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Sentenza

Iscritto nella lista antiterrorismo illegittimamente. Per essere risarcito non basta la cancellazione.
Iscritto nella lista antiterrorismo illegittimamente. Per essere risarcito non basta la cancellazione.
Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 28 maggio 2013, causa C-239/12 (*)
«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al‑Qaeda e ai Talibani – Regolamento (CE) n. 881/2002 – Ricorso di annullamento – Cancellazione dell'interessato dall'elenco delle persone e delle entità in questione – Interesse ad agire»

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, il sig. Abdulrahim chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 28 febbraio 2012, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (T‑127/09; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con la quale tale giudice ha dichiarato, in particolare, che non vi era più luogo a statuire sul ricorso di annullamento proposto dal predetto avverso il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al‑Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 9), come modificato dal regolamento (CE) n. 1330/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008 (GU L 345, pag. 60), oppure avverso il regolamento n. 1330/2008.

Contesto normativo e fatti all'origine della controversia

2 Il 21 ottobre 2008 il nome del sig. Abdulrahim è stato aggiunto all'elenco stilato dal Comitato per le sanzioni istituito dalla risoluzione 1267 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 15 ottobre 1999, sulla situazione in Afghanistan (in prosieguo: l'«elenco del Comitato per le sanzioni»).
3 Con il regolamento n. 1330/2008, il nome del sig. Abdulrahim è stato quindi aggiunto all'elenco delle persone e delle entità i cui capitali ed altre risorse economiche devono essere congelati in base al regolamento n. 881/2002 (in prosieguo: l'«elenco controverso»).
4 Al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 1330/2008, tale inserimento è stato motivato nel modo seguente:
«(…) Altre informazioni: (a) (…); (b) coinvolto nella raccolta di fondi per conto del Gruppo combattente islamico libico (Libian Islamic Fighting Group [in prosieguo: il «LIFG»]); (c) ha ricoperto alte cariche nel LIFG nel Regno Unito; (d) associato ai direttori della SANABEL Relief Agency, Ghuma Abd'rabbah, Taher Nasuf e Abdulbaqi Mohammed Khaled e a membri del LIFG nel Regno Unito tra cui Ismail Kamoka, alto membro del LIFG nel Regno Unito che è stato riconosciuto colpevole di finanziamento terroristico e condannato nel Regno Unito nel giugno 2007».
5 Con atto introduttivo il cui originale sottoscritto è pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2009, il sig. Abdulrahim ha proposto un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, avente sostanzialmente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento del regolamento n. 881/2002, come modificato dal regolamento n. 1330/2008, oppure del regolamento n. 1330/2008, nella parte in cui tali atti lo riguardano, e, dall'altro, una domanda di risarcimento del danno asseritamente causato da questi atti. Detto ricorso è stato registrato con il numero T‑127/09.
6 Nel suo ricorso, il sig. Abdulrahim ha sostenuto che né il Consiglio né la Commissione avevano spiegato le ragioni della sua iscrizione nell'elenco controverso. Egli non sarebbe stato informato degli elementi assunti a suo carico né sarebbe stato ascoltato a tale riguardo. A suo avviso, la misura del congelamento dei capitali a lui appartenenti arrecava pregiudizio al suo diritto di proprietà e alla vita privata ed era sproporzionata. Infine, il sig. Abdulrahim sosteneva di non essere mai stato legato a Osama bin Laden, alla rete Al‑Qaeda o ai Talibani. Riferendosi ad una lettera del Foreign and Commonwealth Office del 5 novembre 2008 che evocava l'esistenza di un legame con Al‑Qaeda tramite il LIFG, egli sosteneva che, sebbene una parte del gruppo afghano del LIFG si fosse associata ad Al‑Qaeda nel 2007, ciò non si era verificato per tutti i membri del gruppo. In ogni caso, il sig. Abdulrahim avrebbe cessato la sua partecipazione nel LIFG a partire dal 2001.
7 Il 22 dicembre 2010 il nome del sig. Abdulrahim è stato cancellato dall'elenco del Comitato per le sanzioni.
8 Il 6 gennaio 2011 gli avvocati del sig. Abdulrahim hanno scritto alla Commissione per chiedere la cancellazione del suo nome dall'elenco controverso.
9 Con il regolamento (UE) n. 36/2011 della Commissione, del 18 gennaio 2011, recante centoquarantatreesima modifica del regolamento n. 881/2002 (GU L 14, pag. 11), il nome del sig. Abdulrahim è stato espunto dall'elenco controverso.
10 Con lettera pervenuta presso la cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2011, la Commissione ha trasmesso a quest'ultimo una copia del regolamento n. 36/2011.
11 Con lettera della cancelleria del Tribunale del 17 novembre 2011, le parti sono state invitate a pronunciarsi per iscritto sulle conseguenze da trarre, con particolare riguardo all'oggetto del ricorso del sig. Abdulrahim, dall'adozione del regolamento n. 36/2011.
12 Nelle loro osservazioni scritte, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 6 dicembre 2011, il Consiglio e la Commissione hanno chiesto al Tribunale di dichiarare che la domanda di annullamento era divenuta priva di oggetto e che non vi era più luogo a statuire al riguardo. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni e alle spese, tali istituzioni hanno ribadito le proprie precedenti richieste.
13 Nelle sue osservazioni scritte, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 6 dicembre 2011, il sig. Abdulrahim si è opposto alla pronuncia di un non luogo a statuire sulla domanda di annullamento del regolamento n. 1330/2008. Basandosi, in particolare, sui punti da 46 a 51 della sentenza del Tribunale del 3 aprile 2008, PKK/Consiglio (T‑229/02), egli ha invocato gli argomenti riassunti al punto 19 dell'ordinanza impugnata, ai quali il Tribunale ha risposto nella medesima ordinanza.

L'ordinanza impugnata

14 L'ordinanza impugnata è stata pronunciata sul fondamento dell'articolo 113 del regolamento di procedura del Tribunale, a norma del quale quest'ultimo può in qualsiasi momento, d'ufficio, pronunciarsi, sentite le parti, sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico o dichiarare che il ricorso è diventato privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire.
15 Al punto 22 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza secondo cui l'oggetto della controversia deve perdurare, così come l'interesse ad agire della parte ricorrente, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l'ha proposto (v. sentenza della Corte del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, Racc. pag. I‑4333, punto 42 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2010, Ryanair/Commissione, da T‑494/08 a T‑500/08 e T‑509/08, Racc. pag. II‑5723, punti 42 e 43).
16 Al punto 24 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha inoltre ricordato la giurisprudenza secondo cui il ritiro ex tunc, o in alcune circostanze l'abrogazione, dell'atto impugnato da parte dell'istituzione convenuta fa venir meno l'oggetto del ricorso di annullamento, dato che conduce, per la parte ricorrente, al risultato voluto e le dà piena soddisfazione (v. ordinanze del Tribunale del 28 marzo 2006, Mediocurso/Commissione, T‑451/04, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata; del 6 luglio 2011, SIR/Consiglio, T‑142/11, punto 18, nonché Petroci/Consiglio, T‑160/11, punto 15).
17 Al punto 27 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, mediante il regolamento n. 36/2011, la Commissione aveva cancellato il nome del sig. Abdulrahim dall'elenco controverso, mentre tale iscrizione derivava dal regolamento n. 1330/2008. A suo avviso, siffatta cancellazione ha comportato l'abrogazione di quest'ultimo regolamento, nella parte in cui tale atto riguardava il ricorrente.
18 Ai punti 29 e 30 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, invero, nell'ambito di un ricorso d'annullamento, la parte ricorrente può conservare un interesse a ottenere l'annullamento di un atto abrogato in corso di causa, ove l'annullamento di tale atto sia di per sé idoneo a produrre conseguenze giuridiche (ordinanze del Tribunale del 14 marzo 1997, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt‑Unternehmen e Hapag‑Lloyd/Commissione, T‑25/96, Racc. pag. II‑363, punto 16, nonché del 10 marzo 2005, IMS Health/Commissione, T‑184/01, Racc. pag. II‑817, punto 38). Infatti, in caso di annullamento di un atto, l'istituzione da cui questo promana è tenuta, a norma dell'articolo 266 TFUE, ad adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta. Tali provvedimenti non si riferiscono alla scomparsa dell'atto in quanto tale dall'ordinamento giuridico dell'Unione, poiché questa è una naturale conseguenza dell'annullamento dell'atto da parte del giudice. Essi riguardano invece l'eliminazione delle illegittimità constatate nella sentenza di annullamento. L'istituzione interessata può essere quindi indotta ad effettuare un'adeguata rimessione in pristino stato della situazione della parte ricorrente o ad evitare l'adozione di un atto identico (v. ordinanza Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt‑Unternehmen e Hapag-Lloyd/Commissione, cit., punto 17 e la giurisprudenza ivi citata).
19 Al punto 31 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha tuttavia dichiarato che, nella fattispecie, né dagli atti di causa né dagli argomenti del ricorrente risultava che, in seguito all'adozione del regolamento n. 36/2011, il ricorso di annullamento avrebbe potuto procurare un beneficio al ricorrente medesimo, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 22 di detta ordinanza, tale per cui egli avrebbe conservato un interesse ad agire.
20 In particolare, per quanto riguarda, in primo luogo, la circostanza che l'abrogazione di un atto di un'istituzione dell'Unione non equivale ad un riconoscimento della sua illegittimità e produce effetti ex nunc, a differenza di una sentenza di annullamento in virtù della quale l'atto annullato viene eliminato retroattivamente dall'ordinamento giuridico e si considera come mai esistito (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 13 dicembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, T‑481/93 e T‑484/93, Racc. pag. II‑2941, punto 46), il Tribunale ha rilevato, al punto 32 dell'ordinanza impugnata, che tale circostanza non è idonea a fondare un interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento del regolamento n. 1330/2008.
21 Al punto 33 dell'ordinanza impugnata il Tribunale ha spiegato che, da un lato, infatti, nessun elemento indica che la rimozione ex tunc del regolamento n. 1330/2008 procurerebbe un qualsivoglia beneficio al ricorrente. In particolare, nulla consentirebbe di dimostrare che, in caso di sentenza di annullamento di tale regolamento, la Commissione sarebbe spinta ad adottare, in applicazione dell'articolo 266 TFUE, provvedimenti volti all'eliminazione dell'illegittimità accertata.
22 Al punto 34 dell'ordinanza impugnata il Tribunale ha osservato che, dall'altro lato, per quanto concerne il riconoscimento stesso dell'asserita illegittimità, esso può certamente costituire una delle forme di riparazione perseguite nell'ambito di un ricorso per risarcimento danni ai sensi degli articoli 268 TFUE e 340 TFUE. Per contro, a suo avviso, detto riconoscimento non è sufficiente a giustificare la persistenza dell'interesse ad agire nell'ambito del contenzioso oggettivo di legittimità per l'annullamento degli atti delle istituzioni previsto dagli articoli 263 TFUE e 264 TFUE. In caso contrario, la parte ricorrente conserverebbe sempre un interesse a chiedere l'annullamento giudiziale di un atto nonostante sia già intervenuto il ritiro ex tunc o l'abrogazione dello stesso, il che sarebbe incompatibile con la giurisprudenza citata ai punti 24 e 29 dell'ordinanza impugnata e richiamata rispettivamente ai punti 16 e 18 della presente sentenza.
23 Per quanto riguarda la propria giurisprudenza secondo cui la parte ricorrente può conservare un interesse ad ottenere l'annullamento di una decisione che impone misure restrittive abrogata e sostituita (v., in tal senso, oltre alla sentenza PKK/Consiglio, cit., punti da 46 a 51, sentenze del Tribunale del 12 dicembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Consiglio, T‑228/02, Racc. pag. II‑4665, punto 35; dell'11 luglio 2007, Al‑Aqsa/Consiglio, T‑327/03, punto 39, e del 23 ottobre 2008, People's Mojahedin Organization of Iran/Consiglio, T‑256/07, Racc. pag. II‑3019, punto 48), il Tribunale ha rilevato, al punto 35 dell'ordinanza impugnata, che tale giurisprudenza è stata elaborata in un contesto particolare e diverso da quello del caso di specie. Infatti, a differenza del regolamento n. 1330/2008, gli atti in discussione in quelle cause erano stati non solo abrogati, ma anche sostituiti con nuovi atti e le misure restrittive concernenti le entità interessate erano state mantenute. Pertanto, gli effetti iniziali degli atti abrogati perduravano, nei confronti delle entità interessate, in virtù degli atti che li avevano sostituiti. Orbene, nella fattispecie, il regolamento n. 36/2011 procederebbe semplicemente alla cancellazione del nome del ricorrente dall'elenco controverso, abrogando così implicitamente il regolamento n. 1330/2008 nella parte riguardante il ricorrente stesso, senza sostituire le misure dettate da tale regolamento. Perciò, gli effetti prodotti da quest'ultimo non perdurerebbero. Inoltre, detta giurisprudenza sarebbe basata sulla differenza esistente tra gli effetti dell'abrogazione e quelli dell'annullamento giudiziale di un atto, circostanza questa che, come risulterebbe dal punto 32 dell'ordinanza impugnata, non sarebbe pertinente nel caso di specie.
24 Al punto 36 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la distinzione di cui sopra è suffragata dalla sentenza della Corte del 3 dicembre 2009, Hassan e Ayadi/Consiglio e Commissione (C‑399/06 P e C‑403/06 P, Racc. pag. I‑11393). Da un lato, infatti, anziché concludere automaticamente per la persistenza, in capo ai ricorrenti riguardati in quei casi, dell'interesse ad agire nelle cause decise dalla succitata sentenza, la Corte si sarebbe posta d'ufficio, al punto 57 della sua pronuncia, la questione se, considerato l'avvenuto ritiro del regolamento controverso e la sua sostituzione retroattiva con un altro atto, vi fosse ancora luogo a statuire in tali cause. Dall'altro lato, ai punti da 59 a 63 della medesima sentenza, la Corte avrebbe rilevato un certo numero di particolarità del caso ad essa sottoposto, che le hanno consentito di concludere, ai punti 64 e 65 della sua pronuncia, che, «[i]n considerazione di tali condizioni particolari», e a differenza di quanto deciso nell'ordinanza della Corte dell'8 marzo 1993, Lezzi Pietro/Commissione (C‑123/92, Racc. pag. I‑809), l'adozione del nuovo atto, con contestuale abrogazione del regolamento controverso, non poteva essere considerata equivalente ad un annullamento giudiziale puro e semplice di tale regolamento. Orbene, secondo il Tribunale, tali particolarità non sussisterebbero nella fattispecie in esame. Più specificamente, nel caso di specie, il regolamento n. 36/2011 sarebbe definitivo in quanto non sarebbe più impugnabile con un ricorso di annullamento. Pertanto, si potrebbe escludere che il regolamento n. 1330/2008 torni in vigore nella parte che riguarda il ricorrente, a differenza di quanto constatato dalla Corte al punto 63 della citata sentenza Hassan e Ayadi/Consiglio e Commissione.
25 Per quanto concerne, in secondo luogo, il fatto che la parte ricorrente può conservare un interesse a chiedere l'annullamento di un atto di un'istituzione dell'Unione per consentire di evitare che l'illegittimità da cui questo è asseritamente viziato si ripeta in futuro, il Tribunale ha ricordato, al punto 37 dell'ordinanza impugnata, che un tale interesse ad agire, scaturente dall'articolo 266, primo comma, TFUE, può esistere solo se l'illegittimità fatta valere può ripetersi in futuro indipendentemente dalle circostanze del caso che hanno dato luogo al ricorso (sentenza Wunenburger/Commissione, cit., punti 51 e 52). Orbene, nella fattispecie, nessun elemento del fascicolo indicherebbe che siffatta eventualità possa verificarsi. Al contrario, poiché il regolamento n. 36/2011 è stato adottato tenendo conto della situazione specifica del ricorrente nonché, apparentemente, dell'evoluzione della situazione in Libia, il Tribunale ha ritenuto poco probabile che l'asserita illegittimità potesse ripetersi in futuro indipendentemente dalle circostanze che avevano dato luogo al ricorso.
26 Per quanto attiene, in terzo luogo, all'argomento secondo cui esisterebbe un interesse pubblico superiore a sanzionare l'asserita violazione di una norma imperativa del diritto internazionale, il Tribunale ha considerato, al punto 38 dell'ordinanza impugnata, che, senza riconoscere al riguardo alcuna impunità alla Commissione, tale argomento non era sufficiente a fondare l'interesse personale del ricorrente alla prosecuzione del ricorso. Anche se, come osserva il ricorrente, la Commissione è tenuta a rispettare le norme imperative del diritto internazionale e non può adottare una decisione basata su elementi estorti sotto tortura, il ricorrente non sarebbe legittimato ad agire nell'interesse della legge o delle istituzioni e potrebbe far valere solo un interesse proprio e censure a lui personali (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 1983, Schloh/Consiglio, 85/82, Racc. pag. 2105, punto 14).
27 Per quanto concerne, in quarto luogo, le eventuali conseguenze pregiudizievoli dell'asserita illegittimità del regolamento n. 1330/2008, il Tribunale ha rilevato, al punto 39 dell'ordinanza impugnata, che la domanda di non luogo a statuire presentata dalle istituzioni convenute riguarda unicamente la domanda di annullamento di tale regolamento. Il sig. Abdulrahim resterebbe quindi legittimato a chiedere la riparazione del danno asseritamente subìto, nell'ambito della sua domanda risarcitoria fondata sugli articoli 268 TFUE e 340, secondo e terzo comma, TFUE.
28 Per quanto riguarda infine, in quinto luogo, l'argomento relativo all'asserita necessità di ottenere una decisione sulla fondatezza del presente ricorso ai fini del recupero delle spese sostenute dal ricorrente, il Tribunale, al punto 40 dell'ordinanza impugnata, ha rinviato alla propria decisione sulle spese.
29 Il Tribunale ha concluso, al punto 41 dell'ordinanza impugnata, che non vi era più luogo a statuire sulla domanda di annullamento del regolamento n. 1330/2008.
30 Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno, il Tribunale ha considerato che essa appariva manifestamente infondata in diritto, se non manifestamente irricevibile, alla luce degli atti processuali, delle informazioni contenute nel fascicolo e delle spiegazioni fornite dalle parti nelle loro memorie.
31 Dopo avere ricordato, al punto 45 dell'ordinanza impugnata, le condizioni cui è subordinata la responsabilità extracontrattuale dell'Unione per il comportamento illecito dei suoi organi, il Tribunale ha dichiarato, al punto 48 della medesima ordinanza, che il danno non era né quantificato né dimostrato.
32 Il Tribunale ha inoltre dichiarato, al punto 52 dell'ordinanza impugnata, che il nesso di causalità tra gli atti in questione nel caso di specie e il danno lamentato non era dimostrato, in quanto il danno materiale asseritamente subìto dal sig. Abdulrahim, risultante dall'indisponibilità dei suoi capitali, delle sue attività finanziarie e delle sue altre risorse economiche, e consistente nella privazione del loro godimento, trovava la propria causa diretta e immediata non già nell'adozione di tali atti, bensì nell'adozione di decisioni anteriori, vale a dire, da un lato, la decisione del Comitato per le sanzioni, del 21 ottobre 2008, di aggiungere il nome del sig. Abdulrahim al proprio elenco e, dall'altro, la decisione delle autorità del Regno Unito di adottare misure restrittive nei confronti dell'interessato.

Le conclusioni formulate in sede di impugnazione

33 Il sig. Abdulrahim chiede che la Corte voglia:
– annullare l'ordinanza impugnata;
– dichiarare che il suo ricorso di annullamento non era privo di oggetto;
– rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento da lui proposto, e
– condannare la Commissione a sopportare le spese della presente impugnazione e le spese del procedimento dinanzi al Tribunale, incluse quelle derivanti dalla presentazione di osservazioni su richiesta del Tribunale.
34 Il Consiglio e la Commissione chiedono che la Corte voglia respingere l'impugnazione e condannare il sig. Abdulrahim alle spese.

Sull'impugnazione

35 A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente fa valere il suo diritto ad un ricorso effettivo e ad una tutela giurisdizionale effettiva. Oltre alla giurisprudenza della Corte (sentenze del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, C‑50/00 P, Racc. pag. I‑6677, punti 38 e 39, nonché del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio, C‑229/05 P, Racc. pag. I‑439, punti 76 e 77), egli invoca gli articoli 47 e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché l'articolo 7 della medesima, che equivale all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e che prevede che ogni individuo abbia diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.
36 Più specificamente, a sostegno della sua argomentazione, il ricorrente invoca due motivi, il primo dei quali si articola in tre parti.

Sul primo motivo

Sulla prima parte del primo motivo, vertente sull'errore di diritto nel quale è incorso il Tribunale omettendo di sentire l'avvocato generale
37 Il ricorrente sostiene che, omettendo di sentire l'avvocato generale prima di statuire, il Tribunale ha violato l'articolo 114, paragrafo 4, del proprio regolamento di procedura, norma richiamata dall'articolo 113 del medesimo regolamento, sulla base del quale è stata pronunciata l'ordinanza impugnata.
38 Tuttavia, come correttamente ricordato dal Consiglio e dalla Commissione, l'obbligo per il Tribunale di sentire l'avvocato generale prima di statuire dev'essere interpretato alla luce degli articoli 2, paragrafo 2, 18 e 19 del regolamento di procedura del Tribunale, dai quali risulta, da un lato, che la designazione di un giudice del Tribunale come avvocato generale è facoltativa quando il Tribunale siede in sezione e, dall'altro, che i riferimenti all'avvocato generale contenuti in detto regolamento si applicano solo qualora un giudice sia stato effettivamente designato come avvocato generale (ordinanze del 25 giugno 2009, Srinivasan/Mediatore, C‑580/08 P, punto 35; del 22 ottobre 2010, Seacid/Parlamento e Consiglio, C‑266/10 P, punto 11, e sentenza del 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C‑426/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28).
39 Poiché non è stato designato alcun avvocato generale per l'esame del ricorso proposto dal sig. Abdulrahim dinanzi al Tribunale, assegnato alla Seconda Sezione di quest'ultimo, non sussisteva alcun obbligo di sentire un avvocato generale prima di dichiarare che non vi era più luogo a statuire.
40 Ne consegue che la prima parte del primo motivo è infondata.

Sulla seconda parte del primo motivo, vertente sulla violazione del diritto a un processo equo

41 Il ricorrente sostiene che, non avendo invitato la parte ricorrente a presentare osservazioni in merito alla necessità di aprire la fase orale del procedimento, il Tribunale ha violato il diritto a un processo equo. Egli sottolinea che l'articolo 120 del regolamento di procedura della Corte, nella versione applicabile alla data di proposizione dell'impugnazione, dispone che una parte possa presentare osservazioni prima di qualsiasi decisione in merito all'eventuale apertura della fase orale del procedimento. Nulla giustificherebbe un approccio diverso dinanzi al Tribunale. Secondo il ricorrente, l'articolo 114 del regolamento di procedura del Tribunale, come interpretato da quest'ultimo, non sarebbe conforme all'articolo 47 della Carta.
42 Al riguardo va rilevato che l'applicazione dell'articolo 113 del regolamento di procedura del Tribunale non garantisce lo svolgimento della fase orale, dato che il Tribunale può – a norma dell'articolo 114, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura, al quale l'articolo 113 di quest'ultimo fa rinvio – statuire al termine di un procedimento esclusivamente scritto (sentenze del 19 gennaio 2006, AIT/Commissione, C‑547/03 P, Racc. pag. I‑845, punto 35, e del 2 maggio 2006, Regione Siciliana, C‑417/04 P, Racc. pag. I‑3881, punto 37).
43 Tuttavia, l'articolo 113 del regolamento di procedura del Tribunale impone a quest'ultimo di sentire le parti prima di pronunciarsi sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico o di dichiarare che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire. Conformemente a tale disposizione, il ricorrente è stato invitato a pronunciarsi, per iscritto, sulle conseguenze da trarre dall'adozione del regolamento n. 36/2011, con particolare riguardo all'oggetto del suo ricorso. Il ricorrente poteva quindi attendersi che il Tribunale, se avesse considerato che il suo ricorso era divenuto privo di oggetto, avrebbe statuito con ordinanza, trattandosi di una delle ipotesi, contemplate dal citato articolo 113, nelle quali il Tribunale può statuire in qualsiasi momento.
44 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale non ha violato il diritto a un processo equo garantito dall'articolo 47 della Carta chiedendogli di esprimersi sulla persistenza dell'oggetto del ricorso e non interrogandolo sull'opportunità di aprire la fase orale del procedimento.
45 Risulta da tali elementi che la seconda parte del primo motivo è infondata.

Sulla terza parte del primo motivo, vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale per non avere aperto la fase orale del procedimento

46 Con la terza parte del primo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per non avere aperto la fase orale del procedimento. Egli afferma che solo in via eccezionale il Tribunale ha facoltà di omettere tale fase, la quale rappresenta una componente significativa degli strumenti di cui dispone il ricorrente per far valere efficacemente i propri argomenti. Secondo il ricorrente, la fase orale del procedimento dovrebbe essere omessa solo in casi che non sollevino alcuna questione cruciale in diritto e/o in fatto. Osserva che, dopo la risposta da egli fornita al Tribunale riguardo alla persistenza del proprio interesse ad agire e le brevi osservazioni del Consiglio e della Commissione, il Tribunale ha statuito direttamente.
47 Il ricorrente sostiene che la quasi totalità del ragionamento del Tribunale verte su questioni e su una giurisprudenza che non sono state oggetto di discussione e sulle quali egli non ha avuto modo di esprimersi, né per iscritto né oralmente. A prescindere dalla giurisprudenza citata dal Tribunale, quest'ultimo avrebbe in particolare addotto elementi di fatto relativi alla situazione in Libia e la circostanza che sarebbe improbabile che la violazione lamentata si ripeta in futuro.
48 Come ricordato dalla Commissione, il Tribunale, a norma degli articoli 113 e 114, paragrafo 3, del proprio regolamento di procedura, poteva adottare l'ordinanza impugnata senza aprire la fase orale del procedimento, dal momento che si considerava sufficientemente edotto e che il ricorrente aveva avuto la possibilità, della quale peraltro si è avvalso, di presentare, su invito del Tribunale, le proprie osservazioni scritte sulle domande di non luogo a statuire formulate dalle istituzioni convenute, e di far quindi valere gli argomenti sulla base dei quali egli si opponeva a tali domande.
49 Per quanto riguarda la motivazione dell'ordinanza impugnata e la giurisprudenza richiamata nella medesima, va sottolineato che, se è pur vero che il Tribunale deve rispettare i diritti della difesa delle parti, esso non può però essere obbligato a chiedere loro di prendere posizione sul ragionamento che intende adottare per risolvere la controversia sottoposta alla sua cognizione.
50 Risulta da tali elementi che la terza parte del primo motivo è del pari infondata e che, pertanto, detto motivo non può essere accolto.

Sul secondo motivo, vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale dichiarando che il ricorso era divenuto privo di oggetto
Argomenti delle parti

51 Il sig. Abdulrahim sostiene che il Tribunale ha adottato un criterio troppo restrittivo della nozione di interesse ad agire. A suo avviso, un ricorso non deve essere dichiarato privo di oggetto qualora un anche minimo pregiudizio subìto possa essere riparato attraverso la prosecuzione dell'esame di tale ricorso, dal momento che ciò procura un beneficio alla parte ricorrente. Nella fattispecie, egli ritiene che il suo ricorso di annullamento possa porre fine alla violazione continua del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'articolo 8 della CEDU, riabilitare la sua reputazione, eliminare gli ostacoli all'assunzione di impieghi e alla libertà di circolare, nonché rimuovere le conseguenze della sua iscrizione nell'elenco controverso per lui stesso, in quanto costituenti fonte di pregiudizio e limitazioni per la sua famiglia.
52 Egli considera che il Tribunale, al punto 33 dell'ordinanza impugnata, abbia commesso un errore di diritto e abbia erroneamente applicato il criterio del beneficio scaturente dall'annullamento, subordinandone l'esistenza all'adozione, da parte della Commissione e/o del Consiglio, in applicazione dell'articolo 266 TFUE, di provvedimenti volti all'eliminazione delle illegittimità eventualmente accertate. In talune ipotesi, l'annullamento di un atto non richiederebbe l'adozione di alcuna misura ulteriore. Inoltre, una dichiarazione di nullità non potrebbe essere subordinata al fatto che l'autore dell'atto sia successivamente tenuto ad agire in un determinato modo.
53 Secondo il ricorrente, la decisione del Tribunale viola la garanzia procedurale derivante dall'articolo 8 della CEDU, in virtù della quale egli deve avere la facoltà di contestare le accuse mosse nei suoi confronti affinché sia riparato il danno causato dall'istituzione. Ammettere un difetto di interesse ad agire consentirebbe alla Commissione, attraverso l'abrogazione della misura impugnata, di aggirare il controllo dei giudici dell'Unione, il che sarebbe incompatibile con il principio dello Stato di diritto e sottrarrebbe tale istituzione da qualunque responsabilità.
54 Il ricorrente rileva che il Tribunale ammette che, anche in assenza di pregiudizio, l'eventualità che l'illegittimità si ripeta in futuro è sufficiente per ritenere che permanga l'interesse alla prosecuzione del procedimento (sentenza Wunenburger/Commissione, cit., punti 58 e 59). Egli sostiene che, nella fattispecie, la violazione dell'articolo 8 della CEDU si basa sull'utilizzo di elementi estorti sotto tortura. Tuttavia, il Tribunale avrebbe ignorato il carattere sistemico delle irregolarità invocate a sostegno del ricorso da lui proposto, le quali possono ripetersi. Il ricorrente avrebbe pertanto un interesse manifesto a che intervenga una pronuncia giurisdizionale su tale questione, in quanto rappresenta il fondamento della sua iscrizione quale persona legata ad un'organizzazione terroristica.
55 In ogni caso, il ricorrente ritiene che, tenuto conto della rapida evoluzione del contesto politico all'origine di misure restrittive come quelle stabilite dal regolamento n. 1330/2008, l'approccio del Tribunale sia particolarmente inquietante. Infatti, la cancellazione del suo nome dall'elenco controverso non sarebbe motivata e il Tribunale non potrebbe concludere che il ricorrente non verrà iscritto nuovamente in detto elenco. La sua iscrizione in tale elenco potrebbe essere invocata a fondamento o a sostegno di qualsiasi domanda futura di uno Stato membro diretta a iscriverlo nuovamente nell'elenco stesso. Infine, l'impatto di rapidi cambiamenti nel contesto politico non potrebbe essere escluso, come ha ammesso il Tribunale riferendosi alla situazione in Libia.
56 Il Consiglio e la Commissione sottolineano che il ricorrente chiedeva la rimozione delle misure restrittive che lo riguardavano e che l'adozione del regolamento n. 36/2011 ha avuto tale effetto. Essi ricordano al riguardo la giurisprudenza secondo la quale l'interesse ad ottenere l'annullamento di un atto abrogato presuppone che l'annullamento di tale atto sia idoneo a produrre, di per sé stesso, conseguenze giuridiche.
57 Al riguardo, il Consiglio e la Commissione contestano gli argomenti del ricorrente relativi alla persistenza di un interesse ad agire correlato alla riabilitazione della sua reputazione ed alla prevenzione di una nuova iscrizione nell'elenco controverso. La Commissione ricorda che una sentenza non avrebbe potuto riferirsi al periodo anteriore al 22 dicembre 2008, data in cui il ricorrente è stato iscritto nell'elenco controverso. Peraltro, nel suo ricorso, il ricorrente avrebbe invocato motivi vertenti sulla violazione dei diritti della difesa, della tutela giurisdizionale e del suo diritto di proprietà, ma non avrebbe invocato la sussistenza di un errore di valutazione quanto alla questione se egli fosse legato o meno ad Al‑Qaeda. In tali circostanze, una sentenza di annullamento del regolamento n. 1330/2008 basata su motivi procedurali non avrebbe avuto l'effetto di riabilitarlo.
58 Il Consiglio e la Commissione considerano inoltre che la mancanza di una sentenza del Tribunale statuente nel merito non implica il rischio che l'iscrizione del ricorrente nell'elenco torni in vigore. Infatti, il regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, recante modifica del regolamento n. 881/2002 (GU L 346, pag. 42), avrebbe inserito in quest'ultimo regolamento un articolo 7 bis, in forza del quale una decisione di nuova iscrizione può essere adottata soltanto se la Commissione riceve una motivazione dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che essa deve comunicare senza indugio, dopo l'adozione della sua decisione d'iscrizione, alla persona interessata, affinché questa possa formulare le sue osservazioni per un eventuale riesame, da parte della Commissione, della propria decisione. Nel caso di specie, la decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di togliere il ricorrente dall'elenco del Comitato per le sanzioni non farebbe sorgere alcun dubbio quanto all'impossibilità di una reiscrizione di quest'ultimo in tale elenco in assenza di una modifica delle circostanze di fatto. Inoltre, una sentenza del Tribunale non influirebbe sulla decisione del Consiglio di sicurezza di togliere l'interessato da detto elenco nel mese di dicembre 2010.
59 Per quanto riguarda il carattere sistemico delle illegittimità addebitate, il Consiglio e la Commissione ripetono che il ricorso di annullamento riguardava soltanto l'iscrizione del ricorrente nell'elenco controverso e che un annullamento avrebbe riguardato soltanto costui. Non si porrebbe quindi una questione di effetto sistemico.
60 Il Consiglio e la Commissione insistono infine sulla distinzione tra la presente causa e quelle sfociate nella citata sentenza PKK/Consiglio e nelle altre sentenze richiamate nell'impugnazione. Sottolineano che, in queste ultime cause, i ricorrenti erano ancora iscritti negli elenchi allorché il giudice ha statuito sulla loro domanda di annullamento, mentre, nella fattispecie, il nome del ricorrente era stato cancellato dall'elenco controverso. La Commissione confronta altresì la presente causa con quella conclusasi con la sentenza del 21 dicembre 2011, Francia/People's Mojahedin Organization of Iran (C‑27/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti da 43 a 50), in cui la Repubblica francese sosteneva che l'impugnazione aveva conservato un oggetto, poiché tale Stato membro riteneva che dovesse essere mantenuta nell'ordinamento giuridico dell'Unione la decisione di iscrivere la People's Mojahedin Organization of Iran nell'elenco di cui all'allegato della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93). Nella fattispecie, non vi sarebbe contestazione tra il ricorrente e la Commissione per quanto riguarda la cancellazione di costui dall'elenco controverso.

Giudizio della Corte

61 Al punto 22 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha ricordato la costante giurisprudenza secondo cui l'interesse ad agire di un ricorrente deve sussistere, alla luce dell'oggetto del ricorso, al momento della presentazione di quest'ultimo, a pena di irricevibilità. Tale oggetto della controversia deve perdurare, così come l'interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l'ha proposto (v. sentenze Wunenburger/Commissione, cit., punto 42 e la giurisprudenza ivi citata, nonché del 17 aprile 2008, Flaherty e a./Commissione, C‑373/06 P, C‑379/06 P e C‑382/06 P, Racc. pag. I‑2649, punto 25).
62 In diverse circostanze la Corte ha riconosciuto che l'interesse ad agire di un ricorrente non viene necessariamente meno a motivo del fatto che l'atto da essa impugnato abbia cessato di produrre effetti nel corso del procedimento.
63 La Corte ha infatti dichiarato, in particolare, che un ricorrente può conservare un interesse a chiedere l'annullamento di una decisione o per ottenere il ripristino della propria situazione (sentenza del 6 marzo 1979, Simmenthal/Commissione, 92/78, Racc. pag. 777, punto 32), oppure per indurre l'autore dell'atto impugnato ad apportare, in futuro, le modifiche appropriate ed evitare così il rischio di ripetizione dell'illegittimità che asseritamente inficia l'atto impugnato (v., in tal senso, sentenze Simmenthal/Commissione, cit., punto 32; del 24 giugno 1986, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione, 53/85, Racc. pag. 1965, punto 21, nonché Wunenburger/Commissione, cit., punto 50).
64 In una causa insorta tra un'impresa irregolarmente esclusa da una gara d'appalto e la Commissione, la Corte ha statuito che, anche nei casi in cui, in ragione delle circostanze, si riveli impossibile, per l'istituzione da cui promana l'atto annullato, adempiere l'obbligo di adottare le misure che l'esecuzione della sentenza che ha pronunciato tale annullamento richiede, il ricorso di annullamento può conservare un interesse quale fondamento per un eventuale ricorso per responsabilità (sentenza del 5 marzo 1980, Könecke Fleischwarenfabrik/Commissione, 76/79, Racc. pag. 665, punto 9).
65 Risulta da tale giurisprudenza che la persistenza dell'interesse ad agire di un ricorrente dev'essere valutata in concreto, alla luce, in particolare, delle conseguenze dell'illegittimità lamentata e della natura del pregiudizio asseritamente subìto.
66 Dinanzi al Tribunale, così come dinanzi alla Corte, il ricorrente ha fatto valere diverse ragioni che, a suo avviso, giustificano la persistenza del suo interesse ad agire sebbene il regolamento n. 36/2011 abbia cancellato il suo nome dalla rubrica «Persone fisiche» dell'allegato I del regolamento n. 881/2002, come modificato dal regolamento n. 1330/2008. Occorre tuttavia precisare che non è necessario esaminare il complesso delle motivazioni invocate dal ricorrente se una di esse è sufficiente per accertare la persistenza dell'interesse ad agire.
67 Ai punti 28 e 31 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che l'adozione del regolamento n. 36/2011, nella parte in cui cancellava il nome del sig. Abdulrahim dall'elenco controverso, dava piena soddisfazione a quest'ultimo, sicché il suo ricorso di annullamento non poteva più procurargli alcun beneficio e di conseguenza il suo interesse ad agire era venuto meno.
68 Al riguardo si deve osservare che, al punto 32 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha invero giustamente ricordato la distinzione tra l'abrogazione di un atto di un'istituzione dell'Unione, che non equivale al riconoscimento della sua illegittimità e produce un effetto ex nunc, e una sentenza di annullamento in forza della quale l'atto annullato viene rimosso retroattivamente dall'ordinamento giuridico e si considera come mai esistito.
69 Tuttavia, erroneamente il Tribunale ha concluso, nell'ultima frase del citato punto 32, che tale differenza non era idonea a giustificare un interesse del sig. Abdulrahim ad ottenere l'annullamento del regolamento n. 1330/2008.
70 Infatti, si deve ricordare che le misure restrittive adottate in forza del regolamento n. 881/2002 hanno conseguenze negative importanti ed un'incidenza significativa sui diritti e sulle libertà delle persone interessate (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, Racc. pag. I‑6351, punti 361 e 375). Oltre al congelamento dei capitali in sé considerato, il quale, per la sua ampia portata, sconvolge la vita sia professionale sia familiare delle persone interessate (v., in particolare, sentenza del 29 aprile 2010, M e a., C‑340/08, Racc. pag. I‑3913) e ostacola la conclusione di numerosi atti giuridici (v., in particolare, sentenza dell'11 ottobre 2007, Möllendorf e Möllendorf‑Niehuus, C‑117/06, Racc. pag. I‑8361), si devono prendere in considerazione la riprovazione e la diffidenza che accompagnano la pubblica designazione delle persone interessate come legate ad un'organizzazione terroristica.
71 Come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi da 61 a 67 delle sue conclusioni, l'interesse ad agire di un ricorrente quale il sig. Abdulrahim persiste nonostante la cancellazione del suo nome dall'elenco controverso, al fine di ottenere dal giudice dell'Unione il riconoscimento che egli non avrebbe mai dovuto essere iscritto in tale elenco oppure che non avrebbe dovuto esserlo secondo la procedura seguita dalle istituzioni dell'Unione.
72 Infatti, se il riconoscimento dell'illegittimità dell'atto impugnato non può, in quanto tale, riparare un danno materiale o un pregiudizio alla vita privata, esso può nondimeno – come affermato dal sig. Abdulrahim – riabilitarlo o costituire una forma di riparazione del danno morale da lui subìto in conseguenza di tale illegittimità, e giustificare quindi la persistenza del suo interesse ad agire (v., in tal senso, sentenze del 10 giugno 1980, M./Commissione, 155/78, Racc. pag. 1797, punto 6, nonché del 7 febbraio 1990, Culin/Commissione, C‑343/87, Racc. pag. I‑225, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).
73 Il Tribunale ha dunque errato nel ritenere, ai punti 28 e 31 dell'ordinanza impugnata, che, per effetto della rimozione, ad opera del regolamento n. 36/2011, del nome del ricorrente dall'elenco controverso, costui avesse ottenuto piena soddisfazione e che dunque il suo ricorso di annullamento non potesse più procurargli alcun beneficio.
74 Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio e dalla Commissione, poco importa che i motivi di annullamento invocati dinanzi al giudice riguardino la motivazione dell'atto in questione o il rispetto dei diritti procedurali del ricorrente. Infatti, l'annullamento di una decisione di congelamento dei capitali per tali ragioni potrebbe dare soddisfazione al ricorrente, in quanto comporta il sorgere di fondati dubbi riguardo al modo in cui l'organo in questione ha esercitato le proprie competenze nei confronti di esso ricorrente.
75 In ogni caso, dinanzi al Tribunale il ricorrente non ha invocato soltanto motivi vertenti sulla violazione dei diritti della difesa, ma ha altresì negato di essere stato legato ad Al‑Qaeda. Infatti, come risulta dai punti da 142 a 150 del ricorso dinanzi al Tribunale, il sig. Abdulrahim negava di essere implicato in attività terroristiche o di essere legato ad Al‑Qaeda e sosteneva che la sua iscrizione nell'elenco controverso era avvenuta soltanto in quanto faceva parte di una comunità di rifugiati libici, alcuni dei quali, secondo le autorità del Regno Unito, sarebbero stati implicati in attività terroristiche.
76 Allo stesso modo, poco importa che una sentenza di annullamento non possa riferirsi al periodo anteriore all'adozione del regolamento n. 1330/2008. Infatti, ancorché il sig. Abdulrahim fosse già iscritto nell'elenco del Comitato per le sanzioni e fosse già assoggettato a misure restrittive adottate dalle autorità del Regno Unito prima dell'adozione di tale regolamento, come rilevato dal Tribunale al punto 52 dell'ordinanza impugnata, ciò non toglie che la sua iscrizione nell'elenco controverso ha potuto accrescere la riprovazione e la diffidenza nei suoi confronti e, di conseguenza, il danno morale che egli asserisce di aver subìto.
77 Va aggiunto che gli elenchi istituiti da regolamenti dell'Unione direttamente applicabili non hanno né la medesima natura né la medesima portata giuridica, sul territorio dell'Unione, dell'elenco del Comitato per le sanzioni.
78 Al punto 34 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il riconoscimento dell'illegittimità lamentata non era sufficiente a fondare la persistenza dell'interesse ad agire nel contenzioso oggettivo di legittimità per l'annullamento degli atti delle istituzioni previsto dagli articoli 263 TFUE e 264 TFUE, poiché, in caso contrario, la parte ricorrente conserverebbe sempre un interesse a chiedere l'annullamento di un atto nonostante sia già intervenuto il ritiro ex tunc o l'abrogazione dello stesso, il che sarebbe incompatibile con la giurisprudenza indicata ai punti 24 e 29 dell'ordinanza impugnata e richiamata ai punti 16 e 18 della presente sentenza.
79 Tale conclusione contraddice tuttavia la giurisprudenza della Corte, dalla quale risulta che il riconoscimento della presunta illegittimità, qualora possa – come nella fattispecie – procurare un beneficio al ricorrente, giustifica la persistenza in capo a quest'ultimo dell'interesse ad agire a fini di annullamento, anche quando l'atto impugnato abbia cessato di produrre effetti dopo la proposizione del ricorso di detto ricorrente (v., in tal senso, citate sentenze M./Commissione, punti 5 e 6; AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione, nonché Culin/Commissione, punti da 27 a 29).
80 Infine, detta conclusione non può essere inferita nemmeno dalla giurisprudenza del Tribunale menzionata da quest'ultimo al punto 29 dell'ordinanza impugnata e ricordata al punto 18 della presente sentenza, dal momento che tale giurisprudenza si fonda sulla premessa, esplicitata al punto 30 della medesima ordinanza, secondo la quale un interesse ad agire sussisterebbe solo qualora l'annullamento di un atto renda necessaria l'adozione di provvedimenti da parte dell'istituzione da cui promana l'atto annullato, conformemente all'articolo 266 TFUE. Orbene, l'interesse ad ottenere l'annullamento dell'atto impugnato persiste allorché, come avviene nella fattispecie, tale annullamento può procurare un beneficio al ricorrente, e ciò indipendentemente dall'assenza di necessità o dall'impossibilità materiale, per l'istituzione convenuta, di adottare misure di esecuzione della sentenza di annullamento a titolo dell'articolo 266 TFUE (v., in tal senso, citate sentenze Könecke Fleischwarenfabrik/Commissione, punto 9; M./Commissione, punto 6; AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione, punto 21, nonché Culin/Commissione, punto 26).
81 Risulta da tali elementi che la conclusione del Tribunale, contenuta al punto 34 dell'ordinanza impugnata, è inficiata da un errore di diritto.
82 Del pari, il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo, ai punti 35 e 36 dell'ordinanza impugnata, che il difetto di interesse ad agire del sig. Adbulrahim risulta in particolare dal fatto che le misure restrittive adottate nei suoi confronti mediante il regolamento n. 1330/2008 non sono state mantenute e che la rimozione di tali misure ad opera del regolamento n. 36/2011 è definitiva, contrariamente alla situazione esaminata nella citata sentenza PKK/Consiglio, invocata dal ricorrente a sostegno delle sue argomentazioni. Infatti, l'abrogazione definitiva del regolamento n. 1330/2008, attraverso la cancellazione del nome del ricorrente dall'elenco controverso, non impedisce che un interesse ad agire continui a sussistere per quanto riguarda gli effetti di tale regolamento tra la data della sua entrata in vigore e quella della sua abrogazione.
83 In ogni caso, alla luce delle circostanze della presente causa e, in particolare, dell'ampiezza del pregiudizio alla reputazione del sig. Abdulrahim derivante dalla sua iscrizione nell'elenco controverso, l'interesse ad agire di quest'ultimo continua a sussistere per chiedere l'annullamento del regolamento n. 1330/2008 nella parte che lo riguarda e per ottenere, nel caso in cui il suo ricorso fosse accolto, la sua riabilitazione e, in tal modo, una certa forma di riparazione del danno morale da lui subìto.
84 Risulta dal complesso di tali elementi che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che il ricorrente difettava d'interesse ad agire e che, pertanto, non vi era più luogo a statuire sul suo ricorso volto all'annullamento del regolamento n. 1330/2008 nella parte che lo riguarda.
85 Pertanto, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata nella parte in cui dichiara che non vi è più luogo a statuire sul ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale dal sig. Adbulrahim.

Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale

86 Conformemente all'articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, quest'ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

87 Dato che il Tribunale ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire sul ricorso di annullamento, senza aver esaminato né la sua ricevibilità né il merito della controversia, la Corte ritiene che la causa non sia matura per la decisione e che occorra rinviarla dinanzi al Tribunale nonché riservare la decisione sulle spese.

Per questi motivi,
la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1) L'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 28 febbraio 2012, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (T‑127/09), è annullata nella parte in cui dichiara che non vi è più luogo a statuire sul ricorso di annullamento proposto dal sig. Adbulbasit Adbulrahim dinanzi a detto giudice.
2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea affinché statuisca nuovamente sul ricorso di annullamento del sig. Adbulbasit Adbulrahim.
3) La decisione sulle spese è riservata.

(* Fonte http://curia.europa.eu/)
Avv. Antonino Sugamele

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