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Sentenza

L'utente è nell'elenco telefonico, ma non nei servizi informativi. Danni?
L'utente è nell'elenco telefonico, ma non nei servizi informativi. Danni?
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 18 ottobre – 29 novembre 2013, n. 26807
Presidente Carnevale – Relatore Macioce

Svolgimento del processo

La soc. a .r.l. Jolly Oro con citazione del 25.7.2002, quale titolare dì u­tenza telefonica per contratto da anni stipulato con Telecom Italia con riferimento al proprio esercizio commerciale di gioielleria-orologeria in Torino, sull'assunto di aver concordato con la soc. SEA l'inserimento non solo cartaceo ma anche nelle banche dati informatiche dei servizi 12­412-info 412 anche delle diciture F. Orologeria ed altre, convenne innanzi ari Tribunale di Torino Telecom Italia, quale responsabile del mancato inserimento della propria ragione sociale e delle indicate dici­ture nelle banche dati in discorso, e ne chiese la condanna al risarci­mento dei danni indicati in € 9.000 od in altra maggiore o minore som­ma. La Telecom Italia si costituì negando fondamento alla domanda, stante la richiesta di utenza riservata e stante comunque l'inserimento a seguito di espressa richiesta nel maggio-settembre 2002.
II Tribunale, con sentenza 11.10.2004, ha rigettato la domanda.
La Corte di Torino, adìta dalla soc. Jolly Oro, è andata di contrario avvi­so e, con sentenza 13.07.2006, ha ritenuto fondata la domanda, dichia­rando l'inadempimento della Telecom Italia e condannandola a pagare per risarcimento danni a Jolly Oro la somma di € 1.000, oltre ad 1/3 del­
le spese processuali dei due gradi, compensati i residui 2/3.
In motivazione la Corte di merito ha osservato: che l'obbligo di Tele­com di attivare il servizio informatico discendeva dall'art. 17 dPR 318/1997 intergrato dal regolamento di cui al D.M. 197/1997, dall'art. 3 c. 1 lett. B-C e c. 4 dPR 318/1997, dal dPR 77/2001 contemplanti l'obbligo generale di Telecom di fornire elenco e servizi di informazione degli abbonati; che del resto SEAT aveva dato corso all'inserimento, che Telecom non aveva dato prova che Jolly Oro avesse rinunziato a parte del servizio erogato con richiesta di riservatezza della linea (dalla quale sarebbe discesa la decisione di non rendere disponibile l'utenza sui nu­meri 12:-412-info 412) posto che la teste escussa aveva solo affermato che dall'archivio informatico risultava che la linea era riservata il chè era in contraddizione cori la sua presenza sull'archivio cartaceo; che pertan­to emergeva l'inadempimento di Telecom e la necessità di procedere alla sua condanna, con la conseguente individuazione nella somma di € 1.000, comprensiva di accessori, del ristoro dovuto a Jolly Oro; che si provvedeva a compensare per 2/3 le spese di lite, gravando Telecom Italia del residuo 1/3 di quelle della appellante per i due gradi.
Per la cassazione d tale sentenza ha proposto ricorso 22.1.2007 Jolly Oro attingente la decisione di parzialmente compensare le spese e Tele­com Italia si è difesa con controricorso 2.3.2007 contenente incidentale articolato su due motivi, afferenti an e quantum della sua condanna.

Motivi della decisione

Riuniti i ricorsi si esamina prioritariamente il ricorso di Telecom Italia, posto che la valutazione del regime delle spese discende dalla condivisione del decisum sul merito.
Con il primo motivo esso denunzia la errata interpretazione delle norme di legge e regolamento richiamate, dovendosi consi­derare come né l'art. 17 dPR 318/1997 afferente gli elenchi abbo­nati né i regolamenti attuativi né tampoco l'art. 20 c. 2 d.P.R. 77/2001 contemplavano alcun obbligo di duplice inserimento pre­scindendo dalla domanda, essi delineando una obbligazione alter­nativa. Inoltre, se nessuna richiesta di duplice inserimento era stata prodotta e provata, nulla autorizzava a ritenere che fosse stato previsto l'inserimento automatico altro che del nominativo o della ragione sociale con "le indicazioni strettamente necessarie" alla individuazione. Ebbene la Corte aveva ignorato tale disposi­zione ed aveva svalutato immotivatamente il fatto che risultasse una richiesta di riservatezza della utenza (e cioè della sua esclu­sione da qualsiasi elenco). Con il secondo motivo si contesta la quantificazione del danno, condotta e motivata in modo illogico.
Ritiene il Collegio fondato il primo motivo, e conseguente­mente assorbito il secondo.
La Corte di Torino ha certamente errato nella interpretazione delle norme invocate, supponendo che dalla richiesta di inseri­mento nell'elenco cartaceo alla base del contratto di utenza con­cluso anni innanzi discendesse in automatico la estensione all'inserimento nell'archivio informatico, al momento in cui questo si rese disponibile, e che altrettanto automatico fosse l'inserimento nelle banche dati aperte anche delle appendici de­scrittive della propria ragione sociale. Nulla in realtà nelle norme secondarie richiamate autorizza ad opinare in tal senso, posto che tanto l'art. 17 c. 1 lett. A) del dPR 318 del 1997 quanto l'art. 20 c. 2 lett. B) del dPR 77 del 2001 (applicabili ratione temporis ed abrogati dall'art. 218 lettere U) ed HH) del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. 259 del 2003) prevedono l'inserimento a richiesta su supporto cartaceo od elettronico, con la conseguenza che l'inserimento del nominativo dell'utente di te­lefonia nelle banche dati dei servizi informativi elettronici era cer­tamente dovuto ma era certamente collegato ad una richiesta dell'utente stesso, specificativa delle "appendici" descrittive della propria utenza. L'errore di diritto denunziato e qui accertato ha dunque determinato che la valutazione del materiale probatorio (dalla testimonianza acquisita alla valutazione dell'esito dell'interpello) sia stata fatta nella fuorviante logica della ricerca di una rinunzia (la utenza "riservata") a fruire di un inserimento nell'archivio elettronico comunque automatico nel mentre si se­rabbe dovuto valutare - e tale sarà il compito dei giudice del rin­vio - quando il servizio informatico 12-412-info412 venne reso disponibile e con quale ambito descrittivo dell'utente e se da tal data e sino a quella nella quale vi fu, pacificamente, un sollecito-­richiesta puntualmente adempiuto (19.5-3.09.2002), intercorse altra richiesta di inserimento rimasta inevasa. Solo in detto ambi­to temporale ed alle dette condizioni potrebbe conseguentemente configurarsi inadempimento contrattuale di Telecom e pertanto valutarsi l'esistenza di un danno in capo a Jolly Oro.
II ricorso principale attinge la decisione di compensare par­zialmente le spese a danno di essa Jolly Oro, totalmente vittorio­sa. Il disposto regime delle spese, ed il motivo che lo discute, è assorbito nell'accoglimento del primo motivo del ricorso Telecom Italia. Pari assorbimento va quindi disposto per il secondo motivo dello stesso ricorso Telecom. Si rinvia allo stesso Ufficio

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso di Telecom Ita­lia e ne dichiara assorbito il secondo motivo nonché il ricorso prin­cipale di Jolly Oro; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per regolare le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appel­lo di Torino in diversa composizione.
Avv. Antonino Sugamele

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