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Sentenza

L'ex suocero fa causa all'ex genero per la restituzione delle somme esborsate per l'acquisto della casa coniugale. Per la Cassazione ha diritto solo alla metà.
L'ex suocero fa causa all'ex genero per la restituzione delle somme esborsate per l'acquisto della casa coniugale. Per la Cassazione ha diritto solo alla metà.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 maggio - 26 giugno 2013, n. 16115
Presidente Berruti – Relatore Amatucci

Svolgimento del processo

1.- Nell'aprile del 1997 A..F. convenne in giudizio il genero F..B. (separatosi dalla moglie F.R. nel 1994) chiedendone la condanna alla restituzione della somma di L. 223.000.000 ancora dovutagli, essendogli state restituite nel 1991 solo L. 108.000.000 delle complessive L. 331.000.000 erogate al genero per prestiti vari. Uno di questi relativo a L. 250.000.000 corrisposte nel corso del 1991 direttamente a Ba.Gi. , venditore dell'immobile acquistato dai coniugi in regime di comunione dei beni e poi adibito a casa di abitazione.
Il convenuto resistette, tra l'altro sostenendo, per quanto in questa sede ancora interessa, che la somma di L. 250.000.000 era stata corrisposta al venditore dell'immobile (acquistato al prezzo complessivo di L. 400.000.000) a titolo di donazione.
Il Tribunale accolse la domanda con sentenza del 28.6.2002, condannando il convenuto al pagamento di Euro 115.169,88, oltre agli interessi dalla data di costituzione in mora (9.1.1997).
2.- La Corte d'appello di Napoli ha respinto il gravame del B. con sentenza n. 3983/2006, condannandolo alle spese del secondo grado. Ha in particolare ritenuto che il convenuto non aveva dimostrato che l'erogazione di L. 250.000.000 "da parte del F. , finalizzata all'acquisto dell'immobile di p.zza (OMISSIS) , costituiva una donazione alla figlia" F.R. , sicché tutti i rilievi contenuti nel gravame risultavano infondati (all'inizio di pag. 4 della sentenza).
3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il soccombente F..B. , affidandosi a cinque motivi, cui resistono con controricorso F.R. e P. , quale eredi di F.A. .

Motivi della decisione

1.- Col primo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1813 e 2697, primo comma, c.c..
Vi si sostiene (a pag. 7 del ricorso) che, a fronte dell'affermazione del B. che parte dell'importo direttamente versato dal F. al venditore aveva costituito una donazione indiretta a favore della figlia Rita quanto alla quota della metà dell'immobile, la Corte d'appello aveva erroneamente posto a suo carico l'onere della prova relativa al titolo liberale dell'erogazione.
1.1.- Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Incontroverso essendo che l'immobile fu acquistato in regime di comunione dei beni fra i coniugi, palesemente difetta, quanto alla quota di pertinenza della figlia F.R. , qualunque titolo invocabile nei confronti dell'altro coniuge (il B. ) da parte di chi (il F. ) anche per lei pagò il prezzo al venditore.
Quand'anche si trattasse dunque di mutuo, e non piuttosto di adempimento dell'obbligo altrui (art. 1180 c.c.), nessun onere probatorio si sarebbe potuto porre a carico del convenuto in ordine al titolo dell'erogazione del padre a vantaggio della figlia: gratuito o oneroso che quel titolo fosse, tanto non riguardava l'altro coniuge.
Questi, per la sua quota, non afferma peraltro in ricorso di aver mai sostenuto che il suocero (F. ) intendesse effettuare una donazione indiretta (anche, in ipotesi) in suo favore, né pone alcuna questione in ordine alla parte residua del complessivo prezzo dell'immobile (di L. 400.000.000, secondo quanto indicato in sentenza).
Univocamente ne consegue che è debitore della metà di quanto complessivamente versato dal F. per l'acquisto dell'immobile (L. 250.000.000), detratto il già restituito importo di L. 27.000.000, come si evince dalla circostanza che il petitum ascendeva a L. 223.000.000 in relazione alle riconosciute restituzioni.
Deve dunque L. 98.000.000 (250.000.000: 2 - 27.000.000), equivalenti ad Euro 50.612,78, oltre agli interessi legali dal 9.1.1997, sicché la causa può essere in tal senso decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
2.- Gli altri motivi del ricorso restano assorbiti, giacché l'accoglimento di nessuna delle altre censure varrebbe ad escludere il debito del ricorrente o potrebbe comportare l'effetto di quantificarlo in misura minore.
3.- L'esito complessivo del giudizio, risoltosi a seguito della presente decisione nella determinazione del dovuto in misura largamente inferiore alla richiesta, e le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna F..B. a pagare alle eredi di F.A. la minor somma di Euro 50.612,78, oltre agli interessi legali dal 9.1.1997;
compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Avv. Antonino Sugamele

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