In tema di diritto di cronaca, l'interesse pubblico alla divulgazione della notizia riveste carattere oggettivo.
Cassazione penale sez. V Data:17/01/2013 ( ud. 17/01/2013 , dep.15/02/2013 ) Numero:7579
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente -
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere -
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere -
Dott. PISTORELLI Lu - rel. Consigliere -
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto dal difensore di:
C.A., nato a (OMISSIS);
quale parte civile nel procedimento nei confronti di:
P.N., nato a (OMISSIS);
G.R.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza dell'11/1/2011 del G.u.p. presso il Tribunale di
Matera;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Cantore Gerardo Maria, che ha
concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'11 gennaio 2011 il G.u.p. presso il Tribunale di Matera dichiarava il non luogo a procedere perchè il fatto non costituisce reato nei confronti di P.N. e G.R. A., rispettivamente imputati, il primo, del reato di diffamazione a mezzo stampa ed il secondo di omesso controllo in qualità di direttore responsabile del settimanale "(OMISSIS)" in relazione alla pubblicazione sul medesimo di un articolo e di una didascalia offensivi dell'onore di C.A..
2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del difensore la parte civile C.A. articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo si deducono violazione della legge penale e vizi motivazionali della sentenza impugnata in merito alla ritenuta sussistenza dell'esimente del diritto di cronaca - ed in particolare dell'interesse alla divulgazione delle notizie potenzialmente offensive - in assenza di alcuna valutazione del fatto (pur riconosciuto dal giudicante) che l'autore dell'articolo diffamatorio era in realtà soggetto coinvolto nella vicenda narrata nel medesimo e portatore di interessi in conflitto con quelli dell'offeso, circostanze peraltro occultate ai lettori della pubblicazione.
2.2 Con il secondo motivo vengono denunziati ulteriori vizi motivazionali del provvedimento in merito alla ritenuta continenza delle espressioni utilizzate negli scritti incriminati.
In particolare il ricorrente lamenta il difetto di motivazione sul punto e l'intrinseca contraddittorietà della stessa nella misura in cui il giudice del merito avrebbe peraltro sottolineato il ricorso da parte del P. a modalità narrative sostanzialmente incontinenti.
2.3 Anche con il terzo motivo vengono evidenziati infine limiti motivazionali della sentenza impugnata, questa volta in riferimento al ritenuto rispetto del requisito della veridicità della notizia divulgata. Ed in proposito osserva come all'epoca della pubblicazione dell'articolo il procedimento per associazione a delinquere a carico del C., iniziato ben quattro anni prima, era già stato archiviato e che dunque il P. o avesse deliberatamente omesso la circostanza o quantomeno non avesse provveduto alle doverose verifiche sull'attualità dell'informazione, non potendo in entrambe i casi invocare l'esimente invece riconosciutagli dal G.u.p. di Matera. Quanto invece all'insinuazione che il C. sarebbe stato a conoscenza, tacendola per interesse alle autorità competenti, della sussistenza dei requisiti in capo per Anthill per partecipare all'asta per l'assegnazione delle licenze UMTS, lo stesso giudice avrebbe invece incentrato la verifica della veridicità della notizia sull'esclusione della suddetta Anthill dalla gara, fatto invece del tutto irrilevante ai fini della valutazione della diffamatorietà dell'articolo.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti che verranno di seguito esposti. Invero manifestamente infondato è il primo motivo, atteso che l'interesse pubblico della notizia è carattere oggettivo della medesima, rimanendo irrilevante l'eventuale interesse privato che abbia spinto l'autore dell'articolo alla sua divulgazione.
Il fatto che questi non ne faccia menzione è questione che attiene eventualmente alla deontologia giornalistica e più in generale al rapporto di lealtà che si instaura tra la testata e i suoi lettori, ma che non interferisce con la valutazione giuridica di cui si tratta. Sul punto poi la motivazione del provvedimento impugnato appare adeguata e va esente da censure sul piano logico, avendo il giudice dato compiutamente conto delle ragioni per cui sussistesse l'interesse dei lettori ad essere informati sulle vicende relative all'asta di assegnazione delle licenze di telefonia mobile, tanto più che alla stessa concorreva un'azienda del territorio a cui specificamente si rivolge il settimanale sul quale l'articolo incriminato è stato pubblicato.
2. Deve invece essere accolto il terzo motivo del ricorso con effetto assorbente del secondo.
2.1 In effetti risultano fondati entrambi i profili sollevati dal ricorrente. Quanto alla menzione della pendenza nei confronti del C. di un procedimento penale anche per il reato di associazione a delinquere deve rilevarsi che il P. ha riportato nel 2008 una notizia risalente al 2004, senza tener conto che nel frattempo - come si evince dalla sentenza - per tale reato fosse stata richiesta l'archiviazione. Era dunque onere del cronista verificare l'attualità di tale notizia nel momento in cui ha redatto l'articolo, essendo prevedibile che rispetto al momento dell'originaria iscrizione del nome della persona offesa nel registro degli indagati fossero sopravvenuti sviluppi nella vicenda giudiziaria dopo un così lungo periodo di tempo e dunque, per essere ritenuta vera, la notizia doveva essere riportata in maniera completa (Sez. 5, n. 44024 del 4 novembre 2010, P.C. in proc. Biondani e altro, Rv. 249126). Il G.u.p. di Matera ha dunque applicato in maniera non corretta l'art. 51 c.p. laddove ha ritenuto che tale profilo non rilevasse ai fini del riconoscimento dell'esimente sostenendo che la verità dell'originaria iscrizione per il reato associativo sarebbe stata sufficiente ai fini della sussistenza dell'esimente, poichè al cronista era precluso "il controllo dell'evoluzione della vicenda, non essendogli consentita la lettura degli atti d'indagine". Anche ammettendo che tale controllo non fosse possibile (affermazione che lascia perplessi, poichè la sentenza ammette che il P. fosse in grado di procurarsi "per vie traverse" tale tipo di informazioni), ciò non autorizzava il cronista a pretermettere le necessarie cautele nella comunicazione della notizia per evitare di divulgare una informazione falsa, precisando per l'appunto che nonostante il tempo trascorso egli non era in grado di informare il lettore sulla sorte di quella iscrizione. Egli invece non solo non ha agito in tal senso, ma addirittura ha affermato che anche per il reato di associazione a delinquere era stato richiesto il rinvio a giudizio del C., fatto non corrispondente al vero per come accertato. Se dunque l'imputato era a conoscenza degli sviluppi del procedimento penale significa che - a dispetto da quanto sostenuto nella sentenza impugnata - egli aveva proceduto ad effettuare proprio quelle verifiche che il giudice ha ritenuto non necessarie e ciononostante ha divulgato una notizia falsa. Circostanza di cui il Gup di Matera non ha minimamente tenuto conto nell'affermare la sussistenza dell'esimente.
Invero se verificato che effettivamente il C. sia stato rinviato a giudizio per alcuni reati nel medesimo procedimento in cui è stata richiesta l'archiviazione per quello associativo, potrebbe comunque ricorrere la causa di giustificazione del diritto di cronaca, qualora si accertasse che l'imprecisa illustrazione della notizia non ne abbia distorto il suo contenuto essenziale.
Ma non avendo la sentenza impugnata affrontato il profilo in questione, motivando adeguatamente sull'irrilevanza dell'errore e sulla sua involontarietà, non è dunque possibile esimersi dal suo annullamento.
2.3 Con riguardo all'altro passaggio dell'articolo del P. oggetto di contestazione deve convenirsi con il ricorrente circa il difetto di motivazione della sentenza sulla verifica della veridicità delle affermazioni contenute nell'articolo. Ed infatti la sentenza si è concentrata sulla prova dell'effettiva ed invero irrilevante esclusione di Anthill dalla gara per l'UMTS, trascurando inspiegabilmente di accertare la verità anche e soprattutto del fatto oggetto dell'imputazione e cioè che Maltacom era socia di Anthill (circostanza asseritamente idonea a scongiurare l'esclusione di quest'ultima dall'asta) e che C. era in possesso dei documenti che lo dimostravano, provvedendo peraltro di occultarli.
Sono infatti queste le affermazioni eventualmente idonee ad integrare l'offesa all'onore del querelante e non altre. E come detto sul punto la sentenza impugnata è rimasta colpevolmente silenziosa.
3. la sentenza deve dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di Matera perchè proceda a nuovo esame alla luce dei principi enunciati e dei rilievi svolti. Spese della parte civile a definitivo.
PQM
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Matera.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013
31-08-2013 07:53
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