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Sentenza

La morte del coniuge in pendenza di giudizio di separazione o divorzio fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere.
La morte del coniuge in pendenza di giudizio di separazione o divorzio fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere.
Cassazione civile  sez. I   
Data:
    26/07/2013 ( ud. 29/04/2013 , dep.26/07/2013 ) 
Numero:
    18130

 

    Intestazione

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE PRIMA CIVILE                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. SALME'      Giuseppe                        -  Presidente   -  
    Dott. DOGLIOTTI   Massimo                    -  rel. Consigliere  -  
    Dott. CAMPANILE   Pietro                          -  Consigliere  -  
    Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria                   -  Consigliere  -  
    Dott. DE CHIARA   Carlo                           -  Consigliere  -  
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso 25440/2008 proposto da: 
                     M.B.   (c.f.  (OMISSIS)),   elettivamente 
    domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE' BORSI 4, presso l'avvocato  ESPOSITO 
    ELISABETTA,  rappresentato e difeso dagli avvocati  SANTORO  Carmelo, 
    FUSCO SILVIO A., giusta procura in calce al ricorso; 
                                                           - ricorrente - 
                                   contro 
                           G.F.S.R.; 
                                                             - intimata - 
    Nonchè da: 
                                G.F.S.R.   (c.f.   (OMISSIS)), 
    elettivamente  domiciliata  in  ROMA,  VIA  TRIONFALE  6583,   presso 
    l'avvocato BALDUINI MARIA ESTER, rappresentata e difesa dall'avvocato 
    FAZIO  ANTONINO, giusta procura in calce al controricorso  e  ricorso 
    incidentale; 
                            - controricorrente e ricorrente incidentale - 
                                   contro 
                     M.B.   (c.f.  (OMISSIS)),   elettivamente 
    domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE' BORSI 4, presso l'avvocato  ESPOSITO 
    ELISABETTA,  rappresentato e difeso dagli avvocati  SANTORO  CARMELO, 
    FUSCO SILVIO A. , giusta procura in calce al ricorso principale; 
                              - controricorrente al ricorso incidentale - 
    avverso  il  decreto della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositato  il 
    17/12/2007; 
    udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 
    29/04/2013 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI; 
    udito,  per  il  ricorrente, l'Avvocato S.A.  FUSCO  che  ha  chiesto 
    l'accoglimento del proprio ricorso; 
    udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. 
    PATRONE  Ignazio,  che ha concluso per l'estinzione per  sopravvenuta 
    carenza di interesse. 
                     


    Fatto
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso in data 08/04/2004, G.F. chiedeva, in revisione della sentenza di divorzio tra essa e il coniuge M. B., che non aveva previsto assegno divorzile a suo favore, assegno periodico per sè ed elevazione ad Euro 400,00 per il mantenimento del figlio, divenuto maggiorenne ma ancora non autosufficiente economicamente.

    Il Tribunale di Messina, con decreto 13/06/2006, rigettava la domanda della G. ed elevava ad Euro 300,00 l'assegno per il figlio.

    Proponeva reclamo la G. perchè fosse accolta la sua domanda di assegno. Costituitosi il contraddittorio, il M. chiedeva rigettarsi il reclamo, e in via incidentale disporsi versamento diretto al figlio dell'assegno a suo favore.

    La Corte d'Appello di Messina, con provvedimento in data 17/12/2007, in parziale accoglimento del reclamo, disponeva assegno a carico del M. per la G. per l'importo di Euro 400,00 mensili, ed elevava a Euro 400,00 l'assegno per il figlio.

    Ricorre per cassazione il M..

    Resiste, con controricorso, la G. che pure propone ricorso incidentale in punto decorrenza dell'assegno per sè.

    Resiste con controricorso al ricorso incidentale il M..
    Diritto
    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 9 e 5 L. Divorzio. sostenendo che l'assegno, non essendo oggetto di richiesta al momento del divorzio non poteva costituire oggetto di "revisione". Con il secondo violazione dell'art. 9 L. Divorzio con riferimento all'asserita esistenza di una malattia della moglie che la rendeva inidonea all'attività lavorativa.

    Con l'unico motivo del ricorso incidentale la G. lamenta vizio di motivazione in ordine alla decorrenza dell'assegno.

    Va dato atto, come da documentazione prodotta, della morte del ricorrente principale, in data (OMISSIS).

    Secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 9689 del 2006; 27556 del 2008), la morte del coniuge in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimità davanti a questa Corte, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere. Il procedimento di separazione e divorzio può essere proposto e continuato soltanto dai coniugi. Lo scioglimento del matrimonio, con la morte dei coniugi esclude dunque la pronuncia di divorzio e ogni conseguenza relativa all'assegno divorzile e agli altri profili economici tra i coniugi (così come una pronuncia nella modifica delle condizioni), salvo che siano didotti rapporti patrimoniali solo occasionalmente collegati allo stato matrimoniale:

    (in tal caso invece il processo potrebbe essere continuato dagli eredi). Nè il figlio maggiorenne, ma non autosufficiente potrebbe, nella specie, coltivare una domanda di assegno nei confronti dell'obbligato ormai deceduto: trattandosi di rapporto personale, non potrebbe procedere nei confronti di altri eredi.

    Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso principale, e conseguentemente quello incidentale per cessata materia del contendere.

    Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio di legittimità siano compensate fra le parti.
    PQM
    P.Q.M.

    La Corte dichiara inammissibili i ricorsi per cessata materia del contendere; dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti.

    A norma del D.L. n. 196 del 2003, art. 52, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri atti identificativi delle parti, dei minori e dei parenti, in quanto imposto dalla legge.

    Così deciso in Roma, il 29 aprile 2013.

    Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2013
Avv. Antonino Sugamele

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