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Sentenza

Imputato detenuto agli arresti domiciliari pur avendo richiesto di presenziare non riceve la notifica dell'autorizzazione a spostarsi in udienza. La Cassazione annulla con rinvio.
Imputato detenuto agli arresti domiciliari pur avendo richiesto di presenziare non riceve la notifica dell'autorizzazione a spostarsi in udienza. La Cassazione annulla con rinvio.
Cassazione penale  sez. II 20/06/2013 ( ud. 20/06/2013 , dep.10/07/2013 ) 
Numero: 29459

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                           SEZIONE SECONDA PENALE                        
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. PETTI        Ciro        -  Presidente   -                     
    Dott. DE CRESCENZO Ugo         -  Consigliere  -                     
    Dott. RAGO         Geppino     -  Consigliere  -                     
    Dott. VERGA        Giovanna    -  Consigliere  -                     
    Dott. DI MARZIO    Giuseppe    -  Consigliere  -                     
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
              D.B.V., nato il (OMISSIS); 
               C.T., nata il (OMISSIS); 
    avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 5.6.2012; 
    Sentita  la  relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio  Di 
    Marzio; 
    udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Pietro Gaeta 
    che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con 
    rinvio  alla Corte di appello di Catania limitatamente alla posizione 
    di           D.B.V. e il rigetto nel resto. 
                     


    Fatto
    RITENUTO IN FATTO

    1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale della medesima città in data 29.3.2007 a carico di D.B. V. e C.T. per il delitto di ricettazione, dichiarando invece estinto per intervenuta prescrizione il pur contestato delitto di truffa.

    2. Ricorrono, assistiti da difensore gli imputati, presentando i seguenti motivi.

    D.B.V. contesta nullità della sentenza per violazione degli artt. 177 c.p.p. e segg. giacchè, trovandosi l'imputato detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, ed avendo egli espressamente richiesto di poter presenziare all'udienza del 5 giugno 2012, ed avendo il Presidente della Corte di Appello predisposto ordine di traduzione dell'imputato, lo stesso pur essendo stato autorizzato dal magistrato di sorveglianza ad essere presente In udienza, non lo richiedeva e non veniva ivi tradotto, giacchè non veniva mai notificata all'imputato la detta autorizzazione che pertanto restava ignorata.

    Con un secondo motivo, nell'interesse di entrambi gli imputati si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta responsabilità lamentando l'insussistenza del dolo di ricettazione essendo stato dedotto dai giudici tale elemento soggettivo sul semplice fatto che rimasero estranee le persone che ebbero a consegnare l'assegno al D.B..

    Si lamenta inoltre omessa motivazione circa la decisione della Corte di appello di non procedere a rinnovazione della istruttoria dibattimentale, consistente nella predisposizione di una perizia sulla imputata C. volta a verifica re (a fini identificativi) la sussistenza sul polso di un tatuaggio raffigurante un serpente. Si precisa come tale decisione determini nella prospettazione difensiva la mancata assunzione di una prova decisiva.
    Diritto
    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il primo motivo di ricorso è fondato, non risultando dall'esame degli atti che l'imputato abbia mai ricevuto comunicazione della concessa autorizzazione a comparire in udienza.

    Con riguardo agli ulteriori motivi sollevati, e qui esaminati nei limiti della posizione di C.T., il ricorso è infondato. Circa l'apprezzamento dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione deve rilevarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 2 11 giugno 2008 n. 25756, Nardino; sez. 2 27 febbraio 1997 n. 2436, Savie), la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta dall'omessa - o non attendibile - indicazione da parte dell'imputato della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. La Corte territoriale si è adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, di palmare evidenza nel caso in esame, trattandosi di un assegno rubato rispetto al possesso del quale non è stata fornita plausibile spiegazione.

    Quanto all'ulteriore profilo di censura, sulla omessa motivazione circa la decisione della Corte di appello di non procedere a rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è sufficiente rilevare che - assumendosi come decisiva la prova di per se stessa idonea e sufficiente a risolvere il thema decidendum - non può ritenersi decisiva una consulenza tecnica su di un tatuaggio, volta a verificare l'avvenuto riconoscimento di una persona - ossia l'odierna imputata - che di per se stessa avrebbe dovuto essere comunque posta in valutazione con altre risultanze istruttorie. A tal riguardo, va segnalato come nella sentenza impugnata sia ricostruito un univoco quadro probatorio, integrato dalle testimonianze raccolte, sulla partecipazione della imputata ai fatti delittuosi (essendo tra l'altro stata la stessa riconosciuta dalle parti offese e dal teste F.): cosicchè nessuna esigenza di integrazione istruttoria si ravvisava necessaria; dal che l'esclusione della stessa come implicita, ma chiara conseguenza, dell'argomentazione svolta dalla Corte.

    2. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania limitatamente alla posizione di D. B.V. e il rigetto nel resto del ricorso, con condanna di C.T. al pagamento delle spese processuali.
    PQM
    P.Q.M.

    Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania limitatamente alla posizione di D.B.V.. Rigetta nel resto e condanna C.T. al pagamento delle spese processuali.

    Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.

    Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2013
Avv. Antonino Sugamele

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