La Cassa Nazionale Previdenza Avvocati ingiunge ad Equitalia il pagamento dei contributi riscossi dagli iscritti. Equitalia si oppone sostenendo il difetto di giurisdizione.
Autorità: Cassazione civile sez. un.
Data: 21 dicembre 2012
Numero: n. 23860
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Primo Presidente f.f. -
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente Sez. -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. VIRGILIO Biagio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17530/2011 proposto da:
EQUITALIA SESTRI S.P.A. - Agente per la riscossione per le Province
di Asti, Biella, Genova, Imperia, La Spezia, Novara, Savona, Verbano
- Cusro - Ossola, Vercelli, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVALIER D'ARPINO 8,
presso lo studio dell'avvocato FRONT1CELLI BALDELLI ENRICO, che la
rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
11523/2011 del TRIBUNALE di ROMA;
udito l'avvocato Enrico FRONTICELLI BALDELLI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/11/2012 dal Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO.
(Torna su ) Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, a sezioni unite, rilevato che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:
"Il relatore, letto il ricorso con il quale la s.p.a. EQUITALIA SESTR1 - premesso che il Tribunale di Roma, ritenuta la propria competenza, con decreto ingiuntivo...notificato in data 18 gennaio 2017, ha ingiunto ad essa società di pagare alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense che, in relazione alla riscossione dei contributi previdenziali degli avvocati iscritti (a quella) Cassa ne aveva fatto richiesta, la somma di Euro. 37604,46 - chiede di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente al procedimento di ingiunzione detto e conseguentemente al giudizio di opposizione da essa instaurato adducendo (a) la natura di agente contabile dell'agente della riscossione, (b) la natura del danaro...affidato al concessionario, (c) la configurazione (di essa) Cassa e del servizio previdenziale obbligatorio...svolto nonchè (d) la natura del rapporto controverso ed (e) la disciplina di cui si chiede l'applicazione;
rilevato che su identiche questioni le sezioni unite di questa Corte (ordinanze nn. 10132-10133-10134 depositate il 20 giugno 2012, tutte rese tra concessionario della riscossione e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense) hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario osservando che:
- la natura pubblica dei contributi previdenziali in danaro dovuti dagli iscritti alla Cassa detta non risulta rilevante ai fini di individuare il giudice cui la legge attribuisce la potestas iudicandi relativa perchè quella natura (derivata dalle finalità della contribuzione) riguarda unicamente il rapporto previdenziale tra la Cassa ed il proprio iscritto, solo al quale ineriscono le affermazioni del giudice delle leggi, per le quali (a) ai contributi ivi in esame (ovverosia ai contributi dovuti dai sanitari iscritti agli ordini professionali italiani in favore dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (Onaosi), altro ente trasformato con la medesima legge), siccome determinati con atto unilaterale, alla cui adozione non concorre la volontà del privato, deve essere attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatoriamente imposte, come tali soggette alla garanzia dettata dall'art. 23 Cost., (sentenza 14 giugno 2007 n. 190) e (b) deve escludersi che la trasformazione...in associazione privata operata dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 1, abbia inciso...sulla natura dell'attività dell'ente...così determinando una sostanziale modificazione dei caratteri del rapporto previdenziale;
- queste sezioni unite (ord. 7 maggio 2003 n. 6956) hanno già chiarito che, a norma dell'art. 103 Cost., comma 2, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 44, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, art. 9, e D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 127, la giurisdizione tendenzialmente generale (ancorchè secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore) in materia di contabilità pubblica attribuita alla Corte dei Conti riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile e, quindi, suppone necessariamente la qualità pubblica del titolare del denaro gestito;
- siffatta qualità difetta (per espresso disposto normativo) alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (nonchè a tutti gli altri enti considerati dal D.Lgs. n. 509 del 1994) titolare del denaro di cui ha chiesto il pagamento;
- la giurisdizione della Corte dei Conti non trova fondamento neppure nel disposto del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 58, perchè gli altri giudizi ad iniziativa di parte considerati nel primo comma, per espressa previsione, sono soltanto quelli comunque di competenza della Corte dei Conti: la norma, quindi, non amplia la giurisdizione del giudice contabile ma detta soltanto indicazioni sulle modalità (mediante ricorso da notificarsi nelle forme della citazione) di istituzione (sono istituiti) di quei giudizi allorquando siano interessati anche persone od enti diversi dallo Stato;
P.T.M. propone che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario";
che la Cassa intimata non si è costituita;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all'avvocato della ricorrente;
che quest'ultima ha depositato memoria.
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione, le quali riproducono quelle già esposte nelle recenti pronunce di queste sezioni unite ivi citate e che si intendono qui ribadire, non contenendo l'anzidetta memoria rilievi idonei a condurre a diversa conclusione;
che va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;
che non v'è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2012
05-01-2013 12:34
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