potere" di adottarlo.
In questa prospettiva, dunque, abnormità strutturale e funzionale si saldano all'interno di un "fenomeno" unitario. Ove sia proprio l'"attribuzione" a far difetto - e con essa, quindi, il legittimo esercizio della funzione giurisdizionale - la conseguenza non potrà essere altra che quella dell'abnormità, cui consegue l'esigenza di rimozione. Se invece all'autorità giudiziaria può riconoscersi "attribuzione" circa l'adottabilità di un determinato provvedimento, i relativi, eventuali vizi saranno solo quelli previsti dalla legge.
Non importa e non basta dunque, per la sussistenza dell'abnormità, che il potere, esistente, sia solo stato male esercitato, giacchè in tal caso esso sfocia in un atto illegittimo ma non abnorme.
Nel caso in esame, il GUP ha indubbiamente esercitato un potere riconosciutogli (dall'art. 416 c.p.p.), ossia di dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ove non preceduta dall'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.. Cosicchè il provvedimento impugnato non risulta eccentrico rispetto al sistema processuale. Inoltre, lo stesso nemmeno produce una irrimediabile stasi processuale potendo sempre al Pubblico ministero provvederà alla rinnovazione dell'incombente ritenuto difettoso. Cfr. infatti, Cass. sez. 4^, 25.3.2010, n. 14579, per cui non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al p.m. (Fattispecie in cui il p.m., a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice di pace, aveva emesso il decreto penale di condanna, senza procedere alla previa notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.).
4. Ne discende l'inammissibilità del ricorso.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2013
02-11-2013 21:57
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