L'imputato viene condannato 6 giorni prima rispetto l'avviso della cancelleria.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 marzo – 10 aprile 2013, n. 16262
Presidente Brusco – Relatore Esposito
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 12/6/2012 il Tribunale di Pesaro, a seguito di appello dell'imputato e di appello incidentale della parte civile, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, condannandolo al risarcimento dei danni in misura percentuale, dichiarava l'esclusiva responsabilità del predetto, condannandolo all'integrale risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. e la conseguente nullità della sentenza. Rileva che aveva ricevuto dalla cancelleria del Tribunale avviso riguardo all'attività di mero rinvio che sarebbe stata compiuta all'udienza fissata, contenente indicazione errata dell'udienza di rinvio. Tale udienza, pertanto, si era tenuta in data anteriore, in assenza del difensore. Ciò aveva comportato lesione del diritto di difesa, con conseguente nullità della sentenza. Deduce, ancora, il ricorrente vizio motivazionale e violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. Osserva che il giudice d'appello, sul rilievo del contrasto tra le dichiarazioni della parte offesa e quelle del teste oculare, aveva reinterpretato il fatto di cui all'imputazione, violando il principio di correlazione tra imputazione e sentenza.
Deduce, inoltre, che, sulla scorta delle dichiarazioni della parte civile, valutate credibili solo in parte, era stata offerta motivazione incongrua in relazione alla dinamica del sinistro.
Considerato in diritto
È fondato il primo motivo di ricorso.
Risulta in atti, invero, un avviso di cancelleria datato 2/3/2012 e indirizzato alla cortese attenzione dell'avv. Renato Brualdi, difensore dell'imputato, del seguente tenore: "In riferimento all'udienza del 6/3/2012 riguardante l'imputato in oggetto prevista per le ore 10.45 si comunica che l'udienza sarà tenuta dal Dott. Mannelli che provvederà a rinviare il processo al 18/6/2012 alle ore 13.45 per i medesimi incombenti.
Per agevolare il lavoro della cancelleria si prega cortesemente di inviare con urgenza a mezzo fax il consenso alla chiamata anticipata.
Qualora non sarete presenti personalmente o tramite un sostituto processuale, si provvederà al rinvio con il difensore d'ufficio di turno".
In calce all'avviso predetto è posta la postilla "per consenso alla chiamata anticipata", con sottoscrizione dell'avv. Renato Brualdi, ad attestare l'avvenuta ricezione dell'avviso.
In tale situazione emerge con evidenza che la mancata presenza del difensore dell'imputato all'udienza di discussione del 12/6/2012, nella quale il processo è stato deciso, fu dovuta alla comunicazione ingannevole della cancelleria, mediante indicazione con riferimento all'udienza effettiva (nella quale soltanto si sarebbe dovuta svolgere attività processuale) di una data errata e successiva a quella di celebrazione.
La descritta situazione da luogo a nullità insanabile, avendo di fatto impedito l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. L'omessa notificazione al difensore di fiducia dell'imputato dell'avviso di dibattimento comporta, infatti, una nullità riconducibile nell'ambito dell'art. 185 n. 3 cod. proc. pen, (in tal senso il consolidato orientamento di questa Corte: ex plurimis Cass. n. 6240 del 14/01/2009 Rv. 242530: "l'omessa notificazione dell'avviso di dibattimento (nella specie per il giudizio d'appello) al difensore di fiducia dell'imputato determina nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia"). Alla nullità dichiarata consegue la nullità di tutte le attività successive al compimento dell'atto nullo.
Per le ragioni enunciate la sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Pesaro per la celebrazione del giudizio di appello, rimanendo assorbiti nella decisione gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pesaro per la celebrazione del giudizio di appello.
11-04-2013 23:30
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