L’espressione “Vaffanculo” è sempre offensiva, senza eccezioni. Parola di Cassazione penale.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 maggio - 3 luglio 2013, n. 28645
Presidente Bevere – Relatore Lignola
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 10 febbraio 2011, resa a seguito di annullamento con rinvio dalla Quinta sezione penale di questa Corte (n. 8814 del 21 gennaio 2010) di una precedente decisione di assoluzione, su impugnazione del P.M. di Lucera (un atto di appello riqualificato come ricorso), R.M. era condannato dal giudice di pace di Rodi Garganico alla pena di giustizia per il delitto di ingiuria aggravata e continuata; in particolare era stato contestato che l'imputato aveva offeso l'onore ed il decoro degli avvocati A.E. e L.R. , nonché di D.B.G. , pronunciando, nei confronti dei predetti, espressioni ingiuriose. Secondo la versione dei querelanti, dopo la celebrazione di un'udienza civile che vedeva contrapposti il D.B. ed il R. , quest'ultimo, mentre scendeva le scale del palazzo di giustizia, parlando col proprio figlio, diceva: "M. , non devi più andare sul terrazzo, perché questi non vogliono; questi sporchi di merda". La frase veniva pronunciata all'indirizzo del D.B. e dell'A. , con un cenno verso di loro, che scendevano le scale due o tre gradini dietro l'imputato.
Successivamente il R. , nella sala avvocati, avvicinava l'avvocato A. e ciò provocava l'intervento dell'avvocato L. , per spiegare all'imputato che non era opportuno parlare con le controparti. Il R. , quindi, rivolto al L. , gli indirizzava l'espressione: "Zitto tu, chi cazzo sei; vaffanculo".
La condanna, confermata dal Tribunale di Rodi Garganico con sentenza del 17 maggio 2012, si fondava sulle dichiarazioni delle persone offese, costituite parte civile, confermate da quelle di V.M. , teste definito indifferente, la cui attendibilità non era smentite dalle deposizioni dei testi a discarico L.A. e S.G. .
L'odierno ricorso, presentato personalmente dall'imputato, è affidato a quattro motivi:
a) nullità del giudizio per incompatibilità del giudice di appello, determinata dall'attività valutativa dallo stesso compiuta nella fase di trattazione dell'erroneo mezzo di impugnazione. Il ricorrente rileva che, a fronte dell'appello impropriamente presentato dal procuratore di Lucera, contro la prima sentenza del giudice di pace di Rodi Garganico, il giudice, Dott. N. , dispose la trasmissione dell'impugnazione in cassazione, per cui egli era incompatibile a celebrare il giudizio di appello, come invece avvenne. Il giudice propose dichiarazione di astensione, ma il presidente del Tribunale non accolse la richiesta.
b) Violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera C ed E, in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p., sotto diversi profili: secondo il ricorrente il giudice di pace avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria dibattimentale, pure in presenza di accordo delle parti ad escluderla; vi erano rancori tra le persone offese e l'imputato; vi erano significative divergenze nella ricostruzione dei fatti tra le deposizioni delle persone offese ed il teste V. , quest'ultimo del tutto inattendibile; inoltre i testi L. e S. non avevano confermato le dichiarazioni dei testi di accusa.
c) Erronea esclusione delle scriminanti previste dall'articolo 599, commi 1 e 2, codice penale. Il ricorrente censura la motivazione della sentenza di appello, con la quale è stata esclusa la reciprocità delle offese e la provocazione. A suo giudizio l'espressione "vaffanculo" non ha valenza offensiva, ma rappresenta una parola di uso comune col significato di "non infastidirmi", al più espressione di impoverimento del linguaggio.
d) Violazione ed erronea applicazione dell'articolo 538, in relazione all'articolo 576 c.p.p., perché, non avendo la parte civile proposto appello contro la prima decisione di assoluzione del giudice di pace, l'imputato non poteva essere condannato al pagamento delle spese, né potevano essere confermata le statuizioni civili di primo grado.
Con memoria difensiva dell'11 aprile 2013 il difensore del R. , avvocato Gianfranco Giangualano, riprende tutti gli argomenti già proposti nel ricorso. Con riferimento al secondo motivo, deduce che con sentenza "Dan contro Repubblica di Moldavia" la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che, nel caso in cui in sede di gravame sia affermata la responsabilità dell'imputato assolto in primo grado, sulla base di una diversa valutazione di attendibilità delle prove orali già valutate dal primo giudice, l'art. 6 CEDU impone l'esame diretto dei testimoni da parte del giudice dell'appello. Nello stesso senso depone il comma 3 dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di giusto processo, per cui il giudice di pace avrebbe dovuto procedere ad una nuova escussione dei querelanti-persone offese, anche in presenza di accordo delle parti ad utilizzare le prove già assunte, poiché il principio di oralità ed immediatezza dibattimentale e la regola sancita dall'articolo 525 c.p.p., in caso di cambiamento della persona fisica del giudice, a pena di nullità assoluta, impediscono il mero riesame degli atti già acquisiti da un diverso giudice di pari grado.
Viene inoltre dedotta l'inammissibilità dell'appello presentato dal pubblico ministero di Lucera, perché proposto con modalità diverse da quelle consentite, e cioè a mezzo fax indirizzato la cancelleria del giudice di pace di Rodi Garganico, per cui manca la certezza in ordine alla persona che ha provveduto la sua presentazione.
Viene ancora dedotta la carenza di interesse ad impugnare del pubblico ministero e l'errore commesso dal Tribunale di trasmettere gli atti alla Corte di cassazione, anziché dichiarare inammissibile appello. Quanto alla condanna al risarcimento del danno a favore dei querelanti non appellante in sede civile della precedente sentenza di assoluzione, si richiama l'ordinanza 313 del 2011, resa dalla Quinta sezione di questa Corte, in cui (nella lettura che ne da il ricorrente) sarebbe già stato affermato che il risarcimento in sede civile va richiesto successivamente, servendosi della eventuale sentenza di condanna.
Infine viene ribadita l'applicabilità alla fattispecie delle scriminanti previste dall'articolo 599 c.p..
Con memoria difensiva del 16 aprile 2013, pervenuta 19 aprile 2013, il R. ribadisce infine le proprie censure nei confronti della sentenza del Tribunale ed insistite per il riconoscimento della scriminante della provocazione.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e va pertanto disatteso.
1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve richiamarsi la pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito; né ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa, pertanto, di nullità generale ed assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi. Il difetto di capacità del giudice di cui all'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., deve essere infatti inteso quale mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento (per tutte: Sez. 5, n. 13593 del 12/03/2010, Bonaventura, Rv. 246716; cfr. S.U., n. 5 del 1996, ric. D'Avino, RV 204464, S.U., n. 23 del 2000, rie. Scrudato, RV 215097). Nel caso di specie, peraltro, l'attività svolta dal Dott. N. non ne determinava l'incompatibilità a celebrare il giudizio, sia perché non ha implicato alcuna valutazione di merito sull'appello, sia perché la precedente attività compiuta nel procedimento che determina l'incompatibilità è solo quella tassativamente prevista dall'art. 34 c.p.p., anche all'esito delle numerose sentenze della Corte costituzionale che ne hanno progressivamente esteso l'ambito.
L'incompatibilità è stata recentemente esclusa da questa Corte con riferimento al caso ancor più significativo di annullamento dell'ordinanza che dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione, osservando che tale provvedimento attiene a questione di natura processuale, laddove invece la previsione della diversità del giudice rispetto a quello che ha emesso il provvedimento annullato vale, nel caso di annullamento con rinvio, solo per i casi tassativamente previsti, e, quindi, per l'art.623 c.p.p., lett. c) e d), che fanno riferimento alle sentenze e non ad altri provvedimenti del giudice, (Sez. 5, n. 13593 del 12/03/2010, Bonaventura, Rv. 246717).
In concreto, poi, vi è stata dichiarazione di astensione, rigettata dal Presidente del Tribunale e non è stata proposta istanza di ricusazione.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Correttamente il giudice di pace ha ritenuto non necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, in presenza di esplicito accordo delle parti ad escluderla.
2.1 Nella memoria dell'11 aprile 2013 il difensore ha invocato il principio di diritto espresso dalla recente decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo, Sezione III, 14 giugno - 5 luglio 2011 - Dan / Repubblica di Moldavia, secondo cui nel caso in cui una Corte d'appello è chiamata ad esaminare i fatti e la legge e quindi a compiere una valutazione completa circa la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, non può, secondo i principi del giusto processo, correttamente giungere a decidere di tali questioni senza effettuare una valutazione diretta delle prove. Eccezioni a tali principio sono consentite solo quando sia impossibile sentire un testimone in prima persona al processo perché, per esempio, lui o lei è morto, o al fine di tutelare il diritto della testimonianza di non incriminare sé.
2.2 Questa Corte ha già avuto modo di occuparsi della tematica sollevata, affermando in una recente sentenza che "il giudice di appello per riformare in peius una sentenza assolutoria è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile" (Sez. 6, n. 16566 del 26/02/2013, Caboni ed altro, Rv. 254623).
Due sono i presupposti dell'obbligo del giudice di procedere al nuovo esame dei testimoni, come chiaramente enunciati dalla decisione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo del 5 luglio 2011:
a) la decisività della prova testimoniale ai fini dell'affermazione di responsabilità;
b) la necessità di una rivalutazione da parte del giudice di appello dell'attendibilità dei testimoni, esclusa in primo grado.
2.3 A ben vedere nel caso concreto manca del tutto il secondo presupposto, perché la valutazione del materiale probatorio è avvenuto nell'ambito di un giudizio di rinvio, in seguito ad annullamento della sentenza del giudice di pace di Rodi Garganico del 19 giugno 2008 e non di un giudizio di appello.
In particolare la prima decisione del giudice di pace era stata annullata per il travisamento dei parametri di valutazione della prova, contemplati nell'art. 192 c.p.p., con particolare riferimento al consolidato il principio secondo cui la testimonianza della persona offesa può costituire, anche da sola, prova della responsabilità dell'Imputato, senza necessità di riscontri, ove venga sottoposta ad una indagine positiva sulla sua credibilità.
La sentenza della Quinta Sezione n. 8814 del 21 gennaio 2010 ha osservato sul punto che “nella specie il decidente, lungi dall'escludere l'attendibilità dei querelanti, ha, tuttavia concluso che - a fronte delle posizioni contrastanti delle parti e dei testi, tutte persone degne di rispetto - non era possibile formulare un verdetto di colpevolezza. È di tutta evidenza che in tal modo il giudicante - senza compiere alcuna appropriata valutazione in ordine alle dichiarazioni dei testi assunti ed alle circostanze del fatto - ha, in sostanza, obliterato quanto asseverato delle persone offese, esprimendo unicamente un suo dubbio soggettivo”; di conseguenza ha proceduto all'annullamento della decisione di assoluzione, precisando che "il giudice di rinvio, al fine di emendare i vizi evidenziati, dovrà procedere al riesame della vicenda, mediante approfondita valutazione degli elementi probatori acquisiti, fornendo, nel quadro dei principi di cui all'art. 192 c.p.p., adeguata motivazione circa le conclusioni che liberamente riterrà di adottare".
Appare evidente, allora, che nel nuovo giudizio il decidente non doveva confrontarsi con la precedente valutazione in punto di attendibilità dei testimoni, sia perché la sentenza era stata annullata e dunque era da considerarsi tamquam non esset, sia perché tale valutazione era stata del tutto pretermessa; egli doveva procedere al nuovo giudizio, nei termini indicati dalla sentenza di annullamento, come sopra precisati.
A ciò ha proceduto il giudice di pace, disponendo sull'accordo delle parti che l'istruttoria si intendesse come eseguita e procedendo a nuova decisione all'esito della discussione delle parti.
2.4 Deve escludersi, allora, anche la violazione degli artt. 525 c.p.p. e 111, comma 3, della Costituzione, contestata nei motivi nuovi dal difensore del ricorrente, poiché la norma del codice di rito che impone in caso di mutamento della persona fisica del giudice, a pena di nullità assoluta, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non riguarda la fattispecie del giudizio di rinvio e quella costituzionale conosce una deroga, al comma 5, nei tre casi provata di condotta illecita, accertata impossibilità di natura oggettiva o di consenso dell'imputato.
In questo caso ricorre la terza eccezione, prevista espressamente dall'art. 493 comma 3, c.p.p., e tale consenso è validamente prestato dal difensore dell'imputato, nell'ambito delle funzioni di partecipazione alla definizione delle prove da acquisire allo stesso conferite (Sez. 5, n. 13525 del 25/01/2011, Xhaferri, Rv. 250226).
L'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (nonché di documentazione relativa all'attività difensiva) infatti - pur costituendo eccezione al principio dell'assunzione diretta dei mezzi di prova per il giudizio in dibattimento - costituisce estrinsecazione del generale potere di indicazione dei fatti che si intendono provare e delle prove di cui si chiede l'ammissione (disciplinato dall'art. 493 c.p.p., comma 1 e certamente appartenente al difensore anche dell'imputato, come espressamente previsto da tale comma); è congrua al principio generale di rappresentanza dell'imputato assente o contumace, previsto dall'art. 484 c.p.p., comma 2 bis in relazione all'art. 420 quater c.p.p., comma 2 e art. 420 quinquies c.p.p., comma 1, ultima parte e comma 2.
2.5 Peraltro, secondo la più recente giurisprudenza, la nullità assoluta ed insanabile, sancita dall'art. 525 c.p.p., comma 2, può ritenersi sussistente solo quando, intervenuto un mutamento nella composizione del giudice, risulti dagli atti di causa che sia stato impedito alle parti di celebrare un nuovo dibattimento e che, quindi, la rinnovazione del dibattimento medesimo sia stata deliberatamente rifiutata od esclusa (Cass. Sez. 6, n. 2928 del 21/10/2009, P.G. in proc. Picozzi, Rv. 245768; Sez. 1, n. 18308 del 14/01/2011, Bellarosa, Rv. 250220).
Nel caso in esame all'udienza del 9 dicembre 2010, sull'esplicito accordo delle parti, il processo era rinviato per la discussione, dandosi atto della utilizzazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
2.6 D'altronde anche qualora vi fosse stata opposizione alla utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale, l'inutilizzabilità avrebbe dovuto essere eccepita subito, non essendo tale inutilizzabilità rilevabile in ogni stato e grado del processo, trattandosi di elementi probatori non assunti in violazione di norma di legge e quindi non affetti da un vizio intrinseco derivante da causa originaria (Cass. Sez. 1A, sent. 30 novembre 1999, n 781, Rv. 215107, Sez. Un. N. 2 del 15.01.1999, rv 212395).
3. Le censure residue del secondo motivo sono inammissibili, in quanto relative ad aspetti di merito e volte a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio. Va ricordato, preliminarmente, che la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere, inoltre, percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando inlnfluenti le minime incongruenze. Dunque, non è possibile per questa Corte procedere ad una ricostruzione alternativa dei fatti, sovrapponendo a quella compiuta dai giudici di merito una diversa valutazione del materiale istruttorio, se, come nel caso di specie, vi è congrua e logica motivazione nel provvedimento (o, meglio, nei provvedimenti, dato che le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181).
Nel caso di specie il Tribunale ha dato pienamente conto delle ragioni che l'hanno indotta a ritenere provato il delitto di ingiuria, ritenendo attendibile la ricostruzione dei fatti operata dalle persone offese, confermata dal teste V. , la cui deposizione secondo il giudice di appello "avrebbe potuto portare ad una affermazione di responsabilità anche considerata da sola" e, per certi versi, anche dai testi della difesa S. e L. .
Della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, che emerga ictu oculi dal testo stesso del provvedimento, tentando di enfatizzare aspetti marginali di contraddizione tra le singole deposizioni, che non sono in grado di scalfire il nucleo centrale dell'episodio storico, fatto motivatamente proprio dal giudice di merito.
3. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente contesta il mancato riconoscimento delle scriminanti previste dall'art. 599 c.p., è infondato.
Quanto alla reciprocità delle offese il riferimento è all'espressione "guappo" che il L. avrebbe pronunciato nel corso dell'udienza civile e la sentenza chiarisce in maniera articolata e logica perché debba escludersi la scriminante: per un verso, infatti, mancava la contestualità temporale, essendo ormai superata la fase dell'udienza; per altro verso lo stesso imputato ha spiegato di aver reagito all'intervento del L. per evitare il confronto dialettico tra l'A. ed il R. e non in relazione a quanto accaduto in udienza; il tenore delle parole pronunciate ("Zitto tu, chi cazzo sei; vaffanculo") conferma tale assunto.
Né sono emersi gli elementi del fatto ingiusto, perché l'intervento del L. volto ad evitare e contenere il confronto dialettico tra il R. e l'A. , rappresenta un fatto pienamente legittimo, per cui non ricorrono nemmeno i presupposti per l'esimente di cui all'art. 599, comma 2, c.p..
3.1 Quanto infine al carattere offensivo dell'espressione "vaffanculo", non può dubitarsi della portata offensiva delle frasi pronunciate dal ricorrente. Ed, infatti, pur dovendosi prendere atto del degrado del linguaggio e della inciviltà che oramai non di rado contraddistingue il rapporto tra i cittadini, l'epiteto "vaffanculo", accompagnato dalle espressioni "Zitto tu, chi cazzo sei", non è soltanto indice di cattiva educazione e di uno sfogo dovuto ad una pretesa invadenza dell'offeso, ma anche del disprezzo che si nutre nei confronti dell'interlocutore.
Del resto è opportuno ricordare che la valutazione circa la portata offensiva delle frasi pronunciate spetta ai giudici di merito, che doverosamente debbono tenere conto del contesto nel quale si è verificato il fatto; la motivazione che sorregge tate valutazione è nel caso di specie congrua ed immune da manifeste illogicità e, quindi, non censurabile in sede di legittimità.
4. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente censura la conferma delle statuizioni civili di primo grado e la condanna alle spese in favore delle parti civili, in riferimento agli articoli 538 e 576 c.p.p., non avendo la parte civile mai proposto appello contro la prima decisione di assoluzione del giudice di pace, è infondato.
4.1 Sul punto va registrato un importante arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, in base al quale il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'Imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile, che non abbia impugnato la decisione assolutoria (Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001).
Con tale decisione le Sezioni Unite hanno rovesciato la diversa decisione, assunta nella medesima composizione (Sez. U, n. 5 del 25/11/1998, Loparco, Rv. 212575) che aveva affermato il principio per il quale alla parte civile costituita non può riconoscersi il risarcimento del danno, se, assolto l'imputato nel giudizio di primo grado, vi sia condanna dello stesso su appello del solo pubblico ministero.
4.2 La più recente giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel senso che la parte civile, una volta ammessa, quand'anche non impugni la sentenza di proscioglimento di primo grado, ha il diritto non solo di partecipare alle fasi successive alla prima, ma anche quello di vedersi riconosciuto (senza che ciò costituisca violazione del principio del divieto della reformatio in peius) il diritto al risarcimento del danno ed il Collegio condivide tale orientamento.
Sul punto sarà sufficiente osservare che in primo grado gli aspetti civilistici, in caso di assoluzione penale, non vengono per nulla esaminati per essere venuto meno il presupposto per la condanna al risarcimento del danno.
L'impugnazione del P.G. sulla responsabilità penale, ovvero sul presupposto per la condanna anche al risarcimento del danno, rimette alla valutazione ed alla decisione della Corte di Appello la intera situazione processuale dell'imputato.
In una situazione siffatta un'autonoma impugnazione della parte civile sarebbe, in verità, superflua, mancando aspetti specifici della decisione che investano le problematiche civilistiche. Siffatta Impostazione è legittimata dalla disposizione prevista dall'art. 76 c.p.p. che ha stabilito il principio della immanenza della costituzione di parte civile per tutta la durata del processo; detta immanenza fa si che quando si verifichi il presupposto - la condanna penale - il giudice deve esaminare anche la domanda al risarcimento ed alle restituzioni della parte civile. Sotto tale profilo vi è una sorta di accessorietà dell'azione proposta dalla parte civile al giudizio penale.
Infine, se così non fosse, non si comprenderebbe la disposizione dell'art. 601, comma 4, c.p.p., che prevede che la parte civile debba essere sempre citata a comparire nel processo penale nel quale si è costituita e, quindi, anche se non abbia proposto una autonoma impugnazione.
Si tratta ovviamente di una conseguenza del principio della Immanenza, ma se la parte civile, nel caso di mancata autonoma impugnazione, non potesse interloquire sugli aspetti civili della questione e reiterare la sua domanda di risarcimento la sua presenza sarebbe superflua, non potendo essa parte civile interloquire sugli aspetti penali, se non strettamente connessi alla domanda civile.
4.3 Correttamente quindi il giudice di pace di Rodi Garganico ha deciso anche sugli aspetti civili ed il Tribunale di Lucera ha confermato le statuizioni civili di primo grado, pronunciando altresì la condanna alle spese in favore delle parti civili.
4.4 Nessun rilievo assume, nel senso invocato dal ricorrente, l'ordinanza di questa Sezione, pronunciata su Istanza di correzione proposta dal R. , con la quale si chiedeva appunto di statuire, con ordinanza "l'autorità di cosa giudicata alla parte della predetta sentenza non impugnata, ovvero agli effetti civili, ai sensi e per l'effetto dell'art. 624 c.p.p., comma 2".
Ciò perché l'istanza è stata rigettata, sicché la motivazione del provvedimento non può essere utilizzata in senso contrario al suo dispositivo.
L'affermazione contenuta nell'ordinanza n. 4960 del 9 febbraio 2011 di questa Sezione, secondo cui "anche se si volesse aderire al principio cui si rifà l'istante, comporterebbe esclusivamente che nel giudizio di rinvio potrebbe discutersi unicamente della responsabilità penale dell'imputato, essendo preclusa a detti querelanti - giusto appunto il menzionato principio - la possibilità di far valere, in quella sede penale, propri diritti al risarcimento del danno. Ma non comporterebbe affatto che, all'esito del giudizio penale, se sfavorevole all'imputato, agli stessi querelanti sarebbe impedito di esercitare la domanda risarcitoria in sede civile, avvalendosi del giudicato penale di condanna" è una argomentazione ipotetica, formulata al solo scopo di motivare il rigetto dell'istanza e non certo per sostenere che nel processo penale era precluso il tema della responsabilità civile.
5. Da ultimo vanno prese in esame le questioni proposte dal difensore dell'imputato con la memoria difensiva dell'11 aprile 2013, in relazione alla inammissibilità dell'appello proposto originariamente dal Procuratore di Lucera, perché proposto con modalità diverse da quelle consentite, e cioè a mezzo fax indirizzato la cancelleria del giudice di pace di Rodi Garganico, e per difetto di interesse ad impugnare, oltre che l'errore commesso dal Tribunale di trasmettere gli atti alla Corte di cassazione, anziché dichiarare inammissibile l'appello. 5.1 Ebbene, tutte le censure sono inammissibili, atteso il chiaro disposto dell'art. 627 comma 4 c.p.p., per il quale “non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari", disposizione che riguarda anche l'ipotesi in cui nel giudizio di rinvio si eccepisca l'inammissibilità, per intempestiva proposizione, del ricorso in sede di legittimità, a seguito del quale sia stato disposto l'annullamento con rinvio (Sez. 5, n. 48265 del 21/10/2003, Vetrano, Rv. 227574).
La regola preclusiva è una conseguenza della Inoppugnabilità delle sentenze della Corte di cassazione, che coprono il dedotto ed il deducibile e, quindi, dell'implicita decisione negativa sulla sussistenza della nullità o dell'inammissibilità. A dire il vero il principio della inoppugnabilità non è stato consacrato espressamente in una disposizione “ad hoc” del tipo di quella dell'art. 552 c.p.p. abr.; ma ciò è accaduto in quanto esso si ricava comunque dal sistema. Ha perspicuamente rilevato in proposito il giudice delle leggi che "è connaturale al sistema delle impugnazioni ordinarie che vi sia una pronuncia terminale - identificabile positivamente in quella della Cassazione per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato dalla stessa Costituzione (art. III, c. 7) - la quale definisca, nei limiti del giudicato, ogni questione dedotta o deducibile al fine di dare certezza alle situazioni giuridiche controverse e che, quindi, non sia suscettibile di ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso" (C. cost., ord. 17 novembre 2000, n. 501). 6. In conclusione il ricorso dell'imputato va rigettato.
6.1 Al sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Al rigetto consegue la condanna alle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in Euro 1.800,00 oltre accessori di legge per A.E. e in complessivi Euro 2.500,00 per le altre parti civili, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese liquidata per ciascuna delle parti civili, liquidate in Euro1.800,00 oltre accessori di legge per A.E. e in Euro 2.500,00 per le altre parti civili, oltre accessori di legge.
05-07-2013 14:52
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