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Sentenza

L'articolo 234 cpp non consentirebbe l'acquisizione delle relazioni degli assistenti sociali. Per la Cassazione sono documenti e quindi utilizzabili.
L'articolo 234 cpp non consentirebbe l'acquisizione delle relazioni degli assistenti sociali. Per la Cassazione sono documenti e quindi utilizzabili.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 21 – 29 maggio 2013, n. 23326
Presidente De Roberto – Relatore Fidelbo

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 4 ottobre 2010 il Tribunale di Palermo dichiarava R..G. e B..M. colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 572 c.p. per avere maltrattato i propri figli G.S. , F. , M. e A. sottoponendoli a continue vessazioni fisiche e morali, consistite in un atteggiamento di generale incuria nei loro confronti, nel sistematico uso di espressioni ingiuriose e minacciose, nonché nel picchiarli ripetutamele, provocando loro anche lesioni personali per cui erano costretti a ricorrere alle cure mediche; il solo G. , inoltre, veniva ritenuto responsabile anche del reato di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 1 e 2 e 582 c.p., per avere cagionato ai figli G.S. e M. lesioni personali guaribili in un tempo superiore a venti giorni nonché una malattia mentale concretatasi in disagi di natura psichiatrica. Per questi fatti, contestati fino al (omissis) , il G. veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione e la M.B. alla pena di un anno e otto mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale; entrambi venivano anche condannati al risarcimento dei danni in favore delle vittime, costituite parti civili.
2. Sulle impugnazioni degli imputati la Corte d'appello di Palermo, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale, concedendo al G. il beneficio dell'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006 nella misura di un anno, otto mesi e quindici giorni di reclusione.
3. L'avvocato Luigi Spinoza, nell'interesse di M.B. , ha proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 238 comma 2 e 525 e 526 c.p.p. con riferimento all'acquisizione delle relazioni degli assistenti sociali citati come testimoni ed escussi in dibattimento, nonché dei decreti con cui il Tribunale per i minorenni ha provveduto alla istituzionalizzazione dei minori. Viene censurata la sentenza per aver rigettato l'eccezione di nullità dell'ordinanza del 19.2.2009 con cui il Tribunale ha acquisito e poi utilizzato la documentazione sopra indicata nonostante l'opposizione della difesa: in particolare, si contesta quanto sostenuto dai giudici d'appello circa la mancata tempestiva opposizione alla detta acquisizione e in ordine alla qualificazione come "documenti" delle relazioni degli assistenti sociali e dei decreti del Tribunale per i minorenni, trattandosi di atti formati in un procedimento fondato su principi del tutto diversi rispetto alle modalità di acquisizione della prova previste nel processo penale.
Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza, per non aver tenuto in alcuna considerazione l'ambiente di sottocultura e di miseria in cui viveva la famiglia G. , finendo con il rimproverare all'imputata di non essere stata "accuditiva" nei confronti dei figli; inoltre, si rileva l'illogicità della motivazione nella parte in cui si attribuiscono alla M.B. anche condotte violente, nonostante questa sia stata assolta dal reato di lesioni personali e non si opera una distinzione rispetto alle responsabilità e alle condotte del marito.
Sotto un diverso profilo si evidenzia come la sentenza non abbia valutato il contenuto delle dichiarazioni di G.M. , dalle quali non emerge in alcun modo che l'imputata abbia mai picchiato il figlio, sicché le accuse formulate solo nei confronti del padre sarebbero state trasferite inopinatamente anche alla madre; allo stesso modo non sarebbero state prese in esame le dichiarazioni rese dalla dottoressa L..P. , una delle assistenti sociali, la quale avrebbe riferito della collaborazione della M.B. per quanto riguarda l'inserimento dei figli in comunità, circostanze che si pongono in contraddizione con quanto sostenuto in sentenza in ordine alla condotta dell'imputata.
Su queste basi si ritiene che non sussisteva in capo alla M.B. la volontà consapevole di maltrattare i minori ovvero di sottopoli ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, così come richiesto dalla norma incriminatrice.
Una carenza motivazionale si individua anche là dove la sentenza ha escluso, in maniera apodittica, la sussistenza del diverso e meno grave reato di cui all'art. 571 c.p..
Si conclude rilevando che dai dati probatori presi in esame dalla decisione impugnata non emergerebbe la responsabilità dell'imputata al di là di ogni ragionevole dubbio.
4. Nell'interesse di R..G. ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Luciano Maria Sarpi.
Con il primo motivo viene dedotta, anche in questo ricorso, la violazione degli artt. 234 e 238 comma 2 c.p.p. assumendo che le relazioni degli assistenti sociali e i decreti del Tribunale per i minorenni non potessero essere acquisiti e utilizzati non trattandosi di documenti, ma di atti formati nel processo civile non ancora definito con sentenza irrevocabile. Allo stesso modo si contesta quanto sostenuto dai giudici di appello circa la mancata opposizione all'acquisizione di tali atti.
Con il secondo e subordinato motivo il ricorrente censura la sentenza sotto il profilo della illogicità della motivazione, rilevando che i giudici non hanno considerato una serie di elementi di prova a favore, tra cui la circostanza che i figli desideravano far ritorno a casa dall'istituto dove erano stati collocati e che i minori G. , F. e S. hanno escluso ogni forma di maltrattamenti subiti.
Inoltre, si rileva come le dichiarazioni dei medici e degli assistenti sociali siano testimonianze de relato, prive di riscontri.
Infine, si evidenzia l'inattendibilità della testimonianza di M..G. , l'unico dei figli che ha confermato le accuse, rilevando una serie di contraddizioni nella sua dichiarazione.
Con il terzo motivo si denuncia l'omessa motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di lesioni personali.

Considerato in diritto

5. Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, è del tutto infondato.
Innanzitutto, deve rilevarsi che i ricorrenti non hanno fornito alcuna indicazione sulla rilevanza che le relazioni degli assistenti sociali e dei decreti del Tribunale per i minorenni di Palermo avrebbero avuto sulla sentenza impugnata.
Infatti, qualora si lamenti, come nel caso in esame, l'illegale assunzione di una prova, è consentito procedere, anche in sede di legittimità, alla c.d. "prova di resistenza" e cioè valutare se gli elementi acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute sufficienti.
Nella specie si deve sottolineare che l'affermazione di colpevolezza dei due imputati si basa soprattutto sulle numerose testimonianze di sanitari, psicologi e operatori sociali, nonché delle persone offese, sicché può affermarsi la pressoché totale irrilevanza, ai fini della decisione, delle relazioni e, soprattutto, dei decreti di cui si contesta l'acquisizione e l'utilizzabilità, tenuto conto che il contenuto delle relazioni è stato confermato in sede di testimonianza da parte dei redattori delle stesse.
Tuttavia, anche volendo prescindere dalla c.d. prova di resistenza, si deve rilevare che le relazioni degli assistenti sociali sono state correttamente acquisite. Una giurisprudenza assolutamente consolidata considera che la consulenza tecnica d'ufficio, disposta in un giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, possa essere acquisita nel processo penale ai sensi dell'art. 234 c.p.p., che regola l'assunzione della prova documentale.
Infatti, la consulenza, secondo la normativa processualcivilistica dell'istruzione probatoria, non appartiene alla categoria dei mezzi di prova, avendo essa la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, pertanto la sua acquisizione nel giudizio penale non avviene secondo la disciplina dell'art. 233 c.p.p. - che si riferisce ai verbali delle prove assunte nel giudizio civile - bensì secondo le regole poste per l'assunzione della prova documentale, dovendo essere considerata quale documento per essere stata formata fuori del procedimento penale ed essendo rappresentativa di situazioni e di cose (Sez. III, 23 novembre 2011, n. 5863, G.; Sez. II, 5 febbraio 2008, n. 7916, Rossi; Sez. III, 25 febbraio 2003, n. 22821, Esposito; Sez. II, 7 maggio 1996, n. 8723, Schiavo).
Le considerazioni fatte in ordine alla consulenza tecnica valgono, a maggior ragione, per le relazioni degli assistenti sociali dirette al Tribunale per i minorenni, che consentono al giudice di poter meglio valutare le situazioni familiari su cui deve intervenire e che sicuramente non appartengono alla categoria dei mezzi di prova.
Ne consegue che l'acquisizione di tali relazioni, anche in assenza del consenso delle parti, deve ritenersi legittima, perché disposta ai sensi dell'art. 234 c.p.p.; mentre, del tutto irrilevante risulta l'acquisizione dei decreti che nessun peso hanno avuto ai fini della decisione.
6. Infondati sono anche gli altri motivi proposti nell'interesse degli imputati.
6.1. Per quanto riguarda i motivi fatti valere da G. , si osserva che i giudici di merito hanno attribuito piena credibilità alle dichiarazioni accusatorie rese dal figlio G.M. , il quale ha riferito in maniera completa e puntuale delle vessazioni subite e delle lesioni provocate dal padre, dichiarazioni che hanno trovato pieno riscontro non solo nelle relazioni documentali acquisite, ma nelle testimonianze degli assistenti sociali sentiti in dibattimento e nelle certificazioni mediche.
La Corte d'appello ha invece ritenuto poco credibili gli altri minori, S. , F. e A. che hanno cercato di negare i maltrattamenti subiti, perché le loro dichiarazioni si sono rivelate in aperto contrasto con le risultanze oggettive, con le testimonianze, nonché con la documentazione sanitaria e le relazioni acquisite.
Sulla base di questa ricostruzione, si rivela priva di fondamento sia la critica diretta a sostenere l'inattendibilità di G.M. , che quella volta a sostenere l'assenza di riscontri nelle testimonianze rese dagli assistenti sociali, ritenuti testi de relato: quanto all'attendibilità del primo si è già detto; riguardo alla seconda obiezione, si rileva che le dichiarazioni degli assistenti sociali devono essere considerate come testimonianze a riscontro delle precise accuse mosse dal figlio G.M. ; inoltre, con riferimento alle situazioni che hanno descritto sono da considerare testimoni diretti.
Infondato è, infine, anche il motivo con cui si assume l'omessa motivazione in ordine ai reati di lesione, in quanto la sentenza ha motivato sul punto, riferendo quanto dichiarato da G.M. .
6.2. Con riferimento alla posizione della M.B. si osserva che la sentenza ha correttamente inquadrato e valutato la rilevanza penale delle condotte da quest'ultima poste in essere, condotte che non possono essere giustificate, come si assume nel ricorso, dall'ambiente degradato in cui viveva la famiglia G. , in quanto le pretese condizioni di miseria e di sottocultura non possono spiegare i comportamenti violenti e vessatori così come sono emersi dalle testimonianze e dai documenti acquisiti. In particolare, ciò che ha comportato l'affermazione di colpevolezza dell'imputata non è il non essere stata "accuditiva", ma l'avere instaurato, assieme al marito, un sistema di vita avvilente e doloroso per i figli minori, costretti non solo a vivere nell'incuria e nella sporcizia, ma a sopportare costantemente offese, ingiurie e violenze fisiche di vario tipo, che il figlio G.M. ha attribuito anche alla madre.
Nel ricorso si tenta di riversare tutta la responsabilità sul padre, sostenendo che le condotte dell'imputata non sarebbero state individuate. Invero, deve innanzitutto ribadirsi che le accuse del figlio G.M. hanno riguardato anche la M.B. ; inoltre, la sua responsabilità a titolo di concorso appare evidente, dal momento che ha pienamente condiviso e incoraggiato l'atteggiamento violento del marito nei confronti dei figli, in questo modo rafforzandone l'azione e così offrendo il suo contributo alla realizzazione del reato di maltrattamenti.
La presunta collaborazione che l'imputata avrebbe offerto alle assistenti sociali per l'inserimento dei minori in comunità non è un elemento o una circostanza in grado di contraddire l'affermazione circa la sua responsabilità, trattandosi di una condotta successiva, del tutto estranea alla contestazione.
Allo stesso modo appare infondato il motivo con cui si sostiene la mancanza dell'elemento soggettivo in capo all'imputata: come è noto il dolo nel reato di cui all'art. 572 c.p. è di natura generica, cioè non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, essendo, invece, sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima. Pertanto, appare del tutto coerente l'avere ritenuto sussistente il dolo, che è stato desunto anche tenendo conto della durata dei maltrattamenti causati ai minori.
Infine, deve escludersi che la condotta dovesse essere inquadrata nel diverso reato di cui all'art. 571 c.p.: infatti, l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza gli estremi del delitto di maltrattamenti. Peraltro, nella specie non è nemmeno ipotizzabile che i comportamenti posti in essere dai due imputati fossero finalizzati ad imporre una qualche forma di educazione, essendo stati improntati elusivamente all'insegna della violenza e della sopraffazione.
7. All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Inoltre, gli stessi imputati devono essere condannati, in solido, ai pagamento delle spese del grado in favore delle parti civili costituite e rappresentate dall'avvocato R.E. , in qualità di curatrice speciale dei minori M..G. , A..G. , S..G. e F..G. , spese che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali.
Condanna altresì i ricorrenti a rimborsare, in solido, alle parti civili rappresentate dall'avvocato E..R. le spese del grado, che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Avv. Antonino Sugamele

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