In tema di impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Cassazione penale sez. I
Data:
02/07/2013 ( ud. 02/07/2013 , dep.29/08/2013 )
Numero:
35762
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente -
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere -
Dott. ROMBOLA' Marcello - rel. Consigliere -
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere -
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.G.S. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 1921/2012 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del
19/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA';
sentite le conclusioni del PG Dr. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha
chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
udito il difensore avv. Rapisarda Giuseppe, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 19/12/12 il Tribunale del riesame di Catania confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip dello stesso Tribunale il 21/11/12 nei confronti di D.G.S. (cl. (OMISSIS)), indagato per i reati (1) di omicidio in danno della moglie C.M.F., aggravato dai motivi abbietti e futili (mantenere alcune relazioni extraconiugali con altre donne e continuare a gestire un autolavaggio con annessa abitazione ad esse destinata), e (2) di soppressione di cadavere (contestati in (OMISSIS)).
Premesso che nel presente processo l'accusa di omicidio e di soppressione del cadavere origina dalla sparizione (altrimenti inspiegabile) della vittima, il Tribunale, confutando la tesi difensiva secondo cui l'accusa fondava solo sulle dichiarazioni apparentemente mendaci del D.G. circa i propri movimenti il giorno successivo a quello in cui la donna era stata vista l'ultima volta, osservava come a carico dell'indagato vi fosse l'accertata conflittualità coniugale acuitasi negli ultimi tempi (la moglie, che ne era proprietaria, voleva vendere l'autolavaggio che era rimasto l'unico spazio autonomo nella vita del marito) e quindi il movente oltre che l'occasione per il delitto (specie in assenza di ragioni che giustificassero un volontario allontanamento della donna dalla casa coniugale, impegnata com'era nella cura dei suoi numerosissimi e amatissimi cani e gatti), l'inerzia dell'uomo dopo la scomparsa della moglie (che denuncia come tale solo il (OMISSIS): in precedenza, con amici, parenti e conoscenti, da la moglie per indisponibile o assente perchè a (OMISSIS) da un fratello), la mendace ricostruzione dei propri movimenti il giorno (OMISSIS) (secondo cui, dopo un litigio con la moglie, sarebbe uscito da casa di mattina per tornarvi solo la sera senza più trovarla), il suo frenetico dinamismo registrato invece nello stesso giorno dal sistema di videosorveglianza di un'abitazione vicina (alle 7,30 esce di casa in macchina e alle 9,15 vi rientra con un grosso contenitore di plastica, tipo vasca per l'acqua, sul tetto; poi altre tre uscite in macchina e i relativi rientri), la circostanza che la C. non risultasse più uscita di casa dopo le 19,20 del (OMISSIS) (a mezzogiorno una forte lite con il marito, udita dalla domestica dei vicini di casa; alle su dette ore 19,20 il ritorno col marito da una visita medica che riguardava un nipote, che al successivo appuntamento del (OMISSIS) sarebbe stato accompagnato solo dallo zio).
La vasca, a detta del D.G. (quando su di essa avrebbe per la prima volta riferito solo diversi mesi dopo), sarebbe stata rosicchiata dai cani e quindi, non più utilizzabile, da lui gettata via. A fine agosto o ai primi di settembre, assente la C. (la sola che se ne occupasse), il factotum P. ebbe il perentorio ordine dal D.G. di smantellare alcune cucce per i cani situate davanti la porta della cucina. Da tutto ciò, a giudizio del Tribunale, la gravità del quadro indiziario e le soggettive esigenze cautelari.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro indiziario, non essendovi certezza che la donna fosse morta all'interno della villa e non dopo essersene allontanata non vista da alcuno (la telecamera dei vicini non riprende un eventuale passeggero di un'auto in uscita dal cancello dei D.G. nè in genere delle auto in transito sulla strada e non copre tutte le possibili vie di uscita a piedi; non esplorata dalle indagini l'ipotesi di un intervento di terzi estranei; enfatizzate dall'ordinanza gli altri pretesi indizi a carico); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esistenza di esigenze cautelari a distanza di tanto tempo dai fatti e valutato l'atteggiamento collaborativo del D.G.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Con motivi nuovi (17/6/13) venivano ancora dedotti vizio di motivazione e violazione di legge, insistendosi nella possibilità di un allontanamento volontario della C. dalla sua abitazione, come era dimostrato da un frammento di immagine di videoripresa in DVD che veniva allegato (la donna, in particolare, avrebbe potuto uscire dal cancello principale della villa e, passando da una scalinata esistente lungo un fondo limitrofo, da lì recarsi ovunque).
All'udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la difesa il suo accoglimento.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
E' giurisprudenza pacifica di legittimità in tema di misure cautelari personali (Cass., S.U., sent. n. 11 del 22/3/00, dep. 2/5/00, rv. 215828, Audino), che "allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Suprema Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dei risultati probatori".
E ancora (Cass., sez. 5, sent. n. 46124 dell'8/10/08, rv. 241997, Pagliaro; Cass., sez. 6, sent. n. 11194 dell'8/3/12, rv. 252178, Lupo): "In tema di impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito".
E' quanto è avvenuto nella specie, il giudice di merito avendo rappresentato in modo adeguato, logico e corretto la gravità del quadro indiziario.
Innanzi tutto i fatti. Dopo il rientro a casa di marito e moglie nel pomeriggio del (OMISSIS) (ore 19:23:18), di ritorno dall'aver accompagnato dal medico il nipote Ci.An.Ga., della donna non si hanno più notizie (verso mezzogiorno la domestica romena dei L.F. vicini di casa dei D.G., aveva sentito "una forte litigata" tra i due coniugi). La prima anomalia la mattina successiva, quando nessuno (a cominciare dalla detta domestica romena V.P., alloggiata al piano terra della villa dei L. F. in una stanza prospiciente la proprietà dei D.G.) sente le usuali grida della C., che già alle 5 cominciava a chiamare i propri numerosi cani (oltre 25, altrettanti i gatti) per dar loro da mangiare. Quindi C.M.F., donna abitudinaria e legatissima ai propri animali (su ciò le testimonianze sono numerose e unanimi), scompare in un'ora compresa tra le 19,30 del (OMISSIS) e le 5 del giorno dopo, (OMISSIS).
La scomparsa viene denunciata dal marito (uomo succubo, anche economicamente, della moglie, donna volitiva e autoritaria) solo il pomeriggio del (OMISSIS): egli riferisce ai CC di essere uscito da casa quel (OMISSIS) per recarsi come sempre al suo autolavaggio di (OMISSIS) (dopo un animato litigio con la moglie, che voleva che l'impianto venisse chiuso e venduto) e di essere come sempre tornato a casa (a (OMISSIS)) verso le 20, non trovandovi la moglie. Attribuiva l'assenza ad un volontario allontanamento, collegato alla lite della mattina.
In ordine alla giornata del (OMISSIS) vengono subito smentite le menzogne dell'uomo circa i propri movimenti, puntualmente documentati dal sistema di videoripresa collocato ad uno degli ingressi della vicina proprietà dei L.F.. L'ordinanza impugnata scrive efficacemente di un frenetico dinamismo del D.G., che in quella sola giornata uscirà da casa e vi rientrerà ben quattro volte con la sua Skoda Fabia (al primo rientro alle 9,15 - a poco più di un'ora e mezza dall'uscita delle 7,39 - il grosso contenitore di plastica caricato sul tetto dell'auto; poi altre due uscite tra le 10,04 e le 11,40 e tra le 12,25 e le 12,32 e poi, l'ultima e più lunga, tra le 12,30 e le 19,47). Certo inquietante il particolare della vasca, decisamente negato nell'immediatezza e spontaneamente giustificato in un interrogatorio di molti mesi dopo. Alle menzogne dell'uomo sui suoi movimenti di quel cruciale (OMISSIS) si aggiungono le più varie giustificazioni date nei giorni successivi a chi gli chiedeva della moglie, di volta in volta occupata (per poter rispondere al telefono) o a (OMISSIS) dal fratello (quando da al factotum l'inaudito ordine di eliminare alcune cucce di cane poste davanti alla porta della cucina) o arrabbiata tanto da non voler parlare con nessuno. E' la giustificazione, quest'ultima, data al nipote quando il (OMISSIS), senza la zia, lo accompagna di nuovo dal medico. A ciò si aggiunga che dopo la sparizione della moglie (già il (OMISSIS)) il D.G. da libero accesso alla casa coniugale di (OMISSIS) all'amica G.G. (solitamente incontrata nell'alloggio sovrastante l'autolavaggio), dal (OMISSIS) comincia con lei una lunga serie di contatti telefonici, utilizza egli stesso nuove schede telefoniche, dispone di denaro contante (6.000 Euro) che affida all'altro nipote Ci.An. M., i sacchetti che avrebbero contenuto tutto il denaro che la moglie avrebbe sottratto dalla cassaforte di casa vengono trovati presso l'autolavaggio. Corretta, dunque, l'osservazione del Tribunale, secondo cui non si è in presenza di un costrutto indiziario unicamente fondato (come lamenta la difesa) sulle contraddizioni dell'indagato, ma piuttosto di condotte obbiettive dello stesso indagato che definiscono la rilevante consistenza di quel costrutto. Lo stesso D.G., del resto, esprime la sua consapevolezza circa la morte della moglie in una conversazione intercettata in carcere il 13/12/12 con il compagno di cella.
In questo contesto è davvero fantasioso e congetturale ipotizzare un allontanamento volontario della C. dalla propria casa (lasciandovi, oltre agli amati animali, due cellulari e la sua Lancia Delta) sol perchè non può escludersi che la donna (settantaduenne con problemi articolari alla schiena) abbia scelto (sottraendosi alla videocamera dei L.F.) di imboccare a piedi una scalinata in discesa limitrofa alla sua proprietà fino a raggiungere e superare ostacoli naturali e artificiali comunque scoscesi e ripidi e di lì, raggiunta una strada con una fermata dell'autobus, sparire per sempre dal mondo (in contraddizione col suo carattere e lo stesso fine ipotizzato di punire in qualche modo il marito).
Allo stesso modo infondati il secondo e il terzo motivo. L'art. 275 c.p.p., commi 3 e 4, richiede, in presenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, che la custodia cautelare in carcere possa essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata e la esclude nei confronti di persona ultrasettantenne salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Si tratta all'evidenza di giudizio di merito, insindacabile se adeguatamente motivato. Nel caso in esame il giudice del merito ha chiaramente ricordato la lucida determinazione e la consapevole tranquillità con cui il D.G. ha agito dopo aver compiuto per futili e abbietti motivi il delitto che il quadro indiziario univocamente gli attribuisce (pag. 46). Ne ha constatato la permanente aggressività, paventando anche nei confronti di altri soggetti reazioni ritorsive violente simili a quella per la quale è indagato (citato un episodio occorso all'autolavaggio il (OMISSIS), quando, brandendo un martello da muratore, minacciava il nipote Ci.An.Ma. gridando che l'avrebbe ammazzato se non se ne fosse andato subito). Ne ha ricordato i trascorsi, seppur remoti, di evidente irascibilità (le lesioni personali inferte nel 1997, dopo uno scambio verbale, ad un geometra del comune di (OMISSIS) in relazione ad una richiesta di esibizione di atti dell'ente). Al pericolo di recidiva, eccezionalmente rilevante per l'inclinazione del soggetto alla violenza, si accompagna, opportunamente ricordato, anche quello di inquinamento delle prove, vista l'indubbia abilità manipolativa del D.G., capace di non lasciare tracce del delitto sulla scena dove si presume essersi verificato e di sopprimere in particolare il cadavere della moglie.
Il provvedimento impugnato è correttamente motivato in ogni sua parte.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere, va disposto ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
PQM
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2013
03-11-2013 21:52
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