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Sentenza

In tema di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, la rinuncia all'abitazione e l'ospitalità gratuita presso terzi non deve essere considerata una scelta necessitata, ma, al contrario, un'opzione sicuramente vantaggiosa che permette un risparmio di spesa allorchè dall'istruttoria emerga una capacità redittuale in grado di assicurare il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio.
In tema di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, la rinuncia all'abitazione e l'ospitalità gratuita presso terzi non deve essere considerata una scelta necessitata, ma, al contrario, un'opzione sicuramente vantaggiosa che permette un risparmio di spesa allorchè dall'istruttoria emerga una capacità redittuale in grado di assicurare il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio.
Autorità:  Cassazione civile  sez. I
Data:  30 gennaio 2013
Numero:  n. 2187
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. CARNEVALE Corrado                             -  Presidente   -
Dott. BERRUTI   Giuseppe M.                         -  Consigliere  -
Dott. DI AMATO  Sergio                              -  Consigliere  -
Dott. DOGLIOTTI Massimo                        -  rel. Consigliere  -
Dott. CRISTIANO Magda                               -  Consigliere  -
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso 15892-2009 proposto da: 
          C.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata 
in  ROMA,  VIA  VAL DI LANZO 79, presso l'avvocato IACONO  QUARANTINO 
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BALLOI 
MAURIZIO, giusta procura a margine del ricorso; 
                                                       - ricorrente - 
                               contro 
                   A.A.G. (c.f. (OMISSIS)),  elettivamente 
domiciliato  in ROMA, Via SILVESTRI 240, presso l'avvocato  DI  PALMA 
GIOACCHINO, rappresentato e difeso dall'avvocato BANDINELLI STEFANIA, 
giusta procura a margine del controricorso; 
                                                 - controricorrente - 
avverso  la  sentenza n. 114/2009 della CORTE D'APPELLO di  CAGLIARI, 
depositata il 07/04/2009; 
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 
13/12/2012 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI; 
udito,  per la ricorrente, l'Avvocato BALLOI MAURIZIO che ha  chiesto 
l'accoglimento del ricorso; 
udito  il P.M., in persona del Sostituto Procuratore ^ Generale Dott. 
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso con 
condanna alle spese. 
                 

(Torna su   ) Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10-1-2003, A.A. chiedeva pronunciarsi la separazione, con addebito alla moglie.
Costituitasi, la resistente non si opponeva alla domanda di separazione e chiedeva, in via riconvenzionale l'addebito al marito.
Con sentenza non definitiva in data 11-9-2006 il Tribunale di Cagliari pronunciava separazione senza addebito; con sentenza definitiva in data 1-9-2008, revocava l'assegno per la moglie stabilito in sede presidenziale.
Avverso tale sentenza proponeva appello la C.. Si costituiva l' A., chiedendone il rigetto. La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza in data 6-3-2009, rigettava l'appello.
Ricorre per cassazione la C.. Resiste con controricorso l' A.. La C. ha depositato memoria per l'udienza.
(Torna su   ) Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 156 c.c., in punto assegno di mantenimento, e art. 116 c.p.c., sulla valutazione delle prove. Con il secondo, vizio di motivazione sui redditi tra i coniugi. Con il terzo, vizio di motivazione in ordine all'azienda agricola della ricorrente stessa. Con il quarto, vizio di motivazione in ordine all'ospitalità data da altri alla C..
Con il quinto, vizio di motivazione, specificatamente sui redditi dell' A..
La censura, attinente alla mancata valutazione delle prove, è totalmente non autosufficiente: la ricorrente si limita a parlare di elementi di prova (documenti, testimonianze, presunzioni), senza specificazione alcuna al riguardo. Tale profilo, relativo al primo motivo è viziato da inammissibilità.
Va precisato che anche l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio. Indice di tale tenore di vita può essere il divario reddituale attuale tra i coniugi (per tutte, Cass. n. 2156 del 2010).
La ricorrente, in sostanza, propone, per gran parte, profili di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da una motivazione adeguata e non illogica.
La sentenza impugnata, in parte richiamando le argomentazioni del primo giudice, valuta sostanzialmente equivalenti le condizioni economiche dei coniugi ed esclude il diritto della C. all'assegno.
L'odierna ricorrente lavora quale "banconiera" presso un bar, con retribuzione mensile di circa Euro 1300,00; essa è pure titolare di azienda agricola, con un uliveto di circa due ettari, gestita anche con contributi regionali, utilizzati per l'acquisto di macchinari, poi venduti per l'importo di Euro 17000,00; tali essendo le condizioni della ricorrente, è evidente che la rinuncia all'abitazione e l'ospitalità gratuita presso terzi, non è una scelta necessitata, come essa invece afferma, ma al contrario,un'opzione sicuramente vantaggiosa che le permette un risparmio di spesa. Il marito è proprietario esclusivo dell'immobile già adibito a casa coniugale, titolare di un bar concesso in gestione a terzi per circa 1000,00 Euro al mese, gravato da un cospicuo onere di restituzione di finanziamenti contratti per tale attività, ed integra i propri introiti svolgendo attività di aiuto pizzaiolo per l'importo di Euro 35,00 a giornata.
I motivi vanno rigettati, in quanto infondati. Va conclusivamente rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 2000,00 per compensi, ed Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2013
Avv. Antonino Sugamele

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