Ispettore di polizia induce direttore di un poligono a farsi versare 2.000 euro lasciando intendere che se non avesse pagato il contratto di esercitazione di p.s. non sarebbe stato rinnovato.
Cassazione penale sez. VI
Data:
25/02/2013 ( ud. 25/02/2013 , dep.14/03/2013 )
Numero:
11942
Classificazione
CONCUSSIONE - Elemento materiale -
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente -
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere -
Dott. GRAMENDOLA Frances - rel. Consigliere -
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere -
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
O.F.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 165/2007 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del
22/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo
che ha concluso per l'annullamento con rinvio in riferimento alla
consumazione del reato.
Udito per la parte civile l'Avv. Bagnoli Franco che conclude come da
memoria scritta.
Udito il difensore Avv. Albonne Francesco per il ricorrente.
Fatto
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 22/2/2012 la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la decisione in data 20/6/2006, con la quale il Tribunale in sede aveva dichiarato O.F.A. colpevole del reato di concussione ex art. 317 c.p. e lo aveva condannato alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Secondo l'impostazione accusatoria l' O. nella sua qualità di Ispettore della Polizia di Stato, abusando di tale qualità e dei relativi poteri aveva indotto B.P., direttore del poligono di tiro (OMISSIS), che aveva stipulato con il Ministero dell'Interno un contratto relativo ad esercitazioni della p.s., a promettere indebitamente la somma di Euro 2.000,00 da pagarsi in due tranches semestrali di Euro 1.000,00 ciascuna, lasciando tacitamente intendere che se non vi avesse ottemperato il contratto non sarebbe stato rinnovato alla scadenza.
Il meccanismo prospettato dall'Ispettore, attraverso il quale far pervenire il danaro richiesto senza che questo si traducesse in un danno per il poligono, consisteva nel far risultare per ogni esercitazione un numero di agenti superiore a quelli effettivamente impegnati, sicchè le somme percepite dal poligono per le esercitazione di agenti di p.s., in realtà mai effettuate, sarebbero state girate in favore dell' O..
In motivazione la corte di merito condivideva la ricostruzione della vicenda operata in prime cure e faceva propri i rilievi e le argomentazioni - poste dal giudice di primo grado a conferma del giudizio di colpevolezza, valorizzando le dichiarazioni accusatorie del B. e i riscontri provenienti dalla prova dichiarativa e dalle risultanze dell'attività di intercettazione ed in particolare dalla registrazione dei colloqui intercorsi tra l'imputato e il B. e quelli tra il B. con i soci del club, cui spettava la decisione di accettare o meno la richiesta del p.u.
avvenuta mediante una speciale apparecchiatura messa a disposizione del denunciante dalla p.g. Non dubitava poi dell'esistenza della prova dell'abuso da parte del p.u., che si era attribuito poteri che esulavano dalla sua competenza, nonchè della coartazione della volontà, in forza della sottoposizione ad indebite richieste del privato, in tal modo posto in una situazione di timore senza offerta di alternative.
Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore che a sostegno della richiesta di annullamento articola tre motivi.
Con il primo motivo denuncia violazione della legge processuale in riferimento agli artt. 266, 267, 268 e 271 c.p.p. e eccepisce la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali, effettuate con l'impiego di apparecchio cellulare, opportunamente modificato, giusta autorizzazione del P.M in data 25/6/2005, seguita da decreto di urgenza emesso dallo stesso P.M. in data 1/7/2005, sicchè in tale periodo intermedio le attività di intercettazione risultavano coperte in maniera illegittima solo da una mera autorizzazione del P.M. e non già da un decreto di urgenza, come esigeva la normativa in materiale censura l'errore del giudice del gravame, che pur avendo condiviso gli argomenti difensivi sul punto aveva tuttavia ritenuto infondata l'eccezione proposta, considerando la registrazione fonografica come documento formato fuori dal procedimento, utilizzabile ai fini della prova ai sensi dell'art. 234 c.p.p..
Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 521 c.p.p. e artt. 115, 317 e 640 c.p. in riferimento alla corretta qualificazione del fatto, sostenendo che le modalità indicate dall' O. per ottenere l'indebita percezione di danaro e accettate dal B. avevano la connotazione di una truffa, piuttosto che di una concussione.
Con il terzo motivo lamenta ancora violazione dell'art. 521 c.p.p., artt. 56 e 317 c.p. e censura l'errore del giudice del gravame nell'avere omesso di qualificare la condotta contestata nella forma tentata, anzichè in quella consumata, senza considerare che il B. non aveva promesso niente all' O. in occasione del primo incontro del (OMISSIS) in quanto non aveva compreso la proposta del p.u., promessa che invece venne fatta solo al successivo incontro del (OMISSIS), dopo che il predetto si era rivolto alla polizia con la predisposizione da parte di quest'ultima di una attività di intercettazione ambientale nei termini riferiti. Di conseguenza prima dell'intervento della p.g. nessuna specifica richiesta poteva dirsi formulata da parte dell'imputato e la persona offesa non aveva ancora effettuato alcuna promessa per la confusa prospettazione fino a quel momento formulata.
Il primo motivo di ricorso difetta di specificità, laddove non indica quale incidenza nella valutazione della prova abbia avuto l'esito della contestata fonoregistrazione.
Ricorda il collegio che questa Corte ha più volte chiarito che deve ritenersi decisiva quella prova, che sia tale da incidere in modo significativo sul processo decisionale seguito dal giudice e da determinare di conseguenza una valutazione complessiva del fatto, e non già quella che abbia ad oggetto una circostanza già acquisita con certezza al processo (Cass. Sez. 6 24/6-4/9/2003 n. 35122 Rv.
226326).
Nel caso in esame la difesa si è sforzata di dimostrare la inutilizzabilità del contenuto dei colloqui intercorsi tra la parte offesa e l' O., nonchè tra la parte offesa e i soci del Club, ma non ne ha indicato la decisività, posto che le circostanze di fatto, emergenti da quel mezzo probatorio, trovavano conferma nella deposizione della stessa parte offesa, il cui giudizio di attendibilità appare immune da vizi logici o interne contraddizioni, nonchè dalle numerose altre deposizioni di testi estranei al fatto contestato, come si evince dalla disamina compiuta dal giudice del gravame alle pagine 18, 21, 24 della sentenza impugnata.
La censura di cui al secondo motivo è destituita di fondamento. Nel caso in esame la corte territoriale ha dato conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo, di cui in precedenza si è fatto cenno delle ragioni della sussistenza dell'ipotesi concessiva contestata, enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto, che conducevano a ritenere perfezionato l'abuso della qualifica e delle funzioni da parte dell'imputato, consistito nello specifico nell'attribuzione di poteri che peraltro esulavano dalla sua competenza, nonchè provata la coartazione della volontà della parte offesa, spinta ad un comportamento esulante la sua libera scelta.
Tale conclusione si adegua anche alla giurisprudenza di questa Sezione, intervenuta a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 110 del 2012, che ha distinto l'ipotesi della concussione per costrizione, disciplinata dal vecchio art. 317 c.p., da quella della concussione per induzione, disciplinata dalla nuova norma incriminatrice ex art. 319 quater c.p., individuando nella prima l'ipotesi del pubblico ufficiale che agisce con modalità ovvero con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita (Cass. Sez. 6 U.P. 11/2/2013 ricorso n. 48495/2012 PG. Lettieri), come è accaduto nel caso in esame, in cui il B. correttamente è stato ritenuto vittima del reato, perchè aveva deciso di dare o promettere esclusivamente allo scopo di evitare il danno minacciato - certat de damno vitando, costituito dalla mancata rinnovazione alla scadenza del contratto, relativo ad esercitazione della Polizia di Stato.
Manifestamente infondata si rivela poi l'ipotesi alternativa, prospettata dalla difesa in ordine alla istigazione alla commissione di una truffa ai danni della Pubblica Amministrazione in luogo della contestata concussione.
Sul punto è evidente l'errore difensivo, laddove in diritto non tiene conto che il discrimine tra truffa e concussione va individuato nel fatto che nella prima ipotesi la vittima viene indotta in errore circa la doverosità della dazione, mentre nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto (Cass. Sez. 6 22/4-13/5/2009 n. 20195 Rv. 243842). In fatto dimentica che in ogni caso la pressione psicologica avrebbe indotto il soggetto passivo a compiere addirittura un reato perseguibile di ufficio.
Fondato è l'ultimo motivo di ricorso.
Sul punto la corte distrettuale supera l'eccezione difensiva - secondo la quale la concussione sarebbe stata tentata e non consumata, in quanto la promessa venne formulata quando la parte offesa aveva già denunciato il fatto e si era accordato con la polizia giudiziaria per la registrazione dei colloqui osservando alla pagina 30 della sentenza che il B. fin dal primo incontro con l' O. aveva promesso, con la riserva mentale di non adempiervi, a quest'ultimo la dazione del danaro, mentre la preoccupazione della parte offesa di informare i soci era stata rappresentata all'Oliverio solo in occasione del secondo incontro, ma non indica da quale fonte probatoria avesse tratto tali circostanze.
In realtà alle pagine 2 e 3 il medesimo giudice del gravame riferisce che nel primo incontro, risalente ai primi di maggio i due concordavano un preventivo che il B. consegnava all' O. per essere sottoposto agli organi istituzionali e che nel secondo incontro avvenuto di lì a poco in un bar immediatamente dopo aver ricevuto copia del contratto regolarmente firmato, il B. alla esplicitazione della richiesta della tangente da parte dell' O. aveva preso tempo, replicando che per potervi accedere era necessario sottoporre la questione agli altri soci del poligono, per poi decidere dopo qualche titubanza di denunciare i fatti all'Autorità Giudiziaria.
E' quindi evidente una discrasia, una illogicità nel percorso argomentativo seguito dal giudice del gravame nell'individuazione del momento della promessa, sia pure formulata con la riserva mentale, se in epoca precedente o susseguente alla denuncia, illogicità ancora più manifesta, ove si consideri che nessuna promessa il B. era legittimato a esplicitare se non dopo avere consultato i soci.
Si impone pertanto l'annullamento sul punto della sentenza impugnata e il rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di Appello, nel demandato nuovo esame provveda, nell'ovvia autonomia della valutazione di fatto, ad eliminare la evidenziata incongruenza motivazionale.
PQM
P.Q.M.
Annulla limitatamente alla configurabilità del tentativo la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio sul punto al altra Sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013
12-05-2013 19:41
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