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Sentenza

In un club è normale che tra i consociati i toni della discussione possono essere polemici senza ricadere nella diffamazione.
In un club è normale che tra i consociati i toni della discussione possono essere polemici senza ricadere nella diffamazione.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 giugno – 3 luglio 2013, n. 28685
Presidente Marasca – Relatore Pistorelli

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 18 ottobre 2011 il Tribunale di Torino confermava la condanna alla pena di giustizia e al risarcimento del danno di C.C. per il reato di diffamazione, commesso ai danni di V.M. mediante la divulgazione tra i soci del club schermistico di cui questi era presidente di una missiva contenente apprezzamenti ritenuti offensivi della reputazione del medesimo in quanto definivano "arrogante" e "presuntuosa" la sua gestione dell'associazione sportiva e di "matrice inequivocabile" l'"avvertimento" che a fronte delle contestazioni rivoltegli avrebbe ricevuto in cambio l'imputato.
2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato articolando due motivi.
2.1 Con il primo deduce l'errata applicazione dell'art. 595 c.p. e correlati vizi motivazionali del provvedimento impugnato in merito alla ritenuta natura diffamatoria della frase "ne ho ricevuto un avvertimento inequivocabile", avendo la Corte territoriale ritenuto che la stessa sottendesse inevitabilmente l'attribuzione al V. di un comportamento di matrice lato sensu "mafioso" piuttosto che la mera accusa di aver implicitamente minacciato l'imputato come dichiarato dai testimoni escussi che pure il giudice d'appello, al contrario di quello di prime cure, ha ritenuto attendibili.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'errata applicazione degli artt. 51 e 599 c.p. ed ulteriori e correlati vizi della motivazione della sentenza impugnata, lamentando la contraddittoria esclusione della configurabilità di una scriminante fattuale determinata dal contesto in cui sarebbe stata consumata la condotta ritenuta diffamatoria, l'esclusione dell'esimente della provocazione a seguito della mancata valutazione, ai fini della sussistenza del requisito di immediatezza, della natura e della reiterazione delle condotte cui il C. ha reagito con un'unica missiva, nonché l'immotivata ed erronea esclusione della non antigiuridicità del fatto in quanto commesso nell'esercizio del diritto di critica.

Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso è invero inammissibile in quanto si risolve nella sollecitazione del giudice di legittimità a formulare valutazioni di merito sostitutive di quelle effettuate dal giudice di merito e sostenute dal medesimo con motivazione non manifestamente illogica e coerente al compendio probatorio disponibile.
Coglie invece nel segno l'ultima doglianza avanzata con il secondo motivo, il cui accoglimento ha carattere assorbente delle altre censure proposte con lo stesso motivo.
Deve infatti escludersi l'antigiuridicità della condotta contestata al C. , avendo egli agito nel legittimo esercizio del diritto di critica.
In proposito va ribadito che il contesto nel quale la condotta diffamatoria si colloca può e deve essere valutato seppure ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, pur non potendo in alcun modo scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale, atteso che anche l'efficacia scriminante dell'esercizio del diritto di critica è soggetta al limite della continenza del linguaggio utilizzato (Sez. 5, n. 15060 del 23 febbraio 2011, Dessi e altro, Rv. 250174).
Il Tribunale, che pure ha affermato di rifarsi a tali principi, non ha però dimostrato di farne corretta applicazione, ritenendo irrilevante il contesto in cui è maturato il fatto oggetto di contestazione e giungendo così sostanzialmente a negare la stessa legittimazione del diritto di critica.
È invece evidente che all'interno di una associazione privata la normale dialettica tra i componenti della medesima in merito alla sua gestione possa assumere toni polemici, soprattutto nei confronti di chi ricopra in seno alla stessa ruoli apicali. Ne consegue dunque che censure eventualmente offensive dell'altrui reputazione - e che in un ambito diverso potrebbero non essere ritenute altrettanto accettabili - vanno considerate espressione del legittimo esercizio del diritto di critica se oggettivamente riferite allo svolgimento della vita associativa e qualora non trasmodanti, per l'appunto, nella gratuita denigrazione della persona cui sono destinate.
Nel caso di specie le frasi attribuite all'imputato erano senza dubbio riferite alle modalità con cui il V. aveva interpretato il suo ruolo di presidente dell'associazione, senza peraltro risolversi in un attacco alla sua persona in quanto tale, talché del tutto ingiustificato ed ingiustificabile appare la valutazione sull'irrilevanza del contesto in cui è stata esercitata la critica e sul mancato rispetto del limite della continenza espressiva formulato dal Tribunale.
Deve in conclusione ritenersi che il fatto come accertato in entrambe i giudizi di merito non costituisca reato in quanto commesso nel legittimo esercizio del diritto di critica spettante all'imputato nella sua qualità di membro dell'associazione presieduta dalla persona offesa. Conseguentemente la sentenza deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in quanto il fatto non costituisce reato.
Avv. Antonino Sugamele

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