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Sentenza

L'indigenza non giustifica l'occupazione di un immobile.
L'indigenza non giustifica l'occupazione di un immobile.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 gennaio – 3 aprile 2013, n. 15279
Presidente Fiandanese – Relatore Gentile

Considerato in fatto

L.T. ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 06.02.2012 della Corte di appello di Palermo, confermativa della sentenza del Tribunale di Marsala che aveva riconosciuto la predetta responsabile del reato di cui agli artt. 633, 639 bis CP per invasione ed occupazione di alloggio ALER;
Motivi ex art. 606, 1° co., lett. b e) c.p.p.
1) La ricorrente censura la decisione impugnata per violazione dell'art. 4 CP trascurando le argomentazioni difensive dalle quali emergeva il reale stato di necessità delle ricorrente che aveva operato perché costretta dalla urgenza di sottrarre la sua persona ed i suoi fidi ad una situazione di carenza ed antigienicità abitativa che aveva nesso in pericolo la salute propria, e quella dei figli minori;
Chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

2) Il ricorso è infondato in quanto trascura la precisa e puntuale motivazione della Corte di appello che, del tutto correttamente, ha osservato che lo stato di necessità dedotto era restato privo di dimostrazione che l'appellante aveva sostanzialmente dedotto una stato di disagio sociale ed abitativo, emergendo dagli atti che l'impunta disponeva di un'abitazione, sia pure di modeste dimensioni, e che l'occupazione in questione era stata dettata dall'aspirazione ad un miglioramento che, se pur soggettivamente comprensibile, non integrava affatto gli estremi del dedotto stato di necessità.
3) La motivazione impugnata risulta congrua sul piano della valutazione in fatto e corretta sul piano giuridico avendo applicato il principio per il quale la situazione di indigente non è di per se idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato passibile, in via di ipotesi, provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Cassazione penale, sez. VI, 19/03/2008, n. 27049) ed attesa che l'illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo (Cassazione penale, sez. II, 11/02/2011, n. 8724).
4) Segue il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 CPP.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente pagamento delle spese processuali.
Avv. Antonino Sugamele

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