La casa coniugale, nel caso di separazione, spetta al coniuge proprietario del suolo su cui è costruita.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 5 marzo - 3 luglio 2013, n. 16670
Presidente Di Palma – Relatore Campanile
Ritenuto in fatto e in diritto
Il consigliere delegato ha depositato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione.
"La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 107 depositata in data 18 gennaio 2011, confermava la decisione del Tribunale di Corno, emessa in data 23 gennaio 2008 ed impugnata da F.G.F. nei confronti del marito G.A. , con la quale era stata rigettata la domanda dell'appellante, dal quale era separata, al pagamento di una somma pari a metà del valore dell'immobile ultimato in costanza di matrimonio su suolo di proprietà esclusiva proprietà del marito.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la F.G. , sulla base di unico e complesso motivo.
Si ritiene che in ordine all'impugnazione in esame possa emettersi ordinanza ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., stante l'evidente infondatezza del ricorso.
La F.G. denuncia violazione degli artt. 143, 177, 179 e 192 c.c., nonché omessa motivazione sui un fatto decisivo, sostenendo che si sarebbe dovuto presumere che i materiali impiegati per la costruzione, acquistata dal coniuge in virtù del principio dell'accessione, erano entrati a far parte della comunione legale, di talché la propria domanda di ottenere la condanna del G. al pagamento della somma corrispondente alla metà del loro valore avrebbe dovuto essere accolta.
Tale tesi non può essere condivisa, essendosi la corte territoriale conformata all'orientamento secondo cui il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista ipso iure la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti da una altrettanto specifica disposizione di legge, non torva deroga nella disciplina legale tra coniugi, in quanto l'acquisto ella proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di origine negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione, spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine (Cass., 30 settembre 2010, n. 20508).
La ricorrente solo in maniera generica, attraverso l'affermazione, priva di qualsiasi riferimento a specifiche risultante processuali, sostiene di aver "documentato, dedotto ed almeno parzialmente comprovato, nel giudizio di merito, ogni tipo di apporto da esso conferito alla comunione legale", senza contrastare specificamente le risultanze di segno contrario poste a fondamento della decisione impugnata".
Il Collegio condivide la relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata alle parti costituite.
Deve, pertanto, procedersi al rigetto del ricorso, non potendosi per altro attribuire valenza all'affermazione contenuta nella nomina a sostituto processuale dell'avv. Molea, avulsa da qualsiasi riferimento a circostanze concrete, circa una non meglio precisata cessazione della materia del contendere.
Non si provvede in merito alle spese processuali, non avendo la parte intimate svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
05-07-2013 00:23
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