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Sentenza

Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità da esso o con variazioni essenziali e interventi di ristrutturazione edilizia abusivi.
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità da esso o con variazioni essenziali e interventi di ristrutturazione edilizia abusivi.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2013, proposto da:
Farinelli Simone, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Santini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Claudio Guccione in Roma, corso Italia, 45;

contro

Comune di Porto San Giorgio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Galileo Omero Manzi e Stefano Filippetti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luca Spingardi in Roma, via Civinini, 12;
Soprintendenza dei beni architettonici ed ambientali (recte: Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici) delle Marche, in persona del Soprintendente pro tempore, Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza 8 novembre 2012, n. 695 del Tribunale amministrativo regionale delle Marche, Ancona, Sezione I.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Masini, per delega di Santini, Galileo Omero Manzi.


FATTO

1.– Risulta dagli atti che il sig. Simone Farinelli ha acquistato, in data 7 aprile 2006, un appartamento con due garage, situato nel Comune di Porto San Giorgio. Nell'atto di vendita si era specificato che, per uno di essi, la precedente proprietaria aveva presentato, in data 30 settembre 1986, domanda di condono.

Da un sopralluogo effettuato dalla polizia municipale, in data 3 novembre 2006, si è accertato che il predetto garage, di mq 16, era stato trasformato in un manufatto di quattro vani per una superficie complessiva di circa 55 mq ed una altezza di circa 30 cm in eccedenza rispetto a quella del garage stesso.

Con ordinanza 16 agosto 2008 il Comune ha ordinato la demolizione delle opere sopra descritte perché realizzate in assenza del permesso di costruire.

Il sig. Farinelli ha impugnato, con ricorso n. 789 del 2008, tale provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo regionale delle Marche.

Il ricorrente riferisce di avere presentato, in data 19 dicembre 2008, domanda ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il quale prevede che, in presenza di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, può essere applicata una sanzione pecuniaria.

Tale domanda è stata rigettata con atto del 20 settembre 2011, prot. 21839, in quanto l'intervento:

- è stato realizzato in contrasto con l'art. 68 delle norme tecniche di attuazione, in quanto non sono stati rispettati i distacchi minimi dalla strada, la larghezza del fronte dell'edificio, gli indici di utilizzazione fondiaria;

- è da considerarsi eseguito con variazioni essenziali;

- è stato effettuato in una area vincolata, con conseguente impossibilità che venga rilasciata l'autorizzazione paessagistica in sanatoria.

Con atto del 20 settembre 2011, prot. n. 21860, il Comune, sul presupposto che, a seguito del rigetto della domanda di conformità, avesse ripreso efficacia l'ordinanza n. 176 del 2008, ha diffidato la parte a demolire le opere abusive.

Tali atti sono stati impugnati con motivi aggiunti.

In sintesi, il ricorrente ha dedotto che, nella specie, non sarebbe stata realizzata una nuova costruzione ma sarebbero stati effettuati interventi di ristrutturazione, con ampliamento, del precedente garage, oggetto di condono, perfezionato per silenzio-assenso. Ne consegue che il Comune avrebbe dovuto infliggere la sanzione pecuniaria e non quella della demolizione.

1.1.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 8 novembre 2012, n. 695, ha affermato, con riferimento al diniego di sanatoria, quanto segue:

- venendo in rilievo una nuova costruzione, il rimedio applicabile è quello della demolizione;

- anche qualora si volesse ritenere condonato il garage con conseguente qualificazione dell'intervento come di ristrutturazione con ampliamento, non avrebbe potuto applicarsi la sanzione pecuniaria;

- la Soprintendenza non avrebbe potuto rilasciare il parere paesaggistico, in quanto l'intervento avrebbe creato nuova volumetria;

- il diniego è fondato anche sul contrasto dell'intervento con l'art. 68 delle Norme tecniche di attuazione, che non è stato oggetto di contestazione.

Con riferimento all'ordinanza di demolizione, il primo giudice ha dichiarato improcedibile il ricorso originario, accogliendo in parte i motivi aggiunti, in applicazione dell'orientamento interpretativo secondo cui, una volta presentata la domanda di accertamento di conformità, l'ordinanza di demolizione diventa priva di efficacia, dovendo l'amministrazione adottarne una nuova che si fondi sul contenuto del diniego di sanatoria.

2.– Il ricorrente in primo grado ha proposto appello per i motivi indicati nei successivi punti.

2.1.– Si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale, chiedendo il rigetto dell'appello. La difesa del Comune ha fatto, inoltre, presente di avere adottato, successivamente alla sentenza impugnata in questa sede, con atto 27 novembre 2012, una nuova ordinanza di demolizione, che è stata oggetto di ulteriore impugnazione innanzi al Tribunale amministrativo regionale delle Marche.

DIRITTO

1.– La questione posta all'esame della Sezione attiene alla legittimità della demolizione delle opere descritte nella parte in fatto.

2.– Con motivi, strettamente connessi, l'appellante deduce, in generale, l'erroneità della sentenza nella parte in cui, interpretando non correttamente l'istanza proposta, ha risolto la controversia sul presupposto che egli avesse chiesto l'accertamento di conformità delle opere abusive e non, invece, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria.

Nello specifico, l'appellante assume l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato che: a) si era perfezionato il silenzio assenso in relazione alla domanda di condono presentata con riguardo al garage, atteso che, in data 23 febbraio 2007, era stato rilasciato il parere della Soprintendenza; b) conseguentemente il nuovo manufatto non poteva essere considerato nuova costruzione, essendo stata realizzata una «ristrutturazione con ampliamento»; c) l'intervento posto in essere non costituisce una variazione essenziale; d) il Comune avrebbe dovuto applicare, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001, una sanzione pecuniaria, in quanto la demolizione della parte effettuata in assenza titolo non potrebbe avvenire senza pregiudizio della parte legittima; e) il parere della Soprintendenza poteva essere rilasciato, in quanto non si tratta di una variazione essenziale; f) non rileva la mancata contestazione in ordine al fatto che il diniego di sanatoria si è fondato sul contrasto con l'art. 68 delle Norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, in quanto, nelle specie, non sarebbe stata presentata una domanda di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.

2.1.– I motivi non sono fondati.

2.1.1.– In via preliminare è necessario rammentare la normativa rilevante.

Il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prevede che:

- gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità da esso o con variazioni essenziali devono essere demoliti (art. 31);

- sono variazioni essenziali quello che comportano un mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 (art. 32);

- la sanzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia (che sono quelli che, ai sensi dell'art. 10, «portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso») è la demolizione ovvero, «qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile», una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere (art. 33).

La legge 28 febbraio 1985, n. 47 prevede che, nel caso di manufatti abusivi ricompresi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il termine di ventiquattro mesi decorre dalla data di emissione del parere di conformità paesaggistica (art. 32).

2.1.2.– Nella fattispecie in esame risulta dagli atti che l'appellante ha realizzato, senza il previo ottenimento del necessario titolo abilitativo, una nuova costruzione costituita da quattro vani per una superficie complessiva di circa 55 mq. Non può, infatti, ritenersi che tale costruzione sia stata il risultato della trasformazione del garage preesistente, in quanto lo stesso risultava, a sua a volta, essere stato abusivamente costruito. Né varrebbe rilevare, in mancanza del parere della Soprintendenza richiesto dall'art. 32 della legge n. 47 del 1985 (e sopravvenuto in data 23 febbraio 2007 quando il garage era stato già trasformato in abitazione), che si fosse formato il silenzio assenso in relazione alla domanda di condono.

Il rimedio sanzionatorio applicabile è, pertanto, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001, quello della demolizione.

L'esito della controversia non muta, per le seguenti concorrenti ragioni, anche a voler ritenere perfezionata la fattispecie di condono.

In primo luogo infatti, l'appellante, mutando la destinazione del manufatto, ha realizzato una variazione essenziale, con conseguente applicabilità, ex artt. 31 e 32 del d.P.R. n. 380 del 2001, del rimedio della demolizione.

In secondo luogo, anche a volere ritenere che si sia in presenza di una ristrutturazione edilizia con ampliamento, la sanzione applicabile rimane sempre, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001, quella della demolizione. La Sezione, con orientamento cui si intende attribuire continuità, ha fornito una interpretazione rigorosa delle norme che contemplano la possibilità alternativa di infliggere la sanzione pecuniaria, al fine di evitare il rischio di trasformare l'istituto in esame in una sorte di condono mascherato con incidenza negativa grave sul complessivo assetto del territorio. Si è, pertanto, affermato che la demolizione può essere esclusa soltanto qualora la stessa incida sulla stabilità dell'edificio nel suo complesso (Cons. Stato, VI, 9 aprile 2013, n. 1912). Nel caso concreto tale incidenza, anche in ragione della natura dell'opera realizzata, non è stata dimostrata dall'appellante né risulta dagli atti.

3.– In definitiva, dunque, per le ragioni sin qui esposte, anche ad aderire alla prospettiva dell'appellante in relazione alla qualificazione giuridica della domanda presentata all'amministrazione, quest'ultima ha legittimamente ritenuto sussistenti i presupposti per disporre la demolizione delle opere abusivamente realizzate.

Il rigetto dell'appello per le ragioni indicate esime questo Collegio dall'esaminare anche le censure riportate al punto 2, lettere e) ed f).

4.– In applicazione del principio della soccombenza, l'appellante è condannato al pagamento, in favore dell'amministrazione comunale costituita, delle spese processuali, che si determinano in euro 2.000,00, oltre accessori.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

a) rigetta l'appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;

b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'amministrazione comunale costituita, delle spese processuali, che si determinano in euro 2.000,00, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/06/2013

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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