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Sentenza

L'opposizione alla richiesta di archiviazione deve contenere l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, che devono evidentemente avere il carattere della novità.
L'opposizione alla richiesta di archiviazione deve contenere l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, che devono evidentemente avere il carattere della novità.
Cassazione penale  sez. V   
Data:
    28/03/2013 ( ud. 28/03/2013 , dep.30/04/2013 ) 
Numero:
    19008

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE QUINTA PENALE                        
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. ZECCA      Gaetanino   -  Presidente   -                       
    Dott. PALLA      Stefano     -  Consigliere  -                       
    Dott. SABEONE    Gerardo     -  Consigliere  -                       
    Dott. PISTORELLI Luca        -  Consigliere  -                       
    Dott. DE MARZO   Giusep -  rel. Consigliere  -                       
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
               G.O. nato a (OMISSIS); 
    avverso  il  decreto  del 22/02/2012 del Tribunale  di  Bologna  R.G. 
    432/2010; 
    nei confronti di: 
                A.A., nata a (OMISSIS); 
               D.T.N., nato a (OMISSIS); 
             Z.L.,    nata a (OMISSIS); 
    visti  gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, le richieste 
    del  Procuratore  Generale, le memorie depositate  nell'interesse  di 
              Z.L. e di             D.T.N.. 
                     


    Fatto
    RITENUTO IN FATTO

    1. Con il decreto impugnato il G.i.p. del Tribunale di Bologna ha disposto l'archiviazione del procedimento iscritto a nome di A.A., D.T.N. e Z.L., in relazione al reato di cui all'art. 479 cod. pen., rilevando: a) che, venendo in questione giudizi di natura medica, è assolutamente difficoltoso sostenere che gli stessi possano essere formulati in modo deliberatamente falso; b) che difettavano elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio e che le prove richieste non potevano condurre a diverse conclusioni; c) che la pronuncia de plano è utilizzabile tutte le volte che l'opposizione alla richiesta di archiviazione sia inammissibile, per non essere stati indicati oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, e la notizia di reato sia infondata.

    2. Avverso tale decreto è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse della persona offesa, G.O..

    2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 409 cod. proc. pen., comma 2 e art. 410 cod. proc. pen., commi 1 e 3, per avere il provvedimento impugnato proceduto ad un non consentito apprezzamento prognostico sugli esiti delle investigazioni suppletive proposte, senza instaurare il necessario contraddittorio tra le parti.

    2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 410 cod. proc. pen. e art. 409 cod. proc. pen., commi 2 e 3 e art. 156 disp. att. cod. proc. pen., per avere il decreto impugnato dichiarato inammissibile l'opposizione, nonostante l'indicazione delle indagini suppletiva e delle prove relative, con motivazione apodittica e senza instaurare il contraddittorio.
    Diritto
    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. I due motivi di ricorso, che, per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

    Al riguardo, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen., comma 1, con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

    Nella specie, mentre, da un lato, il ricorso per cassazione non indica specificamente quale sia l'oggetto dell'indagine e quali siano gli elementi di prova, dall'altro, dall'esame dell'atto di opposizione allegato al ricorso risulta che il G. aveva chiesto acquisirsi: a) copia autentica del verbale di riunione del 10/12/2004 della Commissione medica militare di seconda istanza di Firenze; b) copia autentica della perizia psichiatrica effettuata il 29/11/2004; c) copia autentica della perizia psichiatrica effettuata il 10/12/2004. E tuttavia, a pag. 1 del medesimo atto di opposizione, si lamenta che il P.M. trascurato di considerare "atti di fonte fidefaciente di già acquisiti agli atti di causa, fra i quali, in primis, il dirimente referto medico licenziato il 10/12/2004 della Commissione medica militare di seconda istanza di Firenze. Detto Collegio medico, avvalendosi peraltro di due distinte, ma significativamente concordanti perizie psichiatriche redatte, rispettivamente, in data 29/11 e 1/12/2004....".

    Appare evidente che, pertanto, gli elementi di prova dei quali è stata chiesta l'acquisizione sono i medesimi che lo stesso ricorrente da per acquisiti agli atti di causa.

    Alla luce di tale premessa fattuale, s'intende il significato della motivazione del provvedimento impugnato, che, da un lato, rammenta il principio per cui l'opposizione è inammissibile quando non siano indicati l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, che devono evidentemente avere il carattere della novità, dall'altro, ribadisce che gli elementi indicati, proprio perchè già considerati, in quanto esistenti agli atti, non potrebbero condurre a conclusioni diverse da quella della ritenuta infondatezza della notitia criminis.

    2. Alla decisione del rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
    PQM
    P.Q.M.

    Rigetta e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Così deciso in Roma, il 28 marzo 2013.

    Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2013
Avv. Antonino Sugamele

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